Art. 19 
 
 
              Liberazione e reinserimento degli animali 
 
    1. Gli animali utilizzati o destinati a essere  utilizzati  nelle
procedure, previo parere favorevole del  medico  veterinario  di  cui
all'articolo 24, possono  essere  reinseriti  o  reintrodotti  in  un
habitat adeguato o in un sistema di allevamento appropriato alla loro
specie, alle seguenti condizioni: 
  a) lo stato di salute dell'animale lo permette; 
  b) non vi e' pericolo per la sanita' pubblica, la salute animale  o
l'ambiente; 
  c) sono state adottate le misure del caso per la  salvaguardia  del
benessere dell'animale; 
  d) e' stato predisposto un programma di reinserimento che  assicura
la   socializzazione   degli   animali   ovvero   un   programma   di
riabilitazione, se animali selvatici, prima della reintroduzione  nel
loro habitat. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro,  sono  individuati   i   requisiti
strutturali e gestionali per lo svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1.