Art. 14 
 
 
          Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti 
 
  1. Il gestore dello stabilimento redige un documento che  definisce
la  propria  politica  di  prevenzione  degli  incidenti   rilevanti,
allegando allo stesso il  programma  adottato  per  l'attuazione  del
sistema di gestione della sicurezza; tale politica  e'  proporzionata
ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende gli obiettivi  generali
e i principi di azione del gestore, il  ruolo  e  la  responsabilita'
degli organi direttivi, nonche' l'impegno al  continuo  miglioramento
del controllo dei pericoli  di  incidenti  rilevanti,  garantendo  al
contempo un elevato  livello  di  protezione  della  salute  umana  e
dell'ambiente. 
  2. Il documento di cui al comma 1 e' redatto secondo le linee guida
definite all'allegato B ed e' depositato presso lo stabilimento entro
i seguenti termini: 
  a) per gli stabilimenti nuovi, centottanta giorni prima  dell'avvio
delle attivita' o  delle  modifiche  che  comportano  un  cambiamento
dell'inventario delle sostanze pericolose; 
  b) in tutti gli altri casi, un anno dalla data  a  decorrere  dalla
quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1  e  2  non  si  applicano  se,
anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha  gia'  predisposto  il
documento di cui al comma 1  ai  sensi  del  decreto  legislativo  17
agosto 1999, n. 334, e se le  informazioni  contenute  nel  documento
soddisfano i criteri di cui al comma 1 e sono rimaste invariate. 
  4. Il documento di cui al comma 1 e' riesaminato, e  se  necessario
aggiornato, almeno ogni due anni, ovvero  in  caso  di  modifica  con
aggravio del rischio ai sensi  dell'articolo  18,  sulla  base  delle
linee guida di cui al comma 2. In tali casi esso resta a disposizione
delle autorita' competenti per le istruttorie e i  controlli  di  cui
agli articoli 17 e 27. 
  5. Il gestore predispone e attua la politica di  prevenzione  degli
incidenti rilevanti tramite mezzi e strutture idonei, nonche' tramite
un sistema di gestione della sicurezza, in conformita' all'allegato 3
e alle linee guida di cui al comma 2, proporzionati  ai  pericoli  di
incidenti rilevanti, nonche' alla complessita' dell'organizzazione  o
delle attivita' dello stabilimento.  Il  sistema  di  gestione  della
sicurezza  e'  predisposto  e  attuato   previa   consultazione   del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
  6. I gestori degli stabilimenti  attuano  il  sistema  di  gestione
della sicurezza nei seguenti termini: 
  a)   per   i   nuovi   stabilimenti,   contestualmente   all'inizio
dell'attivita'; 
  b) in tutti gli altri casi, entro un anno dalla  data  a  decorrere
dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento. 
  7. Il gestore deve procedere all'informazione, all'addestramento  e
all'equipaggiamento di coloro che lavorano nello stabilimento secondo
le modalita' indicate all'allegato B. 
 
          Note all'art. 14: 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          2012/18/UE, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 17
          agosto 1999, n. 334, si veda nelle note alle premesse.