Art. 15 
 
 
             Direzione generale «Belle arti e paesaggio» 
 
  1. La Direzione generale Belle arti e paesaggio svolge le  funzioni
e i compiti relativi alla  tutela  dei  beni  storici,  artistici  ed
etnoantropologici, ivi compresi  i  dipinti  murali  e  gli  apparati
decorativi, alla tutela dei beni architettonici e  alla  qualita'  ed
alla tutela del paesaggio. Con riferimento  all'attivita'  di  tutela
esercitata dalle Soprintendenze Belle arti e paesaggio, la  Direzione
generale esercita i poteri di  direzione,  indirizzo,  coordinamento,
controllo e, solo in caso di  necessita'  ed  urgenza,  informato  il
Segretario generale, avocazione e sostituzione, anche su proposta del
Segretario regionale. 
  2. In particolare, il Direttore generale: 
    a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi
annuali e pluriennali  di  intervento  proposti  dai  titolari  degli
uffici dirigenziali periferici e dai segretari regionali, sulla  base
dei  dati  del  monitoraggio  dei  flussi  finanziari  forniti  dalla
Direzione  generale  Organizzazione  e   dalla   Direzione   generale
Bilancio; 
    b)  elabora,  anche  su  proposta  dei  titolari   degli   uffici
dirigenziali periferici, sentita la Direzione Educazione e ricerca, i
programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative  scientifiche  in
tema di inventariazione  e  catalogazione  dei  beni  architettonici,
paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici; 
    c) esprime la  volonta'  dell'amministrazione  nell'ambito  delle
determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di  imposte
mediante cessione  di  beni  immobili  di  interesse  architettonico,
storico, artistico ed etnoantropologico; 
    d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie  previste  dal
Codice, secondo le modalita' da  esso  definite,  per  la  violazione
delle disposizioni in materia di beni architettonici,  paesaggistici,
storici, artistici ed etnoantropologici; 
    e) e' sentito dagli istituti e  musei  di  cui  all'articolo  30,
comma 3, ai fini dell'autorizzazione al  prestito  di  beni  storici,
artistici  ed  etnoantropologici  per  mostre  od   esposizioni   sul
territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo  48,  comma
1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di  cui  all'articolo
20, comma 2, lettera b), e delle  linee  guida  di  cui  al  medesimo
articolo 20, comma 2, lettera u),  fatte  salve,  in  ogni  caso,  le
prioritarie esigenze della tutela; 
    f) puo' proporre alla Direzione generale Musei di dichiarare,  ai
sensi  dell'articolo  48,  comma  6,   del   Codice,   ed   ai   fini
dell'applicazione  delle  agevolazioni  fiscali  ivi   previste,   il
rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od  esposizioni
di beni storici, artistici  ed  etnoantropologici  e  di  ogni  altra
iniziativa  a  carattere  culturale  che  abbia  ad  oggetto  i  beni
medesimi, anche nel rispetto degli accordi di  cui  all'articolo  20,
comma 2, lettera b), e delle linee guida di cui al medesimo  articolo
20, comma 2, lettera u), fatte salve, in ogni  caso,  le  prioritarie
esigenze della tutela; 
    g) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive  di
beni culturali nel settore di competenza a titolo di  prelazione,  di
acquisto  all'esportazione  o  di  espropriazione,  ai  sensi   degli
articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice; 
    h) adotta  i  provvedimenti  di  competenza  dell'amministrazione
centrale in materia di circolazione  di  cose  e  beni  culturali  in
ambito internazionale, tra i quali quelli di cui  agli  articoli  65,
comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma  2,  lettera
e), e 82 del Codice; 
    i)  predispone  ed  aggiorna,   sentiti   i   competenti   organi
consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono  gli
uffici di esportazione nella  valutazione  circa  il  rilascio  o  il
rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo
68 del Codice; 
    l) esprime le determinazioni dell'amministrazione, concordate con
le direzioni generali competenti, in sede di conferenza di servizi  o
nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per  interventi
di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale; 
    m) istruisce, acquisite le valutazioni delle  direzioni  generali
competenti, i procedimenti di valutazione di  impatto  ambientale  ed
esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro; 
    n) esprime il parere sulla proposta della  Commissione  regionale
per il patrimonio culturale competente, ai  fini  della  stipula,  da
parte del Ministro, delle intese di cui all'articolo  143,  comma  2,
del Codice; 
    o) predispone, su proposta del segretario  regionale  competente,
la proposta per l'approvazione  in  via  sostitutiva,  da  parte  del
Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici
di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice; 
    p) ai sensi dell'articolo  141  del  Codice  adotta,  sentite  le
Commissioni regionali per  il  patrimonio  culturale  competenti,  la
dichiarazione di notevole interesse pubblico  relativamente  ai  beni
paesaggistici che insistano su  un  territorio  appartenente  a  piu'
regioni; 
    q) promuove la stipula di convenzioni tra il Ministero, gli  enti
territoriali e locali e cooperative di  giovani,  storici  dell'arte,
archeologi, archivisti e bibliotecari, per la  migliore  gestione  di
beni storici e artistici, per rendere piu' fruibili  e  funzionali  i
luoghi d'arte e di studio e accrescere la  sensibilita'  culturale  e
l'educazione al patrimonio storico e artistico; 
    r) promuove la  valorizzazione  del  paesaggio,  con  particolare
riguardo alle aree periferiche compromesse o degradate, al fine della
ridefinizione e ricostituzione di  paesaggi,  secondo  le  previsioni
della Convenzione europea  del  paesaggio,  fatta  a  Firenze  il  20
ottobre 2000 e ratificata dall'Italia con legge 9  gennaio  2006,  n.
14; 
    s) fornisce per  le  materie  di  competenza  il  supporto  e  la
consulenza tecnico-scientifica agli uffici periferici del Ministero; 
    t) decide, per i settori di competenza, i ricorsi  amministrativi
previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice; 
    u) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione
generale  Bilancio,  di  vigilanza,  su   ogni   soggetto   giuridico
costituito  con  la  partecipazione  del  Ministero   per   finalita'
attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale. 
  3. La  Direzione  generale  Belle  arti  e  paesaggio  esercita  il
coordinamento e le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione
generale  Bilancio,  di  vigilanza,  sull'Istituto  centrale  per  la
demoetnoantropologia e sull'Istituto centrale della grafica, anche ai
fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione  Bilancio,
del bilancio di previsione, delle relative proposte di  variazione  e
del  conto  consuntivo.  La  Direzione  generale  assegna,  altresi',
d'intesa con la Direzione  generale  Organizzazione  e  la  Direzione
generale  Bilancio,  le  risorse  umane  e  strumentali  ai  suddetti
Istituti.  Presso   la   Direzione   generale   opera   il   Comitato
tecnico-scientifico speciale per il patrimonio  storico  della  Prima
guerra mondiale di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78. 
  4. La Direzione generale Belle arti e paesaggio costituisce  centro
di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,  ed
e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali  di  competenza
della stessa. 
  5. La Direzione generale Belle arti  e  paesaggio  si  articola  in
cinque  uffici  dirigenziali  di  livello  non   generale,   compresi
l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia e l'Istituto centrale
della grafica, e in Soprintendenze Belle  arti  e  paesaggio,  uffici
dirigenziali di livello non generale periferici, individuati ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi  4
e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni.