Art. 18 
 
 
                  Uffici di diretta collaborazione 
 
  1. Gli Uffici di diretta collaborazione  esercitano  i  compiti  di
supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo  e
le   altre   strutture   dell'amministrazione,   collaborando    alla
definizione  degli  obiettivi,  alla  elaborazione  delle   politiche
pubbliche, alla relativa valutazione ed alle  connesse  attivita'  di
comunicazione,  con  particolare  riguardo  all'analisi  di   impatto
normativo,  all'analisi  costi-benefici  ed   alla   congruenza   fra
obiettivi e risultati. 
  2. Sono Uffici di diretta collaborazione: 
  a) la Segreteria del Ministro; 
  b) la Segreteria tecnica del Ministro; 
  c) la Segreteria particolare del Ministro; 
  d) l'Ufficio di Gabinetto; 
  e) l'Ufficio legislativo 
  f) l'Ufficio stampa; 
  g) l'ufficio e la segreteria del Vice Ministro, ove nominato; 
  h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.