Art. 17 
 
 
       Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza 
 
  1. Il CTR di cui all'articolo 10 effettua le  istruttorie  per  gli
stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai
sensi dell'articolo 15, con oneri a  carico  dei  gestori,  e  adotta
altresi' il provvedimento conclusivo.  Ove  lo  stabilimento  sia  in
possesso di autorizzazioni ambientali,  il  CTR  esprime  le  proprie
determinazioni tenendo conto delle prescrizioni ambientali. 
  2. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi
dell'articolo 18, il CTR avvia l'istruttoria all'atto del ricevimento
del rapporto preliminare di  sicurezza.  Il  Comitato,  esaminato  il
rapporto  preliminare  di  sicurezza,   effettuati   i   sopralluoghi
eventualmente  ritenuti  necessari,   rilascia   il   nulla-osta   di
fattibilita', eventualmente condizionato ovvero, qualora l'esame  del
rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda
la sicurezza, formula la proposta di divieto  di  costruzione,  entro
quattro mesi dal ricevimento del rapporto preliminare  di  sicurezza,
fatte   salve   le   sospensioni   necessarie   all'acquisizione   di
informazioni supplementari, non superiori  comunque  a  due  mesi.  A
seguito del  rilascio  del  nulla-osta  di  fattibilita'  il  gestore
trasmette al CTR il rapporto  definitivo  di  sicurezza  relativo  al
progetto  particolareggiato.  Il  Comitato,  esaminato  il   rapporto
definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico  conclusivo  entro
il termine di quattro mesi dal ricevimento del rapporto di sicurezza,
comprensivo  dei  necessari  sopralluoghi.  Nell'atto  che   conclude
l'istruttoria  sono  indicate  le  valutazioni  tecniche  finali,  le
eventuali prescrizioni  integrative  e,  qualora  le  misure  che  il
gestore intende adottare per la  prevenzione  e  per  la  limitazione
delle  conseguenze  di  incidenti  rilevanti   risultino   nettamente
inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni  richieste,
e' disposto il divieto di inizio di attivita'. 
  3. In tutti  gli  altri  casi  il  CTR,  ricevuto  il  rapporto  di
sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza,
esprime le valutazioni di propria  competenza  entro  il  termine  di
quattro mesi dall'avvio  dell'istruttoria,  termine  comprensivo  dei
necessari  sopralluoghi,  fatte  salve  le   sospensioni   necessarie
all'acquisizione  di  informazioni  supplementari,  che  non  possono
essere  comunque  superiori  a  due  mesi.  Nell'atto  che   conclude
l'istruttoria  sono  indicate  le  valutazioni  tecniche  finali,  le
eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate  dal
gestore per la prevenzione e per  la  limitazione  delle  conseguenze
degli incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, e' disposta
la limitazione o il divieto di esercizio. 
  4. Gli atti adottati dal  CTR  ai  sensi  dei  commi  2  e  3  sono
trasmessi agli enti rappresentati nel CTR, al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del  mare,  all'ISPRA,  al  Ministero
dell'interno e alla Prefettura territorialmente competente. 
  5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche  a  mezzo  di  un
tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica prevista dal presente
decreto. La partecipazione puo' avvenire  attraverso  l'accesso  agli
atti del procedimento, la  presentazione  di  eventuali  osservazioni
scritte  e  documentazioni  integrative,  la  presenza  in  caso   di
sopralluoghi nello  stabilimento.  Qualora  ritenuto  necessario  dal
Comitato, il gestore puo' essere chiamato a partecipare alle riunioni
del  Comitato  stesso  e  del  gruppo  di  lavoro  incaricato   dello
svolgimento dell'istruttoria. 
  6. L'istruttoria per il rilascio del  nulla  osta  di  fattibilita'
comprende la valutazione del progetto  delle  attivita'  soggette  al
controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 
  7. Le istruttorie di cui ai commi 2 e  3  comprendono  sopralluoghi
tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel  rapporto
di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento e
a verificare l'ottemperanza alle prescrizioni. Tali sopralluoghi sono
effettuati anche ai fini delle verifiche di prevenzione incendi. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  1  agosto
          2011, n. 151  (Regolamento  recante  semplificazione  della
          disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
          incendi,  a  norma  dell'art.  49,  comma   4-quater,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre  2011,  n.
          221.