Art. 13 
 
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia  di
  salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.  Procedura  di
  infrazione n. 2010/4227. 
  1. Al decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 28,  comma  3-bis,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il
datore di lavoro deve comunque dare  immediata  evidenza,  attraverso
idonea documentazione, dell'adempimento  degli  obblighi  di  cui  al
comma 2, lettere b), c), d), e) e f),  e  al  comma  3,  e  immediata
comunicazione al rappresentante dei lavoratori per  la  sicurezza.  A
tale documentazione  accede,  su  richiesta,  il  rappresentante  dei
lavoratori per la sicurezza»; 
    b) all'articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
periodi: «Anche in  caso  di  rielaborazione  della  valutazione  dei
rischi, il datore di lavoro deve comunque  dare  immediata  evidenza,
attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure  di
prevenzione  e  immediata   comunicazione   al   rappresentante   dei
lavoratori  per  la  sicurezza.  A  tale  documentazione  accede,  su
richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza». 
 
          Note all'art. 13: 
              Il testo del comma 3-bis dell'articolo 28  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione  dell'articolo
          1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
          della salute e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101,
          S.O., come modificato dalla presente legge cosi' recita: 
              "Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi 
              1. La valutazione di  cui  all'articolo  17,  comma  1,
          lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro
          e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche'
          nella sistemazione dei luoghi di  lavoro,  deve  riguardare
          tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
          ivi  compresi  quelli  riguardanti  gruppi  di   lavoratori
          esposti  a  rischi  particolari,  tra  cui   anche   quelli
          collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti
          dell'accordo  europeo  dell'8  ottobre   2004,   e   quelli
          riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,  secondo
          quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
          151, nonche' quelli connessi  alle  differenze  di  genere,
          all'eta', alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi
          alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui  viene
          resa la prestazione di lavoro. 
              1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato  di
          cui al comma 1 e' effettuata nel rispetto delle indicazioni
          di cui all' articolo 6, comma 8, lettera  m-quater),  e  il
          relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle  predette
          indicazioni  e  comunque,  anche   in   difetto   di   tale
          elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010. 
              2. Il  documento  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,
          lettera a), redatto a conclusione della  valutazione,  puo'
          essere tenuto, nel rispetto delle previsioni  di  cui  all'
          articolo 53, su supporto informatico e deve  essere  munito
          anche  tramite  le  procedure   applicabili   ai   supporti
          informatici di cui  all'  articolo  53,  di  data  certa  o
          attestata dalla sottoscrizione del  documento  medesimo  da
          parte del datore di lavoro  nonche',  ai  soli  fini  della
          prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del
          servizio di prevenzione e  protezione,  del  rappresentante
          dei lavoratori per la sicurezza o  del  rappresentante  dei
          lavoratori per  la  sicurezza  territoriale  e  del  medico
          competente, ove nominato, e contenere: 
              a) una relazione sulla valutazione di  tutti  i  rischi
          per  la  sicurezza  e   la   salute   durante   l'attivita'
          lavorativa,  nella  quale  siano  specificati   i   criteri
          adottati per la valutazione stessa. La scelta  dei  criteri
          di redazione del documento e' rimessa al datore di  lavoro,
          che vi provvede con  criteri  di  semplicita',  brevita'  e
          comprensibilita', in modo da garantirne  la  completezza  e
          l'idoneita' quale  strumento  operativo  di  pianificazione
          degli interventi aziendali e di prevenzione; 
              b) l'indicazione  delle  misure  di  prevenzione  e  di
          protezione  attuate  e  dei   dispositivi   di   protezione
          individuali adottati a seguito  della  valutazione  di  cui
          all'articolo 17, comma 1, lettera a); 
              c) il programma delle  misure  ritenute  opportune  per
          garantire  il  miglioramento  nel  tempo  dei  livelli   di
          sicurezza; 
              d) l'individuazione delle  procedure  per  l'attuazione
          delle   misure   da   realizzare,   nonche'    dei    ruoli
          dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere,  a
          cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso
          di adeguate competenze e poteri; 
              e) l'indicazione del nominativo  del  responsabile  del
          servizio di prevenzione e  protezione,  del  rappresentante
          dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale  e
          del medico competente che ha partecipato  alla  valutazione
          del rischio; 
              f) l'individuazione delle  mansioni  che  eventualmente
          espongono i lavoratori a rischi  specifici  che  richiedono
          una   riconosciuta   capacita'   professionale,   specifica
          esperienza, adeguata formazione e addestramento. 
              3. Il contenuto del documento di cui al  comma  2  deve
          altresi'   rispettare   le   indicazioni   previste   dalle
          specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei
          successivi titoli del presente decreto. 
              3-bis. In caso di costituzione  di  nuova  impresa,  il
          datore di lavoro e' tenuto ad effettuare immediatamente  la
          valutazione dei rischi  elaborando  il  relativo  documento
          entro novanta giorni dalla data  di  inizio  della  propria
          attivita'. 
              Anche in caso di  costituzione  di  nuova  impresa,  il
          datore di lavoro deve  comunque  dare  immediata  evidenza,
          attraverso idonea  documentazione,  dell'adempimento  degli
          obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f),  e
          al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei
          lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione  accede,
          su richiesta,  il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la
          sicurezza.". 
              Il testo  del  comma  3  dell'articolo  29  del  citato
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  come  modificato
          dalla presente legge cosi' recita: 
              "Art. 29. Modalita' di effettuazione della  valutazione
          dei rischi 
              1. Il datore  di  lavoro  effettua  la  valutazione  ed
          elabora il documento  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,
          lettera a),  in  collaborazione  con  il  responsabile  del
          servizio  di  prevenzione  e   protezione   e   il   medico
          competente, nei casi di cui all'articolo 41. 
              2. Le attivita' di  cui  al  comma  1  sono  realizzate
          previa consultazione del rappresentante dei lavoratori  per
          la sicurezza. 
              3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente
          rielaborata, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1
          e 2, in occasione di modifiche del  processo  produttivo  o
          della organizzazione del lavoro significative ai fini della
          salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al  grado
          di evoluzione della  tecnica,  della  prevenzione  o  della
          protezione o a seguito di infortuni significativi o  quando
          i risultati della sorveglianza sanitaria ne  evidenzino  la
          necessita'. A seguito di tale rielaborazione, le misure  di
          prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui
          ai periodi che precedono il documento  di  valutazione  dei
          rischi  deve  essere  rielaborato,   nel   rispetto   delle
          modalita' di cui ai commi 1 e  2,  nel  termine  di  trenta
          giorni dalle rispettive causali. 
              Anche in caso di rielaborazione della  valutazione  dei
          rischi, il datore di lavoro deve  comunque  dare  immediata
          evidenza,      attraverso      idonea       documentazione,
          dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e  immediata
          comunicazione  al  rappresentante  dei  lavoratori  per  la
          sicurezza. A tale documentazione accede, su  richiesta,  il
          rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
              4. Il  documento  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,
          lettera a), e quello  di  cui  all'articolo  26,  comma  3,
          devono essere custoditi  presso  l'unita'  produttiva  alla
          quale si riferisce la valutazione dei rischi. 
              5. Fermo restando quanto previsto  al  comma  6-ter,  i
          datori  di  lavoro  che  occupano  fino  a  10   lavoratori
          effettuano la valutazione dei rischi  di  cui  al  presente
          articolo sulla base delle procedure standardizzate  di  cui
          all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del
          terzo mese successivo alla data di entrata  in  vigore  del
          decreto interministeriale di cui all'articolo 6,  comma  8,
          lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli
          stessi   datori   di   lavoro    possono    autocertificare
          l'effettuazione  della  valutazione  dei   rischi.   Quanto
          previsto  nel  precedente  periodo  non  si  applica   alle
          attivita' di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a),  b),
          c), d) nonche' g). 
              6. Fermo restando quanto previsto  al  comma  6-ter,  i
          datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori  possono
          effettuare la  valutazione  dei  rischi  sulla  base  delle
          procedure standardizzate di cui all'articolo  6,  comma  8,
          lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali  procedure
          trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1,  2,
          3, e 4. 
              6-bis. Le procedure standardizzate di cui al  comma  6,
          anche con riferimento alle aziende che rientrano nel  campo
          di applicazione del titolo IV, sono adottate  nel  rispetto
          delle disposizioni di cui all' articolo 28. 
              6-ter. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,   da   adottare,   sulla   base   delle
          indicazioni della Commissione consultiva permanente per  la
          salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          individuati  settori  di  attivita'  a  basso  rischio   di
          infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e
          parametri oggettivi, desunti  dagli  indici  infortunistici
          dell'INAIL  e  relativi  alle  malattie  professionali   di
          settore e specifiche della singola azienda. Il  decreto  di
          cui al primo periodo reca in allegato  il  modello  con  il
          quale, fermi restando i  relativi  obblighi,  i  datori  di
          lavoro delle aziende che operano nei settori di attivita' a
          basso rischio infortunistico  possono  dimostrare  di  aver
          effettuato la valutazione dei rischi di cui  agli  articoli
          17 e 28 e al presente articolo.  Resta  ferma  la  facolta'
          delle aziende di  utilizzare  le  procedure  standardizzate
          previste dai commi 5 e 6 del presente articolo. 
              6-quater. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto di cui al comma 6-ter per  le  aziende  di  cui  al
          medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di  cui
          ai commi 5, 6 e 6-bis. 
              7. Le disposizioni di cui al comma 6 non  si  applicano
          alle attivita' svolte nelle seguenti aziende: 
              a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a),
          b), c), d), f) e g); 
              b) aziende in cui si svolgono attivita' che espongono i
          lavoratori  a  rischi  chimici,  biologici,  da   atmosfere
          esplosive, cancerogeni mutageni,  connessi  all'esposizione
          ad amianto; 
              c).".