Art. 12 
 
 
Documento triennale di programmazione  e  di  indirizzo  e  relazione
                   sulle attivita' di cooperazione 
 
  1.  Su  proposta  del  Ministro  degli  affari   esteri   e   della
cooperazione   internazionale,   di   concerto   con   il    Ministro
dell'economia e delle finanze per l'esercizio delle competenze di cui
all'articolo 5, comma 5, il Consiglio dei ministri approva, entro  il
31  marzo  di  ogni  anno,  previa  acquisizione  dei  pareri   delle
Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e previa
approvazione da  parte  del  Comitato  di  cui  all'articolo  15,  il
documento triennale di programmazione e di indirizzo  della  politica
di cooperazione allo sviluppo. 
  2. Il documento di cui al comma 1, tenuto conto della relazione  di
cui al comma 4, indica la visione strategica, gli obiettivi di azione
e i criteri di intervento,  la  scelta  delle  priorita'  delle  aree
geografiche e dei singoli Paesi, nonche' dei diversi settori nel  cui
ambito dovra'  essere  attuata  la  cooperazione  allo  sviluppo.  Il
documento esplicita altresi'  gli  indirizzi  politici  e  strategici
relativi  alla  partecipazione  italiana  agli  organismi  europei  e
internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali. 
  3. Sullo schema del documento  triennale  di  programmazione  e  di
indirizzo, il Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, successivamente all'esame da parte  del  Comitato  di
cui all'articolo 15, acquisisce il parere della Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e del Consiglio nazionale  di  cui  all'articolo  16  della  presente
legge. 
  4.  Il  Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, predispone una relazione  sulle  attivita'  di  cooperazione
allo  sviluppo  realizzate  nell'anno  precedente  con  evidenza  dei
risultati conseguiti mediante un  sistema  di  indicatori  misurabili
qualitativi e  quantitativi,  secondo  gli  indicatori  di  efficacia
formulati   in   sede   di   Comitato   di   aiuto   allo    sviluppo
dell'Organizzazione per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo  economico
(OCSE-DAC). La relazione da'  conto  dell'attivita'  di  cooperazione
allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni  pubbliche,  nonche'
della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e  agli
organismi multilaterali indicando, tra l'altro,  con  riferimento  ai
singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e
la  qualifica  dei  funzionari  italiani  e  una  valutazione   delle
modalita'  con  le  quali  tali  istituzioni  hanno  contribuito   al
perseguimento degli obiettivi stabiliti  in  sede  multilaterale.  La
relazione indica in maniera dettagliata i progetti  finanziati  e  il
loro esito nonche' quelli in  corso  di  svolgimento,  i  criteri  di
efficacia, economicita', coerenza e unitarieta' adottati e le imprese
e le organizzazioni beneficiarie di tali erogazioni. Nella  relazione
sono altresi' indicate le retribuzioni di tutti  i  funzionari  delle
amministrazioni pubbliche coinvolti in attivita'  di  cooperazione  e
dei titolari di incarichi di collaborazione  o  consulenza  coinvolti
nelle medesime attivita',  ai  sensi  dell'articolo  15  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La relazione,  previa  approvazione
del  Comitato  di  cui  all'articolo  15  della  presente  legge,  e'
trasmessa alle Camere e alla Conferenza unificata  in  allegato  allo
schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo. 
  5. Al fine della  programmazione  degli  impegni  internazionali  a
livello bilaterale e multilaterale, le  proposte  degli  stanziamenti
per la cooperazione allo sviluppo sono quantificate sulla base di una
programmazione triennale, compatibilmente con le esigenze di  finanza
pubblica, con riferimento al documento di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali), e' il seguente: 
              "Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
              - Il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo  14
          marzo 2013, n. 33 (Riordino  della  disciplina  riguardante
          gli obblighi di pubblicita', trasparenza  e  diffusione  di
          informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni),  e'
          il seguente: 
              "Art. 15.  (Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i
          titolari di incarichi dirigenziali e  di  collaborazione  o
          consulenza).  -  1.  Fermi   restando   gli   obblighi   di
          comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge
          15  maggio  1997,  n.  127,  le  pubbliche  amministrazioni
          pubblicano e aggiornano le seguenti  informazioni  relative
          ai titolari di incarichi amministrativi  di  vertice  e  di
          incarichi  dirigenziali,  a  qualsiasi  titolo   conferiti,
          nonche' di collaborazione o consulenza: 
              a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
              b) il curriculum vitae; 
              c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi  o  la
          titolarita' di cariche in enti di diritto privato  regolati
          o  finanziati   dalla   pubblica   amministrazione   o   lo
          svolgimento di attivita' professionali; 
              d)  i  compensi,  comunque  denominati,   relativi   al
          rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione,  con
          specifica evidenza delle eventuali componenti  variabili  o
          legate alla valutazione del risultato. 
              2.  La  pubblicazione  degli  estremi  degli  atti   di
          conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti  estranei
          alla  pubblica  amministrazione,  di  collaborazione  o  di
          consulenza a soggetti esterni  a  qualsiasi  titolo  per  i
          quali e' previsto un compenso, completi di indicazione  dei
          soggetti  percettori,   della   ragione   dell'incarico   e
          dell'ammontare  erogato,  nonche'  la  comunicazione   alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica dei relativi dati ai sensi  dell'articolo
          53, comma 14, secondo periodo, del decreto  legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165  e  successive  modificazioni,   sono
          condizioni per l'acquisizione  dell'efficacia  dell'atto  e
          per   la   liquidazione   dei   relativi    compensi.    Le
          amministrazioni  pubblicano  e  mantengono  aggiornati  sui
          rispettivi  siti  istituzionali  gli  elenchi  dei   propri
          consulenti indicando l'oggetto, la  durata  e  il  compenso
          dell'incarico.  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica
          consente la consultazione, anche per nominativo,  dei  dati
          di cui al presente comma. 
              3. In caso di omessa pubblicazione di  quanto  previsto
          al comma 2, il pagamento  del  corrispettivo  determina  la
          responsabilita' del dirigente che l'ha disposto,  accertata
          all'esito del  procedimento  disciplinare,  e  comporta  il
          pagamento di una  sanzione  pari  alla  somma  corrisposta,
          fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario  ove
          ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
              4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano  i  dati  di
          cui ai  commi  1  e  2  entro  tre  mesi  dal  conferimento
          dell'incarico e per i tre anni successivi  alla  cessazione
          dell'incarico. 
              5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono
          aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato
          dai relativi titoli  e  curricula,  attribuite  a  persone,
          anche esterne alle pubbliche  amministrazioni,  individuate
          discrezionalmente dall'organo di indirizzo  politico  senza
          procedure pubbliche di selezione, di  cui  all'articolo  1,
          commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.".