Art. 9 
 
 
         Formazione del documento amministrativo informatico 
 
  1.  Al  documento  amministrativo  informatico  si  applica  quanto
indicato nel Capo II  per  il  documento  informatico,  salvo  quanto
specificato nel presente Capo. 
  2. Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art.  40,  comma  1,
del Codice, formano gli originali dei propri documenti attraverso gli
strumenti  informatici  riportati  nel  manuale  di  gestione  ovvero
acquisendo le istanze, le dichiarazioni e  le  comunicazioni  di  cui
agli articoli 5-bis, 40-bis e 65 del Codice. 
  3. Il documento amministrativo informatico, di cui  all'art  23-ter
del Codice, formato mediante una delle modalita' di cui  all'art.  3,
comma 1, del presente decreto, e' identificato e trattato nel sistema
di gestione informatica dei documenti di cui al Capo IV  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprensivo
del registro di protocollo e degli altri registri di cui all'art. 53,
comma 5, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, dei repertori e  degli  archivi,  nonche'  degli  albi,
degli elenchi, e di ogni raccolta di dati concernente stati, qualita'
personali e fatti gia' realizzati dalle amministrazioni  su  supporto
informatico, in luogo dei registri  cartacei,  di  cui  all'art.  40,
comma 4, del Codice,  con  le  modalita'  descritte  nel  manuale  di
gestione. 
  4. Le istanze, le dichiarazioni e  le  comunicazioni  di  cui  agli
articoli 5-bis, 40-bis e 65 del Codice sono identificate  e  trattate
come i documenti amministrativi informatici nel sistema  di  gestione
informatica dei documenti di cui al comma 3  ovvero,  se  soggette  a
norme specifiche  che  prevedono  la  sola  tenuta  di  estratti  per
riassunto,   memorizzate    in    specifici    archivi    informatici
dettagliatamente descritti nel manuale di gestione. 
  5.   Il   documento   amministrativo    informatico    assume    le
caratteristiche di immodificabilita' e di integrita', oltre  che  con
le modalita' di cui all'art. 3, anche con la  sua  registrazione  nel
registro di protocollo,  negli  ulteriori  registri,  nei  repertori,
negli albi, negli elenchi, negli archivi o  nelle  raccolte  di  dati
contenute nel sistema di gestione informatica dei documenti di cui al
comma 3. 
  6. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 3, comma 8,  eventuali
ulteriori  formati  possono   essere   utilizzati   dalle   pubbliche
amministrazioni in relazione a specifici contesti operativi che vanno
esplicitati, motivati e riportati nel manuale di gestione. 
  7.  Al  documento  amministrativo   informatico   viene   associato
l'insieme minimo dei metadati di cui  all'art.  53  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fatti  salvi  i
documenti soggetti a registrazione particolare che  comunque  possono
contenere al proprio interno o avere associati l'insieme  minimo  dei
metadati di cui all'art. 3, comma 9, come descritto  nel  manuale  di
gestione. 
  8. Al documento amministrativo informatico sono associati eventuali
ulteriori metadati rilevanti ai fini  amministrativi,  definiti,  per
ogni tipologia di documento, nell'ambito del contesto a cui  esso  si
riferisce, e descritti nel manuale di gestione. 
  9. I metadati associati al documento amministrativo informatico, di
tipo  generale  o  appartenente  ad  una  tipologia  comune  a   piu'
amministrazioni,  sono  definiti  dalle   pubbliche   amministrazioni
competenti, ove necessario sentito il  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali  e  del  turismo,  e  trasmessi  all'Agenzia  per
l'Italia digitale che ne cura la pubblicazione on  line  sul  proprio
sito. 
  10.  Ai   fini   della   trasmissione   telematica   di   documenti
amministrativi informatici, le pubbliche  amministrazioni  pubblicano
sui loro siti gli  standard  tecnici  di  riferimento,  le  codifiche
utilizzate e le specifiche per lo sviluppo degli applicativi software
di colloquio, rendendo eventualmente  disponibile  gratuitamente  sul
proprio sito il software per la trasmissione di  dati  coerenti  alle
suddette  codifiche  e  specifiche.  Al  fine   di   abilitare   alla
trasmissione telematica gli applicativi software sviluppati da terzi,
le  amministrazioni  provvedono  a  richiedere  a  questi   opportuna
certificazione  di  correttezza  funzionale  dell'applicativo  e   di
conformita'  dei  dati  trasmessi   alle   codifiche   e   specifiche
pubblicate.