Art. 7 
 
I conflitti di interesse nei fondi pensione dotati  di  soggettivita'
                              giuridica 
 
  1. Gli amministratori dei fondi pensione, nell'adempiere  i  doveri
ad essi imposti dalla legge e dallo statuto,  perseguono  l'interesse
degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche. 
  2. Agli organi di amministrazione dei  fondi  pensione  e  ai  loro
componenti si applica l'articolo 2391 del codice civile. 
  3. I consigli di amministrazione dei fondi pensione  adottano  ogni
misura  ragionevole  per  identificare  e  gestire  i  conflitti   di
interesse,  in  modo  da  evitare   che   tali   conflitti   incidano
negativamente sugli interessi degli aderenti o dei beneficiari.  Sono
considerati sia i  conflitti  relativi  a  soggetti  appartenenti  al
fondo, sia  quelli  relativi  a  soggetti  esterni  al  medesimo,  in
relazione allo svolgimento di incarichi da parte  di  detti  soggetti
per conto del fondo. 
  4. I consigli di amministrazione dei fondi pensione  formulano  per
iscritto, applicano e mantengono un'efficace politica di gestione dei
conflitti di interesse. Le  circostanze  che  generano  o  potrebbero
generare un conflitto di interesse, le  procedure  da  seguire  e  le
misure da adottare  sono  riportate  in  un  apposito  documento.  Il
documento, e ogni  sua  modifica,  e'  trasmesso  tempestivamente  al
responsabile del fondo pensione e alla COVIP. 
  5. Qualora le misure adottate non risultino sufficienti,  nel  caso
concreto, a escludere che il  conflitto  di  interesse  possa  recare
pregiudizio agli aderenti  o  ai  beneficiari,  tale  circostanza  e'
adeguatamente valutata, nell'ottica della tutela degli aderenti e dei
beneficiari,  dal   consiglio   di   amministrazione   e   comunicata
tempestivamente alla COVIP. 
 
          Note all'art. 7: 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  2391  del
          codice civile: 
                "Art.  2391.  (Interessi  degli  amministratori).   -
          L'amministratore   deve    dare    notizia    agli    altri
          amministratori e al collegio sindacale  di  ogni  interesse
          che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata
          operazione  della  societa',  precisandone  la  natura,   i
          termini,  l'origine  e  la  portata;  se   si   tratta   di
          amministratore  delegato,  deve  altresi'   astenersi   dal
          compiere l'operazione,  investendo  della  stessa  l'organo
          collegiale, se si  tratta  di  amministratore  unico,  deve
          darne notizia anche alla prima assemblea utile. 
              Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione
          del  consiglio  di   amministrazione   deve   adeguatamente
          motivare le  ragioni  e  la  convenienza  per  la  societa'
          dell'operazione. 
              Nei casi di inosservanza  a  quanto  disposto  nei  due
          precedenti commi del presente articolo ovvero nel  caso  di
          deliberazioni  del  consiglio  o  del  comitato   esecutivo
          adottate  con  il  voto  determinante   dell'amministratore
          interessato, le  deliberazioni  medesime,  qualora  possano
          recare danno alla societa', possono essere impugnate  dagli
          amministratori  e  dal  collegio  sindacale  entro  novanta
          giorni dalla loro  data;  l'impugnazione  non  puo'  essere
          proposta da chi ha consentito  con  il  proprio  voto  alla
          deliberazione se  sono  stati  adempiuti  gli  obblighi  di
          informazione previsti dal primo comma. In  ogni  caso  sono
          salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in  base
          ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. 
              L'amministratore  risponde  dei  danni  derivati   alla
          societa' dalla sua azione od omissione. 
              L'amministratore risponde altresi' dei danni che  siano
          derivati alla  societa'  dalla  utilizzazione  a  vantaggio
          proprio o di terzi  di  dati,  notizie  o  opportunita'  di
          affari appresi nell'esercizio del suo incarico.".