Art. 11 
 
 
      Realizzazione degli interventi di cooperazione all'estero 
 
  1.  L'Agenzia  realizza  e  monitora  in  loco  le  iniziative   di
cooperazione mediante: 
  a) il proprio personale destinato alle sedi all'estero; 
  b)  l'invio  in  missione  di  dipendenti   propri   o   di   altre
amministrazioni pubbliche; 
  c)  personale  non  appartenente  alla   pubblica   amministrazione
mediante l'invio in missione o la stipula  di  contratti  di  diritto
privato a tempo determinato, disciplinati  dal  diritto  locale,  nel
rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano. 
  2. I criteri e le modalita' di selezione del personale  di  cui  al
comma 1, lettere b), e c), sono approvati dal Comitato congiunto,  su
proposta del direttore, sulla  base  di  standard  internazionali  di
efficacia, efficienza e trasparenza, nei limiti dell'ambito temporale
e delle risorse assegnati per ciascun intervento,  nel  rispetto  dei
principi di pubblicita', imparzialita' e pari  opportunita'.  Con  le
stesse  modalita'  e'  determinato  il  trattamento   economico   del
personale di cui al comma 1, lettera c). 
  3. Il personale di cui al comma 1 dipende, ai fini amministrativi e
disciplinari,  dal  capo  della  sede   all'estero   territorialmente
competente   e   non   puo'   esercitare   alcuna   altra   attivita'
professionale. In qualsiasi momento il direttore puo'  revocare,  per
gravi e motivate  ragioni  anche  connesse  con  i  rapporti  con  le
autorita' locali, l'avvio o la prosecuzione di una missione.