Art. 21 
 
 
                     Piano di emergenza esterna 
 
  1. Per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia  inferiore,
al fine di  limitare  gli  effetti  dannosi  derivanti  da  incidenti
rilevanti, il Prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali
interessati, sentito il CTR e previa consultazione della  popolazione
e in base alle linee guida previste dal comma 7, predispone il  piano
di emergenza esterna allo stabilimento e ne coordina l'attuazione. 
  2. Per gli stabilimenti di soglia superiore il piano e' predisposto
sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore  ai  sensi  degli
articoli  19,  comma  3,  e  20,  comma  4,   e   delle   conclusioni
dell'istruttoria di cui all'articolo 17,  ove  disponibili;  per  gli
stabilimenti di soglia inferiore il piano e' predisposto sulla scorta
delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli  13  e
19, comma 3, ove disponibili. 
  3. Il piano e' comunicato al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, all'ISPRA, al Ministero  dell'interno,  al
Dipartimento della protezione civile, nonche' al CTR e alla regione o
al soggetto da essa designato e ai sindaci, alla regione  e  all'ente
territoriale di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della
legge  7  aprile  2014,  n.  56,  competenti  per  territorio.  Nella
comunicazione  al  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e del mare devono essere segnalati anche gli  stabilimenti
di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b). 
  4. Il piano di cui al comma 1 e' elaborato,  tenendo  conto  almeno
delle indicazioni di cui all'allegato 4, punto 2, allo scopo di: 
  a)  controllare  e  circoscrivere  gli   incidenti   in   modo   da
minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per
l'ambiente e per i beni; 
  b) mettere in atto le misure necessarie per  proteggere  la  salute
umana e l'ambiente  dalle  conseguenze  di  incidenti  rilevanti,  in
particolare mediante la cooperazione rafforzata negli  interventi  di
soccorso con l'organizzazione di protezione civile; 
  c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e
le autorita' locali competenti; 
  d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e
al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante. 
  5. Il Prefetto redige il piano di emergenza esterna entro due  anni
dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte  del  gestore,
ai sensi dell'articolo 20, comma 4. 
  6. Il piano di cui al comma 1 e' riesaminato,  sperimentato  e,  se
necessario, aggiornato, previa consultazione della  popolazione,  dal
Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori  a  tre
anni.  La  revisione  tiene  conto  dei  cambiamenti  avvenuti  negli
stabilimenti e nei servizi di  emergenza,  dei  progressi  tecnici  e
delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in  caso  di
incidenti rilevanti; il Prefetto informa della revisione del piano  i
soggetti ai quali il piano e' comunicato ai sensi del comma 3. 
  7. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce, d'intesa con
la Conferenza Unificata, le linee guida per  la  predisposizione  del
piano di emergenza esterna,  e  per  la  relativa  informazione  alla
popolazione.  Fino  all'emanazione  delle  predette  linee  guida  si
applicano le disposizioni in materia di pianificazione dell'emergenza
esterna  degli  stabilimenti  industriali  a  rischio  di   incidente
rilevante e di informazione alla popolazione sul rischio  industriale
adottate ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto  legislativo
17 agosto 1999, n. 334. 
  8. Sulla base delle proposte formulate dal Coordinamento  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 1, d'intesa con la Conferenza  Unificata,  si
provvede all'aggiornamento delle linee guida di cui al comma 7. 
  9. Per le aree ad elevata concentrazione di  stabilimenti  soggetti
ad effetto domino di cui all'articolo 19 il Prefetto, d'intesa con la
regione e gli enti locali interessati,  sentito  il  CTR,  redige  il
piano di emergenza esterna, in conformita' al comma 1, tenendo  conto
dei   potenziali   effetti   domino   nell'area   interessata;   fino
all'emanazione del nuovo piano di emergenza esterna si applica quello
gia' emanato in precedenza. 
  10. La consultazione  della  popolazione  sui  piani  di  emergenza
esterna, di cui ai commi 1  e  6,  e'  effettuata  con  le  modalita'
definite con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della
salute  e  dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  la  Conferenza
Unificata, da adottare ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  11. In base alle informazioni contenute nel rapporto  di  sicurezza
nonche' trasmesse dal gestore ai sensi dell'articolo 20, comma  4,  e
dell'articolo 13, il Prefetto, d'intesa con la  regione  e  gli  enti
locali interessati, sentito il CTR, qualora non siano ragionevolmente
prevedibili effetti all'esterno dello  stabilimento  provocati  dagli
incidenti rilevanti connessi alla  presenza  di  sostanze  pericolose
puo' decidere di non predisporre il piano. Tale decisione deve essere
tempestivamente comunicata alle altre  autorita'  competenti  di  cui
all'articolo 13, comma 1, unitamente alle relative motivazioni. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Per il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 della  legge
          7 aprile 2014, n. 56, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Il testo dell'art.  20  del  decreto  legislativo  17
          agosto 1999, n. 334, citato nelle note alle premesse, cosi'
          recita: 
              «Art. 20 (Piano di emergenza esterno).  -  1.  Per  gli
          stabilimenti di cui all'art. 8, al  fine  di  limitare  gli
          effetti dannosi derivanti  da  incidenti  rilevanti,  sulla
          scorta delle informazioni  fornite  dal  gestore  ai  sensi
          degli articoli 11 e 12, delle conclusioni dell'istruttoria,
          ove disponibili, delle linee guida previste  dal  comma  4,
          nonche'   delle   eventuali   valutazioni   formulate   dal
          Dipartimento della protezione civile della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri  -  il  prefetto,  d'intesa  con  le
          regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione
          della  popolazione  e  nell'ambito   delle   disponibilita'
          finanziarie previste dalla legislazione vigente, predispone
          il piano  di  emergenza  esterno  allo  stabilimento  e  ne
          coordina l'attuazione. Il piano e' comunicato al  Ministero
          dell'ambiente, ai sindaci, alla regione  e  alla  provincia
          competenti per territorio, al Ministero dell'interno ed  al
          Dipartimento della protezione civile.  Nella  comunicazione
          al Ministero dell'ambiente devono  essere  segnalati  anche
          gli stabilimenti di cui all'art. 15, comma 3, lettera a). 
              2. Il piano di cui al comma  1  deve  essere  elaborato
          tenendo conto almeno delle indicazioni di cui  all'allegato
          IV, punto 2, ed essere elaborati allo scopo di: 
              a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da
          minimizzarne gli effetti e limitarne i  danni  per  l'uomo,
          per l'ambiente e per i beni; 
              b) mettere in atto le misure necessarie per  proteggere
          l'uomo  e  l'ambiente  dalle   conseguenze   di   incidenti
          rilevanti,  in   particolare   mediante   la   cooperazione
          rafforzata    negli    interventi    di    soccorso     con
          l'organizzazione di protezione civile; 
              c)  informare  adeguatamente  la   popolazione   e   le
          autorita' locali competenti; 
              d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti  al
          ripristino  e  al  disinquinamento  dell'ambiente  dopo  un
          incidente rilevante. 
              3. Il piano di cui al comma 1 deve essere  riesaminato,
          sperimentato  e,  se  necessario,  riveduto  ed  aggiornato
          previa consultazione della popolazione,  nei  limiti  delle
          risorse previste dalla legislazione vigente,  dal  prefetto
          ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a  tre
          anni.  La  revisione  deve  tenere  conto  dei  cambiamenti
          avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei
          progressi tecnici e delle nuove conoscenze in  merito  alle
          misure da adottare in caso di  incidenti  rilevanti;  della
          revisione del piano viene data comunicazione  al  Ministero
          dell'ambiente. 
              4. Il Dipartimento della protezione civile  stabilisce,
          d'intesa con la Conferenza unificata, per le  finalita'  di
          cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, le linee guida per
          la  predisposizione  del  piano   di   emergenza   esterna,
          provvisorio o definitivo, e per  la  relativa  informazione
          alla popolazione. Inoltre, ferme restando  le  attribuzioni
          delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali
          e  locali   definite   dalla   vigente   legislazione,   il
          Dipartimento   della   protezione   civile   verifica   che
          l'attivazione del piano avvenga in  maniera  tempestiva  da
          parte dei soggetti competenti qualora accada  un  incidente
          rilevante o un evento incontrollato di natura tale  che  si
          possa ragionevolmente prevedere che provochi  un  incidente
          rilevante. 
              4-bis. Le linee guida di cui al comma 4 sono aggiornate
          dal Dipartimento di  protezione  civile,  d'intesa  con  la
          Conferenza unificata, ad  intervalli  appropriati  comunque
          non superiori a cinque anni.  L'aggiornamento  deve  tenere
          conto  dei   cambiamenti   normativi   e   delle   esigenze
          evidenziate dall'analisi dei  piani  di  emergenza  esterna
          esistenti. 
              5.  Per  le  aree  ad  elevata  concentrazione  di  cui
          all'art. 13, il prefetto, d'intesa con  la  regione  e  gli
          enti locali interessati, redige anche il piano di emergenza
          esterno  dell'area  interessata;  fino  all'emanazione  del
          nuovo piano di emergenza esterno vale quello  gia'  emanato
          in precedenza. 
              6. Il Ministro dell'ambiente provvede  a  disciplinare,
          con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.  17,  comma
          3, della legge del 23 agosto 1988,  n.  400,  le  forme  di
          consultazione della popolazione sui piani di cui  al  comma
          1. 
              6-bis. Le disposizioni di cui ai  precedenti  commi  si
          applicano  anche  agli  stabilimenti  di  cui  all'art.  6,
          qualora  non  assoggettati  a  tali  disposizioni  a  norma
          dell'art. 8. Il piano di emergenza esterno e' redatto sulla
          scorta delle informazioni di  cui  al  medesimo  art.  6  e
          all'art. 12. 
              7. Le disposizioni del  presente  articolo  restano  in
          vigore fino all'attuazione dell'art. 72 del citato  decreto
          legislativo  n.  112  del  1998,  fatta  eccezione  per  le
          procedure di adozione e aggiornamento di cui ai commi  4  e
          4-bis.». 
              - Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, si veda nelle note all'art. 4.