Art. 9 
 
                         Disposizioni comuni 
 
  1.  L'avvocato   specialista,   ogni   tre   anni   dall'iscrizione
nell'elenco di cui all'articolo 5, dichiara e documenta al  consiglio
dell'ordine d'appartenenza l'adempimento degli obblighi di formazione
permanente nel settore di specializzazione, a norma degli articoli 10
ed 11. 
  2. Il consiglio dell'ordine di appartenenza: 
    a) cura la tempestiva trasmissione al Consiglio nazionale forense
della dichiarazione e della  documentazione,  esprimendo  parere  non
vincolante sul mantenimento del titolo di specialista; 
    b) ovvero comunica al  Consiglio  nazionale  forense  il  mancato
deposito della dichiarazione e della documentazione.