Art. 11 Realizzazione degli interventi di cooperazione all'estero 1. L'Agenzia realizza e monitora in loco le iniziative di cooperazione mediante: a) il proprio personale destinato alle sedi all'estero; b) l'invio in missione di dipendenti propri o di altre amministrazioni pubbliche; c) personale non appartenente alla pubblica amministrazione mediante l'invio in missione o la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, disciplinati dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano. 2. I criteri e le modalita' di selezione del personale di cui al comma 1, lettere b), e c), sono approvati dal Comitato congiunto, su proposta del direttore, sulla base di standard internazionali di efficacia, efficienza e trasparenza, nei limiti dell'ambito temporale e delle risorse assegnati per ciascun intervento, nel rispetto dei principi di pubblicita', imparzialita' e pari opportunita'. Con le stesse modalita' e' determinato il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera c). 3. Il personale di cui al comma 1 dipende, ai fini amministrativi e disciplinari, dal capo della sede all'estero territorialmente competente e non puo' esercitare alcuna altra attivita' professionale. In qualsiasi momento il direttore puo' revocare, per gravi e motivate ragioni anche connesse con i rapporti con le autorita' locali, l'avvio o la prosecuzione di una missione.