Art. 6 
 
 
         Condizioni per l'esercizio di attivita' finanziaria 
                     da parte di soggetti esteri 
 
  1.  Gli  intermediari  finanziari  comunitari  ammessi   al   mutuo
riconoscimento esercitano le attivita'  indicate  nell'articolo  106,
t.u.b., alle condizioni previste dall'articolo 18 e con le  modalita'
di cui agli articoli 15, comma 3, t.u.b., o 16, comma 3, t.u.b. 
  2. Gli intermediari finanziari  comunitari  non  ammessi  al  mutuo
riconoscimento  possono  esercitare  l'attivita'  di  concessione  di
finanziamenti  nonche'  attivita'  connesse  e   strumentali   previa
autorizzazione della  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'articolo  107,
t.u.b.,  l'iscrizione  nell'albo  previsto  dall'articolo  106  e  la
costituzione   di   una    stabile    organizzazione    in    Italia.
L'autorizzazione e' subordinata al possesso  dei  requisiti  previsti
dall'articolo 107, comma 1, lettere d) e f),  e  al  ricorrere  delle
seguenti ulteriori condizioni: 
    a) svolgimento effettivo dell'attivita' finanziaria nel Paese  di
provenienza; 
    b) esercizio in Italia delle attivita' indicate al comma 2 in via
esclusiva; 
    c) assegnazione  alla  stabile  organizzazione  di  un  fondo  di
dotazione di importo almeno pari al capitale sociale  richiesto  agli
intermediari finanziari aventi sede legale in Italia;  il  versamento
del fondo di dotazione  della  stabile  organizzazione  e'  attestato
dalla direzione generale della banca presso la  quale  il  versamento
medesimo e' stato effettuato; 
    d) sussistenza, in capo ai  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
direzione della stabile organizzazione, dei  requisiti  previsti  per
gli esponenti aziendali ai sensi dall'articolo 110, t.u.b.; 
    e) sussistenza, in capo ai  titolari  di  partecipazioni  di  cui
all'articolo 19, t.u.b., nell'intermediario finanziario  comunitario,
dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 110, t.u.b. 
  3. Gli intermediari finanziari extracomunitari  possono  esercitare
l'attivita'  di  concessione  di  finanziamenti   nonche'   attivita'
connesse e  strumentali  mediante  la  costituzione  di  societa'  in
Italia, autorizzate della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo  107,
t.u.b., e iscritte  nell'albo  previsto  dall'articolo  106,  t.u.b.;
l'autorizzazione e' subordinata al possesso  dei  requisiti  previsti
dall'articolo 107, comma 1, t.u.b. 
  4. Ai fini dell'applicazione del decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231, le succursali insediate in  Italia  degli  intermediari
previsti  dal  comma  1  sono  equiparate   a   quelle   disciplinate
dall'articolo 11, comma 1, lettera n) del medesimo decreto. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il riferimento al  testo  dell'articolo  106  del
          citato decreto legislativo n. 385  del  1993  vedasi  nelle
          note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  18  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art.  18  (Societa'  finanziarie  ammesse   al   mutuo
          riconoscimento). - 1. Le disposizioni dell' art. 15 , comma
          1, e dell' art. 16 ,  comma  1,  si  applicano  anche  alle
          societa' finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a
          forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di
          controllo e' detenuta da  una  o  piu'  banche  italiane  e
          ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. 
              2. Le disposizioni dell' art. 15 ,  comma  3,  e  dell'
          art. 16  ,  comma  3,  si  applicano,  in  armonia  con  la
          normativa  comunitaria,  anche  alle  societa'  finanziarie
          aventi sede legale  in  uno  Stato  comunitario  quando  la
          partecipazione di controllo  e'  detenuta  da  una  o  piu'
          banche aventi sede legale nel medesimo Stato. 
              3. La Banca d'Italia, nei  casi  in  cui  sia  previsto
          l'esercizio  di  attivita'  di  intermediazione  mobiliare,
          comunica alla CONSOB le  societa'  finanziarie  ammesse  al
          mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2. 
              4.  Alle  societa'   finanziarie   ammesse   al   mutuo
          riconoscimento ai sensi dei commi 1 e  2  si  applicano  le
          disposizioni previste dall' art. 54 , commi 1, 2 e 3. 
              5.  Alle  societa'   finanziarie   ammesse   al   mutuo
          riconoscimento ai sensi del comma 2 si  applicano  altresi'
          le disposizioni previste dall' art. 79.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
          15 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 15 (Succursali). - 1. - 2. (Omissis). 
              3. Le banche comunitarie possono  stabilire  succursali
          nel territorio della Repubblica. Il primo  insediamento  e'
          preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte
          dell'autorita' competente dello Stato di  appartenenza;  la
          succursale  inizia  l'attivita'  decorsi  due  mesi   dalla
          comunicazione. La Banca d'Italia e la  CONSOB,  nell'ambito
          delle  rispettive  competenze,  indicano,  se   del   caso,
          all'autorita' competente dello  Stato  comunitario  e  alla
          banca le condizioni alle quali,  per  motivi  di  interesse
          generale, e' subordinato l'esercizio  dell'attivita'  della
          succursale. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
          16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 16 (Libera prestazione di servizi).  -  1.  -  2.
          (Omissis). 
              3.  Le  banche  comunitarie   possono   esercitare   le
          attivita'  previste  dal  comma  1  nel  territorio   della
          Repubblica senza stabilirvi succursali dopo  che  la  Banca
          d'Italia  sia  stata  informata  dall'autorita'  competente
          dello Stato di appartenenza. 
              (Omissis).". 
              - Per il riferimento al  testo  dell'articolo  107  del
          citato decreto legislativo n. 385  del  1993  vedasi  nelle
          note alle premesse. 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  110  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 110 (Rinvio). - 1. Agli  intermediari  finanziari
          si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le   disposizioni
          contenute negli articoli 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 ,
          26 , 47 , 52 , 61 , commi 4 e 5, 62 , 63 , 64 , 78 ,  79  e
          82 .". 
              -Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  19  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 19  (Autorizzazioni).  -  1.  La  Banca  d'Italia
          autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo
          in una banca di partecipazioni che comportano il  controllo
          o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sulla
          banca stessa o che attribuiscono una quota dei  diritti  di
          voto o del capitale almeno pari al  10  per  cento,  tenuto
          conto delle azioni o quote gia' possedute. 
              2.  La  Banca  d'Italia  autorizza  preventivamente  le
          variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti
          di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per  cento,
          30 per cento o 50 per cento e,  in  ogni  caso,  quando  le
          variazioni comportano il controllo sulla banca stessa. 
              3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e'  necessaria
          anche per l'acquisizione del controllo di una societa'  che
          detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma. 
              4. La Banca d'Italia  individua  i  soggetti  tenuti  a
          richiedere  l'autorizzazione  quando  i  diritti  derivanti
          dalle partecipazioni indicate ai commi 1  e  2  spettano  o
          sono attribuiti ad un soggetto diverso dal  titolare  delle
          partecipazioni stesse. 
              5. La Banca d'Italia rilascia  l'autorizzazione  quando
          ricorrono condizioni atte a garantire una gestione  sana  e
          prudente della banca, valutando la qualita' del  potenziale
          acquirente e  la  solidita'  finanziaria  del  progetto  di
          acquisizione in base ai seguenti  criteri:  la  reputazione
          del potenziale acquirente, ivi  compreso  il  possesso  dei
          requisiti previsti ai sensi dell'articolo 25;  il  possesso
          dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26  da  parte
          di  coloro  che,  in  esito  all'acquisizione,  svolgeranno
          funzioni di amministrazione, direzione  e  controllo  nella
          banca; la solidita' finanziaria del potenziale  acquirente;
          la  capacita'  della  banca   di   rispettare   a   seguito
          dell'acquisizione   le   disposizioni   che   ne   regolano
          l'attivita'; l'idoneita' della  struttura  del  gruppo  del
          potenziale acquirente  a  consentire  l'esercizio  efficace
          della   vigilanza.   L'autorizzazione   non   puo'   essere
          rilasciata in caso di fondato sospetto  che  l'acquisizione
          sia  connessa   ad   operazioni   di   riciclaggio   o   di
          finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione puo'  essere
          sospesa o revocata  se  vengono  meno  o  si  modificano  i
          presupposti e le condizioni per il suo rilascio. 
              6. 
              7. 
              8. Se alle operazioni indicate  nei  commi  1,  2  e  3
          partecipano soggetti appartenenti a  Stati  extracomunitari
          che non assicurano condizioni  di  reciprocita',  la  Banca
          d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al  Ministro
          dell'economia e delle finanze, su  proposta  del  quale  il
          Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri   puo'   vietare
          l'autorizzazione. 
              8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo
          si applicano  anche  all'acquisizione,  in  via  diretta  o
          indiretta, del controllo derivante da un contratto  con  la
          banca o da una clausola del suo statuto. 
              9.   La   Banca   d'Italia,   in   conformita'    delle
          deliberazioni del CICR, emana  disposizioni  attuative  del
          presente articolo, e in particolare disciplina le modalita'
          e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma
          5, i criteri di calcolo dei diritti di  voto  rilevanti  ai
          fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi  1  e
          2, ivi inclusi i casi in cui i diritti  di  voto  non  sono
          computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i
          criteri  per  l'individuazione  dei   casi   di   influenza
          notevole.". 
              Il  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.   231
          (Attuazione  della  direttiva  2005/60/CE  concernente   la
          prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo
          di riciclaggio dei proventi di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2007, n. 290, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          11 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007: 
              "Art. 11  (Intermediari  finanziari  e  altri  soggetti
          esercenti attivita' finanziaria). - 1. Ai fini del presente
          decreto per intermediari finanziari si intendono: 
                a) le banche; 
                b) Poste Italiane S.p.A.; 
                c) gli istituti di moneta elettronica; 
                c-bis) gli istituti di pagamento; 
                d) le societa' di intermediazione mobiliare (SIM); 
                e) le societa' di gestione del risparmio (SGR); 
                f) le societa' di investimento a  capitale  variabile
          (SICAV); 
                g) le imprese di assicurazione che operano in  Italia
          nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP; 
                h) gli agenti di cambio; 
                i)  le  societa'  che   svolgono   il   servizio   di
          riscossione dei tributi; 
                [l) gli intermediari finanziari iscritti  nell'elenco
          speciale previsto dall'articolo 107 del TUB;] 
                m) gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo
          previsto dall' articolo 106 del TUB; 
                m-bis) le societa' fiduciarie di  cui  all'  articolo
          199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
          58 ; 
                n) le succursali insediate  in  Italia  dei  soggetti
          indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in  uno
          Stato estero; 
                o) Cassa depositi e prestiti S.p.A. 
              (Omissis).".