Art. 10 Reclutamento e inquadramento del personale 1. Il personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Agenzia e' suddiviso in profili professionali afferenti ai settori tecnico-operativo e giuridico-amministrativo, individuati con la contrattazione collettiva decentrata. Per l'accesso all'area tecnico-operativa e' titolo preferenziale valutabile la precedente esperienza lavorativa nel settore di competenza e nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. Non si applica l'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 2. Le procedure di cui all'articolo 19, comma 2, lettere c) e d), della legge istitutiva comprendono prove per accertare l'idoneita' allo svolgimento delle funzioni e la conoscenza della lingua inglese. Per i profili professionali per il cui accesso e' richiesta la laurea, e' inoltre accertata la conoscenza di una seconda lingua straniera. 3. L'inquadramento di personale dipendente da pubbliche amministrazioni nell'organico dell'Agenzia tiene conto dell'esperienza professionale maturata ai soli fini dell'individuazione dell'idoneo profilo professionale, ferme restando le disposizioni contrattuali e normative vigenti nonche' l'area e la fascia retributiva di appartenenza.
Note all'art. 10: - Il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e' il seguente: "Art. 1. - 1. I posti delle amministrazioni pubbliche per l'accesso ai quali non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana sono i seguenti: a) i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuati ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , nonche' i posti dei corrispondenti livelli delle altre pubbliche amministrazioni; b) i posti con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, delle province e dei comuni nonche' delle regioni e della Banca d'Italia; c) i posti dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, nonche' i posti degli avvocati e procuratori dello Stato; d) i posti dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della difesa, del Ministero delle finanze e del Corpo forestale dello Stato, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell' art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56. 2. Resta fermo il disposto di cui all' art. 1, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 .". - Per il testo dell'articolo 19 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note all'articolo 9.