Art. 17 
 
 
                        Fine della procedura 
 
  1. Una procedura si considera terminata quando  non  e'  necessario
effettuare ulteriori osservazioni ovvero quando, nel  caso  di  nuove
linee  di   animali   geneticamente   modificate,   la   trasmissione
dell'alterazione genetica non ha dato luogo o si prevede che non  dia
luogo per  la  discendenza  ad  un  livello  di  dolore,  sofferenza,
distress  o  danno  prolungato  equivalente  o  superiore  a   quello
provocato dall'inserimento di un ago. 
  2.  Al  termine  della  procedura   o   per   qualsiasi   eventuale
interruzione della stessa il medico veterinario di  cui  all'articolo
24 decide se l'animale deve essere tenuto in  vita  o  soppresso.  Si
procede comunque alla sua soppressione quando nell'animale permangono
condizioni  di  dolore,  sofferenza,  distress  o  danno   prolungato
moderati o intensi. Qualora un  animale  debba  essere  mantenuto  in
vita, esso riceve  la  cura  e  la  sistemazione  adeguate  alle  sue
condizioni di salute.