Art. 13 
 
                        Giudizi non compiuti 
 
  1. Se il procedimento o il processo non sono portati a termine  per
qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive del reato, ovvero  il
cliente o l'avvocato recedono dal mandato, sono liquidati i  compensi
maturati  per  l'opera  svolta   fino   alla   data   di   cessazione
dell'incarico ovvero a quella di pronunzia della causa estintiva.