Art. 5 
 
 
                        Accordi e convenzioni 
 
  1. La Conferenza permanente puo' stipulare accordi  o  convenzioni,
senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  al  fine  di
prevedere una collaborazione gestionale per assicurare la continuita'
dei servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari. 
  2. Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e
dei servizi  del  Ministero  puo'  stipulare  accordi  o  convenzioni
quadro, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
finalizzati a definire l'uniformita' dei criteri  gestionali  cui  si
devono attenere gli accordi e le convenzioni di cui al comma 1.