Art. 6 Condizioni per l'esercizio di attivita' finanziaria da parte di soggetti esteri 1. Gli intermediari finanziari comunitari ammessi al mutuo riconoscimento esercitano le attivita' indicate nell'articolo 106, t.u.b., alle condizioni previste dall'articolo 18 e con le modalita' di cui agli articoli 15, comma 3, t.u.b., o 16, comma 3, t.u.b. 2. Gli intermediari finanziari comunitari non ammessi al mutuo riconoscimento possono esercitare l'attivita' di concessione di finanziamenti nonche' attivita' connesse e strumentali previa autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107, t.u.b., l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 e la costituzione di una stabile organizzazione in Italia. L'autorizzazione e' subordinata al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 107, comma 1, lettere d) e f), e al ricorrere delle seguenti ulteriori condizioni: a) svolgimento effettivo dell'attivita' finanziaria nel Paese di provenienza; b) esercizio in Italia delle attivita' indicate al comma 2 in via esclusiva; c) assegnazione alla stabile organizzazione di un fondo di dotazione di importo almeno pari al capitale sociale richiesto agli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia; il versamento del fondo di dotazione della stabile organizzazione e' attestato dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento medesimo e' stato effettuato; d) sussistenza, in capo ai soggetti che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione, dei requisiti previsti per gli esponenti aziendali ai sensi dall'articolo 110, t.u.b.; e) sussistenza, in capo ai titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19, t.u.b., nell'intermediario finanziario comunitario, dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 110, t.u.b. 3. Gli intermediari finanziari extracomunitari possono esercitare l'attivita' di concessione di finanziamenti nonche' attivita' connesse e strumentali mediante la costituzione di societa' in Italia, autorizzate della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107, t.u.b., e iscritte nell'albo previsto dall'articolo 106, t.u.b.; l'autorizzazione e' subordinata al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 107, comma 1, t.u.b. 4. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le succursali insediate in Italia degli intermediari previsti dal comma 1 sono equiparate a quelle disciplinate dall'articolo 11, comma 1, lettera n) del medesimo decreto.
Note all'art. 6: - Per il riferimento al testo dell'articolo 106 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi nelle note alle premesse. - Si riporta il testo vigente dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: "Art. 18 (Societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento). - 1. Le disposizioni dell' art. 15 , comma 1, e dell' art. 16 , comma 1, si applicano anche alle societa' finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo e' detenuta da una o piu' banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. 2. Le disposizioni dell' art. 15 , comma 3, e dell' art. 16 , comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle societa' finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo e' detenuta da una o piu' banche aventi sede legale nel medesimo Stato. 3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2. 4. Alle societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall' art. 54 , commi 1, 2 e 3. 5. Alle societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresi' le disposizioni previste dall' art. 79.". - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: "Art. 15 (Succursali). - 1. - 2. (Omissis). 3. Le banche comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorita' competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorita' competente dello Stato comunitario e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, e' subordinato l'esercizio dell'attivita' della succursale. (Omissis).". - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: "Art. 16 (Libera prestazione di servizi). - 1. - 2. (Omissis). 3. Le banche comunitarie possono esercitare le attivita' previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorita' competente dello Stato di appartenenza. (Omissis).". - Per il riferimento al testo dell'articolo 107 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi nelle note alle premesse. - Si riporta il testo vigente dell'articolo 110 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: "Art. 110 (Rinvio). - 1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 47 , 52 , 61 , commi 4 e 5, 62 , 63 , 64 , 78 , 79 e 82 .". -Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: "Art. 19 (Autorizzazioni). - 1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute. 2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla banca stessa. 3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e' necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma. 4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse. 5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualita' del potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 25; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidita' finanziaria del potenziale acquirente; la capacita' della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attivita'; l'idoneita' della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione puo' essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio. 6. 7. 8. Se alle operazioni indicate nei commi 1, 2 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocita', la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' vietare l'autorizzazione. 8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto. 9. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo, e in particolare disciplina le modalita' e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma 5, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole.". Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2007, n. 290, S.O. - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007: "Art. 11 (Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attivita' finanziaria). - 1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono: a) le banche; b) Poste Italiane S.p.A.; c) gli istituti di moneta elettronica; c-bis) gli istituti di pagamento; d) le societa' di intermediazione mobiliare (SIM); e) le societa' di gestione del risparmio (SGR); f) le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV); g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP; h) gli agenti di cambio; i) le societa' che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; [l) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB;] m) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall' articolo 106 del TUB; m-bis) le societa' fiduciarie di cui all' articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ; n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero; o) Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Omissis).".