Art. 16 
 
 
                  Assegno di disoccupazione - ASDI 
 
  1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituito, in via sperimentale
per l'anno  2015,  l'Assegno  di  disoccupazione  (ASDI),  avente  la
funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito  ai  lavoratori
beneficiari della Nuova  prestazione  di  Assicurazione  Sociale  per
l'Impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 che abbiano fruito di  questa
per l'intera sua durata entro il 31 dicembre  2015,  siano  privi  di
occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno. 
  2.  Nel  primo   anno   di   applicazione   gli   interventi   sono
prioritariamente  riservati  ai  lavoratori  appartenenti  a   nuclei
familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in eta' prossima  al
pensionamento. In ogni caso, il sostegno economico non potra'  essere
erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 7. 
  3. L'ASDI e' erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi
ed e' pari al 75 per cento dell'ultima indennita' NASpI percepita, e,
comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale,
di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto  1995,  n.  335.
L'ammontare di cui al periodo  precedente  e'  incrementato  per  gli
eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo  le
modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6. 
  4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del  lavoro  i  redditi
derivanti da nuova occupazione possono essere  parzialmente  cumulati
con l'ASDI nei limiti e secondo i criteri stabiliti con il decreto di
cui al comma 6. 
  5. La corresponsione dell'ASDI e' condizionata all'adesione  ad  un
progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego,
contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di  lavoro,
disponibilita'  a  partecipare  ad  iniziative  di   orientamento   e
formazione,  accettazione  di  adeguate  proposte   di   lavoro.   La
partecipazione   alle   iniziative   di   attivazione   proposte   e'
obbligatoria, pena la perdita del beneficio. 
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 90  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti: 
  a) la situazione economica di bisogno del nucleo familiare  di  cui
al comma 1, valutata in applicazione dell'ISEE, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,  n.  159,  non
computando  l'ammontare   dei   trattamenti   NASpI   percepiti   dal
richiedente l'ASDI; 
  b) l'individuazione di criteri di priorita' nell'accesso in caso di
risorse insufficienti ad erogare il  beneficio  ai  lavoratori  nelle
condizioni di cui al comma 2; 
  c) gli incrementi dell'ASDI per carichi familiari del lavoratore di
cui al comma 3, comunque nel limite di un importo massimo; 
  d) i limiti ed i criteri di cumulabilita'  dei  redditi  da  lavoro
conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI di cui al comma 4; 
  e) le caratteristiche del  progetto  personalizzato  e  il  sistema
degli obblighi e delle  misure  conseguenti  all'inottemperanza  agli
impegni in esso previsti; 
  f) i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e l'INPS  volti
ad alimentare il sistema informativo  dei  servizi  sociali,  di  cui
all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per  il  tramite
del  Casellario  dell'assistenza,  di   cui   all'articolo   13   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  g) i controlli per evitare la fruizione indebita della prestazione; 
  h) le modalita' di erogazione dell'ASDI  attraverso  l'utilizzo  di
uno strumento di pagamento elettronico. 
  7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante  le  risorse  di
uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo e'  pari
ad euro 200 milioni nel 2015 e  200  milioni  nel  2016.  Nel  limite
dell'1 per cento delle risorse attribuite al  Fondo,  possono  essere
finanziate attivita'  di  assistenza  tecnica  per  il  supporto  dei
servizi per l'impiego, per il monitoraggio  e  la  valutazione  degli
interventi, nonche' iniziative di  comunicazione  per  la  diffusione
della conoscenza sugli interventi.  All'attuazione  e  alla  gestione
dell'intervento provvede l'INPS con le risorse umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'INPS  riconosce  il
beneficio in  base  all'ordine  cronologico  di  presentazione  delle
domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su
base pluriennale  con  riferimento  alla  durata  della  prestazione,
l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori  domande,  fornendo
immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. 
  8. All'eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni successivi  al
2015 si provvede con le risorse previste da successivi  provvedimenti
legislativi che stanzino  le  occorrenti  risorse  finanziarie  e  in
particolare  con  le  risorse  derivanti  dai   decreti   legislativi
attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014. 
 
          Note all'art. 16: 
 
              Si riporta l'articolo 3, comma 6, della legge 8  agosto
          1995,   n.   335   (Riforma   del   sistema   pensionistico
          obbligatorio e complementare): 
              "Art. 3 (Disposizioni diverse in materia  assistenziale
          e previdenziale). - (Omissis). 
              6. Con effetto dal 1°  gennaio  1996,  in  luogo  della
          pensione  sociale  e  delle  relative   maggiorazioni,   ai
          cittadini  italiani,  residenti  in  Italia,  che   abbiano
          compiuto 65 anni e si trovino nelle  condizioni  reddituali
          di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di  base
          non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta
          pari, per il 1996, a lire  6.240.000,  denominato  "assegno
          sociale". Se il soggetto possiede redditi propri  l'assegno
          e'  attribuito  in  misura  ridotta  fino   a   concorrenza
          dell'importo predetto, se non  coniugato,  ovvero  fino  al
          doppio del predetto importo, se coniugato,  ivi  computando
          il reddito del coniuge comprensivo  dell'eventuale  assegno
          sociale di cui  il  medesimo  sia  titolare.  I  successivi
          incrementi del reddito oltre il limite massimo danno  luogo
          alla  sospensione  dell'assegno  sociale.  Il  reddito   e'
          costituito   dall'ammontare    dei    redditi    coniugali,
          conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno  e'
          erogato con carattere di provvisorieta'  sulla  base  della
          dichiarazione   rilasciata   dal    richiedente    ed    e'
          conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
          sulla base della dichiarazione dei  redditi  effettivamente
          percepiti.  Alla  formazione  del  reddito   concorrono   i
          redditi, al netto dell'imposizione fiscale e  contributiva,
          di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da  imposte
          e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
          o ad imposta sostitutiva, nonche'  gli  assegni  alimentari
          corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
          reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
          le anticipazioni  sui  trattamenti  stessi,  le  competenze
          arretrate  soggette  a  tassazione  separata,  nonche'   il
          proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
          effetti  del  conferimento  dell'assegno  non  concorre   a
          formare reddito la pensione liquidata  secondo  il  sistema
          contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di
          gestioni ed  enti  previdenziali  pubblici  e  privati  che
          gestiscono  forme  pensionistiche  obbligatorie  in  misura
          corrispondente  ad  un  terzo  della  pensione  medesima  e
          comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.". 
              Il testo del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri  del  5  dicembre  2013,   n.   159   (Regolamento
          concernente la revisione delle modalita' di  determinazione
          e i campi di applicazione dell'Indicatore della  situazione
          economica equivalente (ISEE), e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 gennaio 2014, n. 19. 
              Si riporta l'articolo 21 della legge 8  novembre  2000,
          n. 328 (Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema
          integrato di interventi e servizi sociali): 
              "Art. 21 (Sistema informativo dei servizi  sociali).  -
          1.  Lo  Stato,  le  regioni,  le  province   e   i   comuni
          istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per
          assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del
          sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali  e
          poter disporre  tempestivamente  di  dati  ed  informazioni
          necessari  alla  programmazione,  alla  gestione   e   alla
          valutazione delle politiche sociali, per  la  promozione  e
          l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con
          le strutture sanitarie, formative,  con  le  politiche  del
          lavoro e dell'occupazione. 
              2. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge e' nominata,  con  decreto  del
          Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  una  commissione
          tecnica, composta da sei esperti di  comprovata  esperienza
          nel settore sociale ed in campo  informativo,  di  cui  due
          designati dal Ministro stesso,  due  dalla  Conferenza  dei
          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, due dalla  Conferenza  Stato-citta'  e
          autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare
          proposte  in  ordine  ai  contenuti,  al  modello  ed  agli
          strumenti attraverso i quali  dare  attuazione  ai  diversi
          livelli  operativi  del  sistema  informativo  dei  servizi
          sociali. La commissione e' presieduta da uno degli  esperti
          designati dal  Ministro  per  la  solidarieta'  sociale.  I
          componenti della commissione durano in carica due anni. Gli
          oneri derivanti dall'applicazione del presente  comma,  nel
          limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del
          Fondo nazionale per le politiche sociali. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
          proprio  decreto,  su  proposta   del   Ministro   per   la
          solidarieta' sociale, sentite la  Conferenza  unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, e  l'Autorita'  per  l'informatica  nella  pubblica
          amministrazione, definisce le modalita' e individua,  anche
          nell'ambito  dei   sistemi   informativi   esistenti,   gli
          strumenti necessari per il  coordinamento  tecnico  con  le
          regioni e gli  enti  locali  ai  fini  dell'attuazione  del
          sistema informativo dei servizi sociali, in conformita' con
          le specifiche tecniche della rete unitaria delle  pubbliche
          amministrazioni di cui  all'articolo  15,  comma  1,  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto
          dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n.  281  del
          1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra  le
          amministrazioni  centrali,  regionali  e   delle   province
          autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province  e
          i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti
          necessari ed appropriati per l'attivazione  e  la  gestione
          del sistema  informativo  dei  servizi  sociali  a  livello
          locale. 
              4. Gli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente
          articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche
          sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli  articoli  18  e
          19, sono definite le risorse destinate  alla  realizzazione
          del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti
          di spesa stabiliti in tali piani.". 
              Si riporta l'articolo 13 del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122  (Misure  urgenti  in   materia   di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica): 
              "Art. 13 (Casellario dell'assistenza). - In vigore  dal
          31 luglio 20101. E' istituito presso  l'Istituto  Nazionale
          della Previdenza Sociale, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica, il «Casellario dell'Assistenza» per la
          raccolta, la conservazione e  la  gestione  dei  dati,  dei
          redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi
          titolo alle prestazioni di natura assistenziale. 
              2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale  delle
          posizioni  assistenziali  e  delle  relative   prestazioni,
          condivisa  tra  tutte  le  amministrazioni  centrali  dello
          Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit  e  gli
          organismi gestori  di  forme  di  previdenza  e  assistenza
          obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati  e  le
          informazioni contenute nei propri archivi  e  banche  dati,
          per  la  realizzazione  di  una  base  conoscitiva  per  la
          migliore gestione della rete dell'assistenza  sociale,  dei
          servizi e delle risorse. La  formazione  e  l'utilizzo  dei
          dati  e  delle  informazioni  del  Casellario  avviene  nel
          rispetto  della  normativa  sulla   protezione   dei   dati
          personali. 
              3.  Gli  enti,  le   amministrazioni   e   i   soggetti
          interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica
          al Casellario di cui al comma 1, i dati e  le  informazioni
          relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi
          e banche dati secondo criteri e modalita'  di  trasmissione
          stabilite dall'INPS. 
              4.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sono   disciplinate   le
          modalita' di attuazione del presente articolo. 
              5. L'INPS e le  amministrazioni  pubbliche  interessate
          provvedono all'attuazione di quanto previsto  dal  presente
          articolo con le risorse  umane  e  finanziarie  previste  a
          legislazione vigente. 
              6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
          n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
              a) al comma 8 sono soppresse le parole: «il  1°  luglio
          di ciascun anno ed ha  valore  per  la  corresponsione  del
          relativo  trattamento   fino   al   30   giugno   dell'anno
          successivo»; 
              b) al comma 8 e' aggiunto il seguente periodo: «Per  le
          prestazioni  collegate  al  reddito  rilevano   i   redditi
          conseguiti nello stesso anno per prestazioni per  le  quali
          sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario  centrale
          dei pensionati di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  31  dicembre  1971,  n.  1388,   e   successive
          modificazioni e integrazioni.»; 
              c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: «10-bis.  Ai
          fini  della  razionalizzazione  degli  adempimenti  di  cui
          all'articolo 13 della legge 30 dicembre  1991,  n.  412,  i
          titolari di prestazioni collegate al  reddito,  di  cui  al
          precedente  comma  8,  che  non  comunicano   integralmente
          all'Amministrazione finanziaria  la  situazione  reddituale
          incidente sulle prestazioni in godimento,  sono  tenuti  ad
          effettuare la comunicazione dei dati reddituali  agli  Enti
          previdenziali  che  erogano  la  prestazione.  In  caso  di
          mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite
          dagli  Enti  stessi,  si  procede  alla  sospensione  delle
          prestazioni  collegate  al  reddito  nel  corso   dell'anno
          successivo a quello in cui  la  dichiarazione  dei  redditi
          avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60  giorni  dalla
          sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si
          procede alla revoca in  via  definitiva  delle  prestazioni
          collegate al reddito  e  al  recupero  di  tutte  le  somme
          erogate a  tale  titolo  nel  corso  dell'anno  in  cui  la
          dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere  resa.  Nel
          caso in cui la comunicazione  dei  redditi  sia  presentata
          entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti  procedono
          al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo
          alla  comunicazione,  previo  accertamento   del   relativo
          diritto anche per l'anno in corso.". 
              Per il testo della citata legge n.  183  del  2014,  si
          vedano le note al titolo.