Art. 10 
 
 
             Reclutamento e inquadramento del personale 
 
  1. Il personale dirigenziale e  non  dirigenziale  dell'Agenzia  e'
suddiviso   in   profili   professionali   afferenti    ai    settori
tecnico-operativo  e  giuridico-amministrativo,  individuati  con  la
contrattazione  collettiva   decentrata.   Per   l'accesso   all'area
tecnico-operativa e' titolo preferenziale  valutabile  la  precedente
esperienza lavorativa nel settore di competenza e  nell'ambito  della
cooperazione allo sviluppo. Non si applica  l'articolo  1,  comma  1,
lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174. 
  2. Le procedure di cui all'articolo 19, comma 2, lettere c)  e  d),
della legge istitutiva comprendono prove  per  accertare  l'idoneita'
allo svolgimento delle funzioni e la conoscenza della lingua inglese.
Per i profili professionali  per  il  cui  accesso  e'  richiesta  la
laurea, e' inoltre accertata la  conoscenza  di  una  seconda  lingua
straniera. 
  3.   L'inquadramento   di   personale   dipendente   da   pubbliche
amministrazioni    nell'organico     dell'Agenzia     tiene     conto
dell'esperienza    professionale    maturata     ai     soli     fini
dell'individuazione dell'idoneo profilo professionale, ferme restando
le disposizioni contrattuali e normative vigenti nonche' l'area e  la
fascia retributiva di appartenenza. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il testo dell'articolo 1 del decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.  174  e'  il
          seguente: 
              "Art. 1. - 1. I posti delle  amministrazioni  pubbliche
          per l'accesso ai quali non puo' prescindersi  dal  possesso
          della cittadinanza italiana sono i seguenti: 
              a)   i   posti   dei   livelli    dirigenziali    delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          individuati ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo 3
          febbraio 1993, n. 29 , nonche' i posti  dei  corrispondenti
          livelli delle altre pubbliche amministrazioni; 
              b) i posti con funzioni di vertice amministrativo delle
          strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello
          Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli  enti  pubblici
          non economici, delle province e dei  comuni  nonche'  delle
          regioni e della Banca d'Italia; 
              c) i posti  dei  magistrati  ordinari,  amministrativi,
          militari e contabili, nonche'  i  posti  degli  avvocati  e
          procuratori dello Stato; 
                d)  i  posti  dei  ruoli  civili  e  militari   della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero  degli
          affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero di
          grazia  e  giustizia,  del  Ministero  della  difesa,   del
          Ministero delle finanze e del Corpo forestale dello  Stato,
          eccettuati i posti a cui si accede  in  applicazione  dell'
          art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56. 
              2. Resta fermo il disposto di cui all' art. 1, comma 3,
          del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 .". 
              - Per il testo dell'articolo 19 della citata  legge  n.
          125 del 2014, si veda nelle note all'articolo 9.