Art. 18 
 
 
                  Condivisione di organi e tessuti 
 
  1. Al fine di ridurre  il  numero  degli  animali  impiegati  nelle
procedure, il Ministero promuove la definizione di  programmi,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la  condivisione,
tra gli utilizzatori interessati, di  organi  e  tessuti  di  animali
soppressi ai fini sperimentali.