Art. 13 
 
 
                              Notifica 
 
  1. Il gestore dello stabilimento e' obbligato a trasmettere, con le
modalita' di cui al comma 5, al CTR, alla Regione e  al  soggetto  da
essa  designato,  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare tramite l'ISPRA, alla Prefettura, al Comune, al
Comando provinciale  dei  Vigili  del  fuoco  una  notifica,  redatta
secondo il modulo riportato in allegato 5, entro i seguenti termini: 
  a) per i nuovi stabilimenti, centottanta giorni  prima  dell'inizio
della  costruzione  o  sessanta  giorni  prima  delle  modifiche  che
comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose; 
  b) in tutti gli altri casi, entro un anno dalla  data  a  decorrere
dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento. 
  2. La notifica, sottoscritta  nelle  forme  dell'autocertificazione
secondo  quanto  stabilito  dalla  disciplina  vigente,  contiene  le
seguenti informazioni: 
  a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo  completo
dello stabilimento; 
  b) la sede legale del gestore, con l'indirizzo completo; 
  c)  il  nome  e  la  funzione  della  persona  responsabile   dello
stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a); 
  d) le  informazioni  che  consentano  di  individuare  le  sostanze
pericolose e la categoria  di  sostanze  pericolose  presenti  o  che
possono essere presenti; 
  e) la quantita' e lo stato fisico della sostanza pericolosa o delle
sostanze pericolose in questione; 
  f) l'attivita', in corso o prevista, dello stabilimento; 
  g)  l'ambiente  immediatamente  circostante  lo  stabilimento  e  i
fattori passibili di causare un incidente rilevante o  di  aggravarne
le  conseguenze,  comprese  informazioni,   se   disponibili,   sugli
stabilimenti adiacenti, su siti  che  non  rientrano  nell'ambito  di
applicazione del  presente  decreto,  aree  e  sviluppi  edilizi  che
potrebbero essere all'origine o aggravare il rischio o le conseguenze
di un incidente rilevante e di effetti domino. 
  3. Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se,  anteriormente
al 1° giugno 2015, il gestore ha gia' trasmesso la notifica, ai sensi
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui
al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i
requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate. 
  4. Il gestore, unitamente alla notifica di cui al comma 1, invia ai
medesimi destinatari le ulteriori informazioni indicate nelle sezioni
informative del modulo di cui all'allegato 5; 
  5. La notifica, corredata delle informazioni di cui al comma 4,  e'
trasmessa dal gestore ai destinatari di cui al  comma  1  in  formato
elettronico utilizzando i servizi e gli strumenti di invio telematico
messi  a  disposizione  attraverso  l'inventario  degli  stabilimenti
suscettibili di causare incidenti rilevanti di  cui  all'articolo  5,
comma 3. Nelle more della  predisposizione  dei  suddetti  servizi  e
strumenti di invio telematico, il gestore e' tenuto a trasmettere  la
notifica ai destinatari di cui al comma 1  esclusivamente  via  posta
elettronica  certificata  firmata   digitalmente.   Le   informazioni
contenute nella notifica sono rese disponibili, tramite  il  suddetto
inventario nazionale, agli  organi  tecnici  e  alle  amministrazioni
incaricati dei controlli negli stabilimenti. 
  6. Il gestore degli stabilimenti puo' allegare alla notifica di cui
al  comma  1  le  certificazioni  o  autorizzazioni  previste   dalla
normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro
eventualmente predisposto in base a regolamenti comunitari volontari,
come ad esempio il  Regolamento  (CE)  n.  1221/2009  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  25  novembre  2009,   sull'adesione
volontaria  delle  imprese  del  settore  industriale  a  un  sistema
comunitario di ecogestione e audit, e norme tecniche internazionali. 
  7. Il gestore aggiorna la notifica di cui al comma 1 e  le  sezioni
informative di cui all'allegato 5, prima dei seguenti eventi: 
  a) una modifica che comporta un cambiamento  dell'inventario  delle
sostanze pericolose significativo ai fini del  rischio  di  incidente
rilevante,  quali  un  aumento  o  decremento   significativo   della
quantita' oppure una modifica  significativa  della  natura  o  dello
stato fisico delle sostanze pericolose o una  modifica  significativa
dei processi che le impiegano; 
  b) modifica dello  stabilimento  o  di  un  impianto  che  potrebbe
costituire aggravio del preesistente  livello  di  rischio  ai  sensi
dell'articolo 18; 
  c) chiusura definitiva dello stabilimento o sua dismissione; 
  d) variazione delle informazioni di cui ai commi 2 e 4. 
  8. Il gestore di un nuovo stabilimento ovvero  il  gestore  che  ha
realizzato modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio
ovvero  modifiche  tali  da  comportare  obblighi  diversi   per   lo
stabilimento  stesso  ai   sensi   del   presente   decreto,   previo
conseguimento delle previste autorizzazioni, prima  dell'avvio  delle
attivita' ne da' comunicazione ai destinatari della notifica  di  cui
al comma 1. 
  9. Le attivita' per la verifica delle informazioni contenute  nella
notifica, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione  da
parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e in
conformita' alla decisione 2014/895/UE, sono effettuate da ISPRA, con
oneri a carico dei gestori. 
 
          Note all'art. 13: 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          2012/18/UE, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          17 agosto 1999, n. 334, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1221/2009  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio  sull'adesione  volontaria  delle
          organizzazioni a un sistema comunitario  di  ecogestione  e
          audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001  e
          le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 342. 
              - La decisione di esecuzione 10/12/2014, n. 2014/895/UE
          della  Commissione  che  definisce  il   formato   per   la
          trasmissione  delle  informazioni  di  cui   all'art.   21,
          paragrafo 3,  della  direttiva  2012/18/UE  del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  sul  controllo  del  pericolo  di
          incidenti rilevanti connessi con  sostanze  pericolose,  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 12 dicembre 2014, n. L 355.