Art. 15 
 
 
                        Rapporto di sicurezza 
 
  1. Per gli stabilimenti di soglia superiore, il gestore  redige  un
rapporto di sicurezza. 
  2.  Il  rapporto  di  sicurezza,  di  cui  il  documento   previsto
all'articolo 14, comma 1, e' parte integrante, deve dimostrare che: 
  a) il gestore ha messo in atto, secondo gli elementi  dell'allegato
3, come specificati nelle linee  guida  di  cui  all'allegato  B,  la
politica di prevenzione degli incidenti rilevanti  e  un  sistema  di
gestione della sicurezza per la sua applicazione; 
  b) sono stati individuati i pericoli di  incidente  rilevante  e  i
possibili scenari di incidenti rilevanti e  sono  state  adottate  le
misure necessarie per prevenirli e per limitarne le  conseguenze  per
la salute umana e per l'ambiente; 
  c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la  manutenzione
di  qualsiasi  impianto,  deposito,  attrezzatura  e  infrastruttura,
connessi con  il  funzionamento  dello  stabilimento,  che  hanno  un
rapporto con i pericoli di incidente  rilevante  nello  stesso,  sono
sufficientemente sicuri e affidabili nonche', per gli stabilimenti di
cui all'articolo 22, comma 2, lettera c), sono state  previste  anche
le misure complementari; 
  d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interna e sono  stati
forniti al Prefetto gli elementi utili per l'elaborazione  del  piano
d'emergenza esterna; 
  e) sono state fornite all'autorita' competente informazioni che  le
permettano di adottare decisioni in merito all'insediamento di  nuove
attivita'  o  alla   costruzione   di   insediamenti   attorno   agli
stabilimenti gia' esistenti. 
  3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma  1  contiene  almeno  i
dati di cui all'allegato 2 ed indica,  tra  l'altro,  il  nome  delle
organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto. 
  4. I criteri, i dati e le informazioni occorrenti per la  redazione
del rapporto  di  sicurezza,  i  criteri  per  l'adozione  di  misure
specifiche in relazione ai  diversi  tipi  di  incidenti,  nonche'  i
criteri  per  la  valutazione  del   rapporto   medesimo   da   parte
dell'autorita' competente sono definiti all'allegato C. 
  5. Al fine di semplificare le procedure e purche' ricorrano tutti i
requisiti  prescritti  dal  presente  articolo,   la   documentazione
predisposta in attuazione di altre norme di legge  o  di  regolamenti
comunitari, puo' essere utilizzata  per  costituire  il  rapporto  di
sicurezza. 
  6. Il rapporto di sicurezza e' inviato, anche per  via  telematica,
al CTR di cui all'articolo 10, nei seguenti termini: 
  a)  per  i  nuovi  stabilimenti,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo  16,  nella  versione   definitiva   prima   dell'avvio
dell'attivita' oppure delle modifiche che comportano  un  cambiamento
dell'inventario delle sostanze pericolose; 
  b) per gli stabilimenti preesistenti, entro il 1° giugno 2016; 
  c) per gli altri stabilimenti, entro  due  anni  dalla  data  dalla
quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento; 
  d) in occasione del riesame periodico di cui al comma 8, lettere a)
e b). 
  7. Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai  commi  1,
2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al  1°
giugno 2015, il gestore ha gia' trasmesso all'autorita' competente il
rapporto di sicurezza ai sensi  del  decreto  legislativo  17  agosto
1999, n. 334,  e  se  le  informazioni  contenute  in  tale  rapporto
soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste  invariate.
Negli altri casi, per conformarsi ai  commi  1,  2  e  3  il  gestore
presenta le parti modificate del rapporto di  sicurezza  nella  forma
concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6. 
  8. Il gestore, fermo restando l'obbligo di riesame biennale di  cui
all'articolo 14, comma 4, riesamina il rapporto di sicurezza: 
  a) almeno ogni cinque anni; 
  b) nei casi previsti dall'articolo 18; 
  c) a seguito di un incidente rilevante nel proprio  stabilimento  e
in qualsiasi altro momento, su iniziativa propria o su richiesta  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  o
del CTR, qualora fatti nuovi lo  giustifichino  o  in  considerazione
delle nuove conoscenze tecniche in materia  di  sicurezza  derivanti,
per  esempio,  dall'analisi  degli  incidenti  o,  nella  misura  del
possibile,  dei  «quasi  incidenti»  e  dei  nuovi   sviluppi   delle
conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli, o a  seguito  di
modifiche  legislative  o  dell'adozione  dei  decreti   ministeriali
previsti dal presente decreto. 
  9. Il gestore comunica immediatamente al  CTR  se  il  riesame  del
rapporto di sicurezza di cui al comma 8 comporti o meno una  modifica
dello stesso e, in caso affermativo, trasmette tempestivamente a tale
autorita'  il  rapporto  di  sicurezza  aggiornato  o  le  sue  parti
aggiornate. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          17 agosto 1999, n. 334, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          2012/18/UE, si veda nelle note alle premesse.