Art. 14 
 
 
Promozione della conciliazione dei tempi di vita e  di  lavoro  nelle
                      amministrazioni pubbliche 
 
  1. Le  amministrazioni  pubbliche,  nei  limiti  delle  risorse  di
bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte  a
fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro  e  per  la
sperimentazione, anche al fine di  tutelare  le  cure  parentali,  di
nuove modalita' spazio-temporali  di  svolgimento  della  prestazione
lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per  cento
dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi  di  tali  modalita',
garantendo che  i  dipendenti  che  se  ne  avvalgono  non  subiscano
penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalita' e della
progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e  il
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono
oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione  della
performance   organizzativa   e   individuale    all'interno    delle
amministrazioni  pubbliche.  Le  amministrazioni  pubbliche  adeguano
altresi' i  propri  sistemi  di  monitoraggio  e  controllo  interno,
individuando  specifici  indicatori  per  la  verifica   dell'impatto
sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa,  nonche'
sulla  qualita'  dei  servizi  erogati,  delle  misure  organizzative
adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di  lavoro  dei
dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente,  sia
nelle loro forme associative. 
  2. Le  amministrazioni  pubbliche,  nei  limiti  delle  risorse  di
bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, procedono, al  fine  di  conciliare  i
tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con
asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare,  anche  attraverso
accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla
genitorialita', aperti durante i periodi di chiusura scolastica. 
  3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione  dei
commi 1 e 2 del presente articolo e  linee  guida  contenenti  regole
inerenti l'organizzazione del  lavoro  finalizzate  a  promuovere  la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. 
  4. Gli organi costituzionali,  nell'ambito  della  loro  autonomia,
possono definire modalita' e criteri per l'adeguamento dei rispettivi
ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3. 
  5. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato per l'importo di 2
milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2016 e  2017.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e  2017,
della quota nazionale del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno  2018,  la  dotazione
del fondo di cui al comma  1  e'  determinata  annualmente  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196»; 
    b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non siano figli di
dipendenti dell'Amministrazione della difesa» sono  sostituite  dalle
seguenti:   «oltre   che    da    minori    figli    di    dipendenti
dell'Amministrazione  della  difesa,  anche  da   minori   figli   di
dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato,
nonche' da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali  e
da minori che non  trovano  collocazione  nelle  strutture  pubbliche
comunali,». 
  6. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo  30
marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni,  e'  inserito  il
seguente: 
  «1-ter. La dipendente vittima di violenza  di  genere  inserita  in
specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi
sociali  del  comune  di  residenza,  puo'  presentare   domanda   di
trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un  comune
diverso   da    quello    di    residenza,    previa    comunicazione
all'amministrazione di  appartenenza.  Entro  quindici  giorni  dalla
suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza  dispone  il
trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove
vi  siano   posti   vacanti   corrispondenti   alla   sua   qualifica
professionale». 
  7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del  testo  unico
delle  disposizioni  legislative  in  materia   di   sostegno   della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e limitato
a casi o esigenze eccezionali». 
 
          Note all'art. 14: 
              Per  il  riferimento   all'articolo   8   del   decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  vedasi  nelle  Note
          all'art. 1. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  596  del  codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, pubblicato nella  Gazz.  Uff.  8  maggio
          2010, n. 106, S.O., come modificato dalla presente legge: 
              "Art.   596.   Fondo   per   l'organizzazione   e    il
          funzionamento  di  servizi  socio-educativi  per  la  prima
          infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti  e
          reparti del Ministero della difesa 
              1. Per l'organizzazione e il funzionamento  di  servizi
          socio-educativi per la prima infanzia destinati  ai  minori
          di eta' fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero
          della difesa, e' istituito un fondo con  una  dotazione  di
          euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. 
              1-bis. Il fondo di cui al comma  1  e'  finanziato  per
          l'importo di 2 milioni di euro  per  l'anno  2015  e  di  5
          milioni di euro per ciascuno degli anni  2016  e  2017.  Al
          relativo  onere   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della
          quota nazionale del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione,
          programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1,  comma  6,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno
          2018,  la  dotazione  del  fondo  di  cui  al  comma  1  e'
          determinata annualmente ai sensi dell'arti-colo  11,  comma
          3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; b) al
          comma 3, le parole: «anche da minori che non siano figli di
          dipendenti   dell'Amministrazione   della   difesa»    sono
          sostituite dalle seguenti: «oltre che da  minori  figli  di
          dipendenti  dell'Amministrazione  della  difesa,  anche  da
          minori figli di dipendenti delle amministrazioni centrali e
          periferiche  dello  Stato,  nonche'  da  minori  figli   di
          dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che non
          trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali, 
              2. La programmazione e  la  progettazione  relativa  ai
          servizi di cui al comma 1, nel rispetto delle  disposizioni
          normative e regolamentari vigenti nelle regioni  presso  le
          quali  sono  individuate  le  sedi  di  tali  servizi,   e'
          effettuata in collaborazione con  il  Dipartimento  per  le
          politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei
          ministri,  sentito  il  comitato  tecnico-scientifico   del
          Centro  nazionale  di  documentazione  e  di  analisi   per
          l'infanzia  e  l'adolescenza,  di  cui   al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103. 
              3. I servizi socio-educativi di cui  al  comma  1  sono
          accessibili  oltre  che  da  minori  figli  di   dipendenti
          dell'Amministrazione della difesa, anche da minori figli di
          dipendenti delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche
          dello Stato, nonche' da minori figli  di  dipendenti  delle
          amministrazioni  locali  e  da  minori  che   non   trovano
          collocazione   nelle   strutture    pubbliche    comunali,e
          concorrono a integrare l'offerta  complessiva  del  sistema
          integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia
          e del relativo Piano straordinario  di  intervento  di  cui
          all' articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296, come modificato dall' articolo 2, comma 457,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244.". 
              Il testo dell'articolo 30 del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, modificato  dalla  presente  legge,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  42-bis  del  decreto
          legislativo 26  marzo  2001,  n.  151  (Testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia di  tutela  e  sostegno
          della maternita' e della paternita', a norma  dell'articolo
          15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), pubblicato nella Gazz.
          Uff 26 aprile 2001, n.  96,  S.O.,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 42-bis. Assegnazione  temporanea  dei  lavoratori
          dipendenti alle amministrazioni pubbliche 
              1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di eta'
          dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          e  successive  modificazioni,  puo'  essere  assegnato,   a
          richiesta, anche  in  modo  frazionato  e  per  un  periodo
          complessivamente non superiore a tre anni, ad una  sede  di
          servizio ubicata nella stessa  provincia  o  regione  nella
          quale  l'altro  genitore  esercita  la  propria   attivita'
          lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di  un  posto
          vacante   e   disponibile   di   corrispondente   posizione
          retributiva  e  previo  assenso  delle  amministrazioni  di
          provenienza  e  destinazione.  L'eventuale  dissenso   deve
          essere motivato e limitato a casi o  esigenze  eccezionali.
          L'assenso  o   il   dissenso   devono   essere   comunicati
          all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. 
              2. Il posto  temporaneamente  lasciato  libero  non  si
          rendera' disponibile ai fini di una nuova assunzione.".