Art. 5 Accordi e convenzioni 1. La Conferenza permanente puo' stipulare accordi o convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di prevedere una collaborazione gestionale per assicurare la continuita' dei servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari. 2. Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero puo' stipulare accordi o convenzioni quadro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, finalizzati a definire l'uniformita' dei criteri gestionali cui si devono attenere gli accordi e le convenzioni di cui al comma 1.