Art. 31 
 
 
           Principi generali di fruizione degli incentivi 
 
  1. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si
definiscono i seguenti principi: 
    a)  gli  incentivi  non  spettano  se  l'assunzione   costituisce
attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge  o
della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il  lavoratore
avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto  di
somministrazione; 
    b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di
precedenza, stabilito dalla legge o dal  contratto  collettivo,  alla
riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel  caso  in
cui, prima dell'utilizzo  di  un  lavoratore  mediante  contratto  di
somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la
riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di  precedenza  per
essere stato  precedentemente  licenziato  da  un  rapporto  a  tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine; 
    c)  gli  incentivi  non  spettano  se  il  datore  di  lavoro   o
l'utilizzatore  con  contratto  di  somministrazione  hanno  in  atto
sospensioni dal lavoro  connesse  ad  una  crisi  o  riorganizzazione
aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione  o  la
somministrazione  siano  finalizzate  all'assunzione  di   lavoratori
inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto  dai  lavoratori
sospesi o da impiegare in diverse unita' produttive; 
    d) gli incentivi non spettano con riferimento a  quei  lavoratori
che sono stati licenziati nei sei mesi  precedenti  da  parte  di  un
datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta  assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti  con  quelli  del  datore  di
lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta  con
quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; 
    e) con riferimento al contratto di  somministrazione  i  benefici
economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto
di lavoro sono trasferiti in capo  all'utilizzatore  e,  in  caso  di
incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato
in capo all'utilizzatore; 
    f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento
occupazionale  netto  della  forza  lavoro  mediamente  occupata,  il
calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori
dipendenti equivalente a tempo pieno  del  mese  di  riferimento  con
quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla  nozione
di  "impresa  unica"  di  cui  all'articolo  2,  paragrafo   2,   del
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013,
escludendo dal computo della base occupazionale media di  riferimento
sono esclusi i lavoratori che  nel  periodo  di  riferimento  abbiano
abbandonato il posto di lavoro  a  causa  di  dimissioni  volontarie,
invalidita', pensionamento per  raggiunti  limiti  d'eta',  riduzione
volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. 
  2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e  della
loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore  ha  prestato
l'attivita' in favore dello  stesso  soggetto,  a  titolo  di  lavoro
subordinato o  somministrato;  non  si  cumulano  le  prestazioni  in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti  di
diversi utilizzatori, anche se  fornite  dalla  medesima  agenzia  di
somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma  1,  lettere
a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che  tra  gli
utilizzatori   ricorrano    assetti    proprietari    sostanzialmente
coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. 
  3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni  telematiche  obbligatorie
inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o  di
somministrazione producono la perdita di quella parte  dell'incentivo
relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato
e la data della tardiva comunicazione. 
 
          Note all'art. 31: 
              Si riporta l'articolo 2, paragrafo 2,  del  Regolamento
          (UE) N. 1408/2013 della Commissione del  18  dicembre  2013
          (Regolamento della  Commissione  relativo  all'applicazione
          degli articoli 107 e 108  del  trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»  nel  settore
          agricolo): 
              "Art. 2. (Omissis). 
              2.Ai fini del  presente  regolamento,  si  intende  per
          «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste
          almeno una delle relazioni seguenti: 
              a) un'impresa detiene la  maggioranza  dei  diritti  di
          voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; 
              un'impresa ha il diritto  di  nominare  o  revocare  la
          maggioranza dei membri del  consiglio  di  amministrazione,
          direzione o sorveglianza di un'altra impresa; 
              c) un'impresa ha il diritto di esercitare  un'influenza
          dominante su un'altra impresa in  virtu'  di  un  contratto
          concluso con quest'ultima oppure in virtu' di una  clausola
          dello statuto di quest'ultima; 
              d) un'impresa azionista o  socia  di  un'altra  impresa
          controlla da sola, in virtu' di un  accordo  stipulato  con
          altri azionisti o soci dell'altra impresa,  la  maggioranza
          dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. 
              Le imprese fra le quali intercorre una delle  relazioni
          di cui al primo comma, lettere da a) a d), per  il  tramite
          di una o piu'  altre  imprese  sono  anch'esse  considerate
          un'impresa unica.". 
              Per  il  testo  dell'articolo  4  del  citato   decreto
          legislativo n. 276 del 2003, si vedano le note all'articolo
          1.