Art. 6 
 
 
             Omessa considerazione del rating attribuito 
 
  1. Le banche trasmettono annualmente alla Banca d'Italia, entro  il
30 aprile, una dettagliata relazione sui casi in  cui  il  rating  di
legalita' non ha influito sui tempi e  sui  costi  di  istruttoria  o
sulle condizioni economiche di erogazione,  secondo  quanto  previsto
all'articolo 4, illustrandone le ragioni sottostanti. Della  suddetta
relazione ciascuna banca fornisce adeguata pubblicita' attraverso  il
proprio sito internet. 
  2. In base alle informazioni ricevute dalle  banche  ai  sensi  del
precedente comma, la Banca  d'Italia  pubblica  annualmente,  a  fini
statistici, dati aggregati relativi ai casi di omessa  considerazione
del rating di legalita'.