Art. 25 
 
 
                 Accadimento di incidente rilevante 
 
  1.  Al  verificarsi  di  un  incidente   rilevante,   il   gestore,
utilizzando i mezzi piu' adeguati, e' tenuto a: 
  a) adottare le misure previste dal piano di  emergenza  interna  di
cui all'articolo 20 e, per  gli  stabilimenti  di  soglia  inferiore,
dalle pianificazioni e dalle procedure  predisposte  nell'ambito  del
sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 14, comma  5,
e all'allegato 3; 
  b) informare la Prefettura, la Questura, il  CTR,  la  Regione,  il
soggetto da essa designato, l'ente territoriale di area vasta, di cui
all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile  2014,  n.  56,  il
sindaco,  il  comando  provinciale  dei  Vigili  del  fuoco,  l'ARPA,
l'azienda sanitaria  locale,  comunicando,  non  appena  ne  venga  a
conoscenza: 
  1) le circostanze dell'incidente; 
  2) le sostanze pericolose presenti; 
  3) i dati disponibili per valutare  le  conseguenze  dell'incidente
per la salute umana, l'ambiente e i beni; 
  4) le misure di emergenza adottate; 
  5) le informazioni sulle misure previste per limitare  gli  effetti
dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si ripeta; 
    c) aggiornare le informazioni fornite, qualora da  indagini  piu'
approfondite emergano nuovi elementi  che  modificano  le  precedenti
informazioni o le conclusioni tratte. 
  2. Al verificarsi di un incidente rilevante il Prefetto: 
  a) dispone l'attuazione del piano di emergenza esterna  e  assicura
che siano adottate le misure di emergenza e le misure  a  medio  e  a
lungo termine che possono rivelarsi  necessarie;  le  spese  relative
agli interventi effettuati sono poste a carico del gestore, anche  in
via di rivalsa, e sono fatte salve le misure assicurative stipulate; 
  b) informa, tramite il sindaco, le persone potenzialmente  soggette
alle  conseguenze  dell'incidente  rilevante  avvenuto,   anche   con
riguardo  alle  eventuali  misure  intraprese   per   attenuarne   le
conseguenze; 
  c) informa immediatamente i Ministeri dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del  mare,  dell'interno  e  il  Dipartimento  della
protezione  civile,  il  CTR,  la  Regione  o  il  soggetto  da  essa
designato, nonche' i Prefetti competenti per gli ambiti  territoriali
limitrofi   che   potrebbero   essere   interessate   dagli   effetti
dell'evento. 
  3. A seguito di un incidente rilevante occorso in uno  stabilimento
di soglia superiore il CTR  o,  se  l'incidente  e'  occorso  in  uno
stabilimento di soglia inferiore, la Regione o il  soggetto  da  essa
designato: 
  a)  raccoglie,  mediante  ispezioni,   indagini   o   altri   mezzi
appropriati, le informazioni  necessarie  per  effettuare  un'analisi
completa  degli   aspetti   tecnici,   organizzativi   e   gestionali
dell'incidente; 
  b) adotta misure atte a garantire che il gestore  attui  le  misure
correttive del caso; 
  c) formula raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Per il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 della  legge
          7 aprile 2014, n. 56, si veda nelle note all'art. 1.