Art. 14 
 
 
                              Anestesia 
 
  1.  Sono  vietate  le  procedure  che  non  prevedono  anestesia  o
analgesia, qualora esse causano dolore intenso  a  seguito  di  gravi
lesioni  all'animale,   ad   eccezione   delle   procedure   per   la
sperimentazione di anestetici ed analgesici. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  1,  sono  consentite  le
procedure condotte in assenza di anestesia generale o locale  secondo
quanto disposto dalla legislazione o farmacopea nazionale, europee  o
internazionali, ovvero qualora si  ritiene  che  l'anestesia  e'  per
l'animale piu'  traumatica  della  stessa  procedura  ovvero  risulta
essere incompatibile con le finalita' della stessa. 
  3. Cessati gli effetti  dell'anestesia  o  quando  questa  non  sia
praticabile,  gli  animali  sono  immediatamente  sottoposti   a   un
trattamento analgesico adeguato o ad un altro metodo appropriato  per
ridurre  la  percezione  del  dolore  o  della  sofferenza,   purche'
compatibile con le finalita' della procedura. 
  4. Non e' consentito fare uso di alcun mezzo, ivi  compresi  agenti
di blocco neuromuscolare, volto ad impedire o limitare  l'espressione
del dolore senza assicurare un livello adeguato  di  anestesia  o  di
analgesia.  In  questi  casi   e'   obbligatoriamente   fornita   una
giustificazione scientifica  corredata  da  informazioni  dettagliate
sull'efficacia del protocollo anestesiologico o analgesico. 
  5. Al termine della procedura sono  intraprese  azioni  appropriate
allo scopo di ridurre al minimo la sofferenza dell'animale.