Art. 27 
 
 
                              Ispezioni 
 
  1.  Le  ispezioni  previste  dal  presente  decreto  devono  essere
adeguate al tipo di stabilimento, sono  effettuate  indipendentemente
dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e  sono
svolte al fine di consentire un esame pianificato e  sistematico  dei
sistemi  tecnici,  organizzativi  e  di  gestione   applicati   nello
stabilimento, per garantire  in  particolare  che  il  gestore  possa
comprovare: 
  a) di aver adottato misure adeguate, tenuto conto  delle  attivita'
esercitate nello  stabilimento,  per  prevenire  qualsiasi  incidente
rilevante; 
  b) di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le  conseguenze  di
incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito; 
  c) che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza
o in altra documentazione presentata ai sensi  del  presente  decreto
descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento; 
  d) che le informazioni di cui all'articolo 23 siano rese pubbliche. 
  2. Le ispezioni sono pianificate, programmate ed  effettuate  sulla
base dei criteri e delle modalita' di cui allegato H. 
  3. Il Ministero  dell'interno  predispone,  in  collaborazione  con
ISPRA,  un  piano  nazionale  di  ispezioni,  riguardante  tutti  gli
stabilimenti di soglia superiore siti nel  territorio  nazionale;  le
regioni predispongono piani regionali di ispezioni, riguardanti tutti
gli stabilimenti di soglia inferiore siti nell'ambito dei  rispettivi
territori. Il Ministero dell'interno e le regioni, in  collaborazione
con l'ISPRA, assicurano il coordinamento e l'armonizzazione dei piani
di ispezione di  rispettiva  competenza,  provvedendo  altresi',  ove
possibile, al coordinamento con i controlli di cui alla lettera h). 
  Il Ministero dell'interno e le regioni  riesaminano  periodicamente
e,  se  del  caso,  aggiornano  i  piani  di  ispezioni  di   propria
competenza, scambiandosi le informazioni necessarie ad assicurarne il
coordinamento e l'armonizzazione. Il piano di  ispezioni  contiene  i
seguenti elementi: 
  a) una valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza; 
  b) la zona geografica coperta dal piano di ispezione; 
  c) un elenco degli stabilimenti contemplati nel piano; 
  d) un elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile
effetto domino ai sensi dell'articolo 19; 
  e) un elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni  o  fonti  di
pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze
di un incidente rilevante; 
  f) le procedure per le ispezioni ordinarie,  compresi  i  programmi
per tali ispezioni conformemente al comma 4; 
  g) le procedure per le ispezioni  straordinarie  da  effettuare  ai
sensi del comma 7; 
  h) ove applicabili, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra
le varie autorita' che effettuano ispezioni presso  lo  stabilimento,
con particolare  riguardo  ai  controlli  effettuati  per  verificare
l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto  delle
prescrizioni  dell'autorizzazione  integrata  ambientale  di  cui  al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  4. Sulla base del piano di ispezioni di cui al comma 3 il Ministero
dell'interno,  avvalendosi  del  CTR,  e  la   regione,   avvalendosi
eventualmente del soggetto allo scopo incaricato, predispongono  ogni
anno,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  i  programmi   delle
ispezioni  ordinarie  per  tutti   gli   stabilimenti,   comprendenti
l'indicazione della frequenza delle  visite  in  loco  per  le  varie
tipologie di stabilimenti. L'intervallo tra due visite consecutive in
loco e' stabilito in base alla valutazione sistematica  dei  pericoli
di incidente rilevante relativi agli  stabilimenti  interessati;  nel
caso in cui tale valutazione non sia stata  effettuata,  l'intervallo
tra due visite consecutive in loco non e' comunque  superiore  ad  un
anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre  anni  per  gli
stabilimenti di soglia inferiore. 
  5. La valutazione sistematica dei pericoli di  incidente  rilevante
di cui al comma 4 tiene conto degli impatti potenziali  sulla  salute
umana  e  sull'ambiente  degli  stabilimenti   interessati,   e   del
comprovato rispetto di  quanto  previsto  dal  presente  decreto.  La
suddetta valutazione puo' tenere conto, se opportuno,  dei  risultati
pertinenti di ispezioni condotte in conformita'  ad  altre  normative
applicabili allo stabilimento. 
  6. Le ispezioni ordinarie sono disposte dal CTR o dalla  Regione  o
dal soggetto da essa designato, con oneri a carico dei gestori. 
  7.  Le  ispezioni  straordinarie  sono  disposte  dalle   autorita'
competenti in materia di rischio di incidente rilevante, con oneri  a
carico  dei  gestori,  di  propria  iniziativa  o  su  richiesta  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
allo scopo di indagare, con la  massima  tempestivita',  in  caso  di
denunce gravi, incidenti gravi e «quasi incidenti», nonche'  in  caso
di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente decreto. 
  8. Entro quattro  mesi  dalla  conclusione  di  ciascuna  ispezione
l'autorita' che  ha  disposto  l'ispezione  comunica  al  gestore  le
relative conclusioni e tutte le misure da  attuare,  comprensive  del
cronoprogramma. Tale autorita' si accerta che il gestore adotti dette
misure nel rispetto dei tempi stabiliti nel cronoprogramma. 
  9. Se nel corso di un'ispezione e' stato individuato un caso  grave
di non conformita' al presente decreto, entro sei mesi e'  effettuata
un'ispezione supplementare. 
  10. Ove possibile, le ispezioni ai fini del presente  decreto  sono
coordinate con le ispezioni effettuate ai sensi di  altre  normative,
con particolare  riguardo  ai  controlli  effettuati  per  verificare
l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto  delle
prescrizioni  dell'autorizzazione  integrata  ambientale  di  cui  al
decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  in  conformita'  alle
disposizioni di cui al comma 3, lettera h). 
  11. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare, nell'ambito del Coordinamento di cui all'articolo 11,  promuove
iniziative che prevedano, a livello  nazionale  e,  ove  appropriato,
anche a livello dell'Unione europea, meccanismi e  strumenti  per  lo
scambio di esperienze e il consolidamento delle  conoscenze  relative
alle  attivita'  di  controllo  tra  le  autorita'  competenti,   con
particolare riguardo alle informazioni ed alle lezioni apprese  sugli
incidenti   coinvolgenti   sostanze   pericolose   verificatisi   sul
territorio nazionale e alla conduzione delle ispezioni. 
  12.  Il  gestore  fornisce  tutta   l'assistenza   necessaria   per
consentire: 
  a) al personale che effettua l'ispezione lo  svolgimento  dei  suoi
compiti; 
  b)  alle  autorita'  competenti  la  raccolta  delle   informazioni
necessarie per effettuare un'adeguata valutazione della  possibilita'
di incidenti rilevanti, per stabilire  l'entita'  dell'aumento  della
probabilita' o dell'aggravarsi  delle  conseguenze  di  un  incidente
rilevante, per la predisposizione del  piano  di  emergenza  esterna,
nonche' per tenere conto delle sostanze che, per lo stato fisico,  le
condizioni o il luogo in cui si trovano, necessitano  di  particolari
attenzioni. 
  13. Le autorita' competenti trasmettono  le  informazioni  relative
alla  pianificazione,  programmazione,  avvio  e  conclusione   delle
ispezioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare e le rendono tempestivamente disponibili ai comuni, al  fine
della verifica dell'inserimento delle informazioni  pertinenti  nelle
sezioni informative del modulo di cui all'allegato  5,  in  relazione
alle disposizioni di cui  all'articolo  23,  comma  6.  Le  autorita'
competenti comunicano, in particolare, al Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, entro il 28 febbraio di  ogni
anno, il piano di ispezioni predisposto o il suo aggiornamento, ed il
programma annuale delle ispezioni ordinarie. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Il regolamento n.1907/2006 REACH e' pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396. 
              - Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  si
          veda nelle note all'art. 24.