Art. 23 Uffici di segreteria dei Sottosegretari di Stato 1. Ciascun Sottosegretario di Stato e' coadiuvato da una segreteria, cui e' preposto il capo della Segreteria. 2. Il Capo della Segreteria e' nominato dal Sottosegretario, anche fra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario, ed esercitano nell'ambito delle competenze del Sottosegretario le funzioni previste dall'articolo 19.