Art. 30 
 
 
        Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione 
 
  1. Allo scopo di assicurare la trasparenza e il coordinamento degli
incentivi  all'occupazione,  e'   istituito,   presso   l'ANPAL,   il
repertorio nazionale degli  incentivi  occupazionali  e  del  lavoro,
contenente, in relazione a ciascuno schema  incentivante,  almeno  le
seguenti informazioni: 
    a) categorie di lavoratori interessati; 
    b) categorie di datori di lavoro interessati; 
    c) modalita' di corresponsione dell'incentivo; 
    d) importo e durata dell'incentivo; 
    e) ambito territoriale interessato; 
    f) conformita' alla normativa in materia di aiuti di stato. 
  2.  Ai  fini   del   presente   decreto   costituiscono   incentivi
all'occupazione i benefici  normativi  o  economici  riconosciuti  ai
datori di lavoro in relazione all'assunzione di specifiche  categorie
di lavoratori. 
  3. Le regioni e le province autonome  che  intendano  prevedere  un
incentivo all'occupazione ne danno comunicazione all'ANPAL. 
  4. Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e  la  riduzione
degli oneri amministrativi,  i  benefici  economici  connessi  ad  un
incentivo  all'occupazione  sono  riconosciuti  di  regola   mediante
conguaglio sul versamento dei contributi previdenziali.