Art. 21 
 
Semplificazioni in materia di  adempimenti  formali  concernenti  gli
  infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  giugno  1965,  n.
1124, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 28, terzo comma,il secondo  periodo  e'  sostituito
dai seguenti: «Entro il 31  dicembre  l'Istituto  assicuratore  rende
disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari  per  il
calcolo del premio assicurativo con modalita' telematiche sul proprio
sito istituzionale. L'Istituto con proprio provvedimento, da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, definisce le modalita' di fruizione del servizio di cui
al secondo periodo.»; 
  b) all'articolo 53: 
  1) al primo comma, secondo  periodo,  le  parole:  «da  certificato
medico»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «dei   riferimenti   al
certificato medico gia' trasmesso all'Istituto assicuratore  per  via
telematica  direttamente  dal  medico  o  dalla  struttura  sanitaria
competente al rilascio» e il terzo periodo e' soppresso; 
  2) al quarto comma, primo periodo,  dopo  le  parole:  «certificato
medico»  sono   inserite   le   seguenti:   «trasmesso   all'Istituto
assicuratore, per via telematica, direttamente  dal  medico  o  dalla
struttura  sanitaria  competente  al  rilascio,  nel  rispetto  delle
relative disposizioni,»; 
  3) al quinto comma le parole:  «corredata  da  certificato  medico»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «corredata  dei  riferimenti   al
certificato medico gia' trasmesso  per  via  telematica  al  predetto
Istituto  direttamente  dal  medico  o  dalla   struttura   sanitaria
competente al rilascio» e il quarto periodo e' soppresso; 
  4) al settimo comma le parole: «, che deve corredare la denuncia di
infortunio,» sono soppresse, la  parola  «rilasciato»  e'  sostituita
dalle seguenti: «trasmesso, per via  telematica  nel  rispetto  delle
relative disposizioni, all'Istituto assicuratore» e dopo  le  parole:
«primo  approdo»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  dalla  struttura
sanitaria competente al rilascio»; 
  5) dopo il settimo comma, sono inseriti i seguenti: 
  «Qualunque medico  presti  la  prima  assistenza  a  un  lavoratore
infortunato  sul  lavoro  o  affetto  da  malattia  professionale  e'
obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia
di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente  per  via
telematica all'Istituto assicuratore. 
  Ogni  certificato  di  infortunio  sul   lavoro   o   di   malattia
professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica
all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla  struttura
sanitaria  competente   al   rilascio,   contestualmente   alla   sua
compilazione. 
  La trasmissione per via telematica del  certificato  di  infortunio
sul lavoro o di malattia professionale, di  cui  ai  commi  ottavo  e
nono,  e'  effettuata  utilizzando  i  servizi  telematici  messi   a
disposizione dall'Istituto assicuratore. I dati delle  certificazioni
sono resi disponibili telematicamente dall'istituto  assicuratore  ai
soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalita'  telematica,
nel rispetto delle disposizioni di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.»; 
    c) all'articolo 54: 
  1) al primo comma, le parole: «che abbia per conseguenza la morte o
l'inabilita' al lavoro per piu' di tre giorni» sono sostituite  dalle
seguenti: «mortale o con prognosi superiore a trenta giorni»; 
  2) il quinto comma e' sostituito dal seguente: «Per  il  datore  di
lavoro soggetto agli obblighi del presente titolo,  l'adempimento  di
cui al primo  comma  si  intende  assolto  con  l'invio  all'Istituto
assicuratore della denuncia di infortunio di cui all'articolo 53  con
modalita' telematica. Ai fini degli adempimenti di  cui  al  presente
articolo, l'Istituto assicuratore mette a disposizione,  mediante  la
cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  i  dati  relativi  alle
denunce degli infortuni mortali o con  prognosi  superiore  a  trenta
giorni.»; 
    d) all'articolo 56: 
  1)  il  primo  comma  e'  sostituito  dal   seguente:   «L'Istituto
assicuratore  mette  a   disposizione,   mediante   la   cooperazione
applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati relativi alle  denunce  degli
infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.»; 
  2) al secondo comma, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Nel piu'
breve tempo possibile, e in ogni  caso  entro  quattro  giorni  dalla
disponibilita' dei dati con le modalita' di cui al  primo  comma,  la
direzione territoriale del lavoro  -  settore  ispezione  del  lavoro
competente per territorio o i  corrispondenti  uffici  della  regione
siciliana  e  delle  Province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,
procedono, su richiesta del lavoratore infortunato, di un  superstite
o  dell'Istituto  assicuratore,  ad  una   inchiesta   ai   fini   di
accertare:»; 
  3) il  terzo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «La  direzione
territoriale del lavoro - settore ispezione del lavoro competente per
territorio o i corrispondenti uffici della regione siciliana e  delle
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  qualora  lo  ritengano
necessario ovvero ne siano  richiesti  dall'Istituto  assicuratore  o
dall'infortunato o dai  suoi  superstiti,  eseguono  l'inchiesta  sul
luogo dell'infortunio.»; 
  4) al quarto comma, le  parole:  «alla  direzione  provinciale  del
lavoro  -  settore  ispezione  del  lavoro»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «alla direzione territoriale del lavoro - settore ispezione
del lavoro competente per territorio o ai corrispondenti uffici della
regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano». 
    e) all'articolo 238: 
  1) al secondo comma,  dopo  le  parole:  «Detto  certificato»  sono
inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo  25  del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,» e le parole:  «esso  e'
compilato secondo un modulo speciale e portante un talloncino per  la
ricevuta, approvato dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale e da quello per  le  poste  e  le  telecomunicazioni  sentito
l'Istituto assicuratore. Questo ha cura di fornire periodicamente  ed
in numero sufficiente i detti  moduli  ai  medici,  ai  Comuni,  agli
ospedali ed agli uffici postali della circoscrizione  e,  occorrendo,
anche agli esercenti le aziende» sono sostituite dalle  seguenti:  «e
deve essere trasmesso all'Istituto assicuratore  per  via  telematica
direttamente dal medico o dalla  struttura  sanitaria  competente  al
rilascio»; 
  2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Il datore di  lavoro
deve fornire all'Istituto assicuratore tutte  le  notizie  necessarie
per l'istruttoria delle denunce di cui al secondo comma.»; 
  3) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «La trasmissione per
via telematica del certificato di cui al secondo comma e'  effettuata
utilizzando i servizi telematici messi a  disposizione  dall'Istituto
assicuratore. I  dati  delle  certificazioni  sono  resi  disponibili
telematicamente dall'istituto assicuratore ai  soggetti  obbligati  a
effettuare la denuncia in modalita' telematica,  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e
successive modificazioni.»; 
  4) i commi quinto e sesto sono abrogati; 
    f)  all'articolo  251,  dopo  il  primo  comma,  e'  inserito  il
seguente:  «I  dati  delle  certificazioni  sono   resi   disponibili
telematicamente dall'istituto assicuratore ai  soggetti  obbligati  a
effettuare la denuncia in modalita' telematica,  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e
successive modificazioni.». 
  2. Le modificazioni di cui al comma 1, lettere b), c),  d),  e)  ed
f), hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo
alla  data  di  entrata   in   vigore   del   presente   decreto   e,
contestualmente, sono abrogati i commi 6 e  7  dell'articolo  32  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  3. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, con la trasmissione  per  via
telematica del certificato di malattia professionale, ai sensi  degli
articoli 53 e 251 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1965, n.  1124,  come  modificati  dal  presente  decreto,  si
intende assolto, per le malattie professionali  indicate  nell'elenco
di cui all'articolo 139 del decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 1124 del 1965, l'obbligo di trasmissione della denuncia di cui  al
medesimo  articolo  139  ai  fini  dell'alimentazione  del   Registro
Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 23  febbraio
2000, n. 38. 
  4. A decorrere dal  novantesimo  giorno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto,  e'  abolito  l'obbligo  di
tenuta del registro infortuni. 
  5.  Agli   adempimenti   derivanti   dal   presente   articolo   le
amministrazioni  competenti  provvedono   con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione  vigente  e
comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
          Note all'art. 21: 
              Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 30
          gennaio 1965, n. 1124 (Testo unico delle  disposizioni  per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro e le malattie  professionali)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1965, n. 257, S.O.. 
              Si  riporta  l'articolo  28  del  citato  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  n.  1124  del  1965,   come
          modificato dal presente decreto: 
              "Art.  28.   Testo   unico   delle   disposizioni   per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro e le malattie professionali: 
              I premi o contributi di  assicurazione  debbono  essere
          versati dai  datori  di  lavoro  all'Istituto  assicuratore
          anticipatamente con le modalita' e nei termini di cui  agli
          articoli 44 - cosi' come modificato dal successivo punto 2)
          - e seguenti, per la durata di un  anno  solare  o  per  la
          minor durata dei  lavori,  sulla  base  dell'importo  delle
          retribuzioni che si presume saranno corrisposte dal  datore
          di lavoro durante l'anno o durante il periodo di  tempo  al
          quale si riferiscono i premi o contributi medesimi. 
              La determinazione del premio anticipato  e'  effettuata
          come segue: 
              a) per il primo  pagamento  del  premio,  afferente  al
          periodo assicurativo decorrente dall'inizio  dell'attivita'
          al 31 dicembre, e per il pagamento  del  premio  del  primo
          anno solare successivo, in base alle retribuzioni  presunte
          dichiarate nella denuncia di esercizio; 
              b) per il pagamento delle rate  di  premio  degli  anni
          solari successivi al primo anno solare intero, in base alle
          retribuzioni    effettivamente    corrisposte     nell'anno
          precedente, che si considerano come presunte. 
              Il datore di lavoro provvede  direttamente  al  calcolo
          delle rate di premio anticipato relative agli  anni  solari
          sulla  base  delle  retribuzioni  presunte.  Entro  il   31
          dicembre  l'Istituto  assicuratore  rende  disponibili   al
          datore di  lavoro  gli  altri  elementi  necessari  per  il
          calcolo del premio assicurativo con  modalita'  telematiche
          sul proprio  sito  istituzionale.  L'Istituto  con  proprio
          provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore della presente disposizione, definisce
          le modalita' di fruizione del servizio di  cui  al  secondo
          periodo. 
              Il  datore  di  lavoro  deve  comunicare   all'Istituto
          assicuratore, entro il termine del 20 febbraio previsto per
          il  pagamento  della  rata  premio   anticipata   e   della
          regolazione  premio  relativa   al   periodo   assicurativo
          precedente, l'ammontare delle  retribuzioni  effettivamente
          corrisposte durante detto ultimo periodo, salvo i controlli
          che l'Istituto creda di disporre.  In  caso  di  cessazione
          dell'attivita' assicurata nel corso  dell'anno,  la  citata
          comunicazione dovra' essere effettuata entro il  giorno  20
          del  secondo  mese  successivo  alla   cessazione   stessa,
          contestualmente all'autoliquidazione del premio. 
              La regolazione del premio  alla  scadenza  del  periodo
          assicurativo e' calcolata dal datore di lavoro in base alle
          retribuzioni effettivamente corrisposte  durante  l'anno  e
          versata con le modalita' e nei termini di cui all'art.  44,
          cosi' come modificato dal successivo punto 2). 
              Il datore di lavoro che preveda di erogare, nel periodo
          di tempo per il quale deve  essere  anticipato  il  premio,
          retribuzioni inferiori a quelle effettivamente  corrisposte
          nell'anno precedente, puo' calcolare  la  rata  premio  sul
          minore importo presunto e deve darne comunicazione motivata
          entro il 20 febbraio all'Istituto assicuratore, ai fini  di
          eventuali controlli. 
              Se durante il periodo di tempo per il  quale  e'  stato
          anticipato il premio o contributo  l'Istituto  assicuratore
          accerta  che  l'ammontare  delle  retribuzioni  corrisposte
          supera quello delle retribuzioni presunte in base al  quale
          fu  anticipato   il   premio   o   contributo,   l'Istituto
          assicuratore medesimo  puo'  richiedere  il  versamento  di
          un'ulteriore quota di premio o contributo. 
              In caso di  mancato  invio  della  dichiarazione  delle
          retribuzioni entro i termini di cui al comma 4,  l'Istituto
          assicuratore puo' o procedere direttamente all'accertamento
          delle retribuzioni, addebitando  al  datore  di  lavoro  le
          spese sostenute per l'accertamento stesso, o effettuare  la
          liquidazione del premio dovuto, sia per la regolazione  sia
          per  la  rata  anticipata,  in   base   al   doppio   delle
          retribuzioni  presunte  dell'ultimo  periodo  assicurativo.
          Restano impregiudicati i diritti dell'Istituto assicuratore
          sia per il premio sia per le  sanzioni  civili,  anche  nel
          caso che da successivi accertamenti  risultasse  dovuto  un
          premio superiore a quello gia' richiesto o riscosso.". 
              Si  riporta  l'articolo  53  del  citato  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  n.  1124  del   1965,   come
          modificato dal presente decreto, con efficacia a  decorrere
          dal centottantesimo giorno successivo alla data di  entrata
          in vigore del medesimo: 
              "Art. 53. 
              Il datore di lavoro e' tenuto a denunciare all'Istituto
          assicuratore  gli  infortuni  da  cui   siano   colpiti   i
          dipendenti prestatori d'opera, e  che  siano  prognosticati
          non guaribili entro tre giorni, indipendentemente  da  ogni
          valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge  per
          l'indennizzabilita'.  La  denuncia   dell'infortunio   deve
          essere fatta con le modalita' di cui all'art. 13 entro  due
          giorni da quello in cui il datore di  lavoro  ne  ha  avuto
          notizia e deve essere corredata. 
              Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la  morte
          o per il quale sia  preveduto  il  pericolo  di  morte,  la
          denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro
          ore dall'infortunio. 
              Qualora l'inabilita' per  un  infortunio  prognosticato
          guaribile entro tre  giorni  si  prolunghi  al  quarto,  il
          termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno. 
              La denuncia dell'infortunio ed  il  certificato  medico
          trasmesso all'Istituto assicuratore,  per  via  telematica,
          direttamente  dal  medico  o  dalla   struttura   sanitaria
          competente  al  rilascio,  nel  rispetto   delle   relative
          disposizioni,  debbono  indicare,  oltre  alle  generalita'
          dell'operaio,  il  giorno  e  l'ora  in  cui  e'   avvenuto
          l'infortunio, le cause e le circostanze di esso,  anche  in
          riferimento ad eventuali deficienze di misure di  igiene  e
          di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della
          lesione, il rapporto con le cause denunciate, le  eventuali
          alterazioni preesistenti. 
              La denuncia delle malattie  professionali  deve  essere
          trasmessa sempre con le modalita' di cui  all'art.  13  dal
          datore di lavoro all'Istituto assicuratore,  corredata  dei
          riferimenti al certificato medico gia'  trasmesso  per  via
          telematica al predetto Istituto direttamente dal  medico  o
          dalla struttura sanitaria  competente  al  rilascio,  entro
          cinque giorni successivi a quello nel quale  il  prestatore
          d'opera  ha  fatto  denuncia  al  datore  di  lavoro  della
          manifestazione della malattia. Il certificato  medico  deve
          contenere, oltre l'indicazione del domicilio  dell'ammalato
          e del luogo dove questi si trova ricoverato, una  relazione
          particolareggiata     della     sintomatologia     accusata
          dall'ammalato  stesso  e  di  quella  rilevata  dal  medico
          certificatore. I medici certificatori  hanno  l'obbligo  di
          fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso
          reputi necessarie. Nella denuncia debbono essere, altresi',
          indicati le ore  lavorative  e  il  salario  percepito  dal
          lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello
          dell'infortunio o della malattia professionale. 
              Per gli addetti  alla  navigazione  marittima  ed  alla
          pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal  capitano
          o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante
          o, in caso di loro impedimento, dall'armatore  all'Istituto
          assicuratore   o   all'autorita'   portuale   o   consolare
          competente. Quando l'infortunio  si  verifichi  durante  la
          navigazione, la denuncia deve essere fatta  il  giorno  del
          primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico deve
          essere trasmesso, per via  telematica  nel  rispetto  delle
          relative disposizioni, all'Istituto assicuratore dal medico
          di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo  di
          primo approdo o dalla  struttura  sanitaria  competente  al
          rilascio, sia nel territorio nazionale sia all'estero. 
              Qualunque  medico  presti  la  prima  assistenza  a  un
          lavoratore infortunato sul lavoro  o  affetto  da  malattia
          professionale e' obbligato a rilasciare certificato ai fini
          degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e  a
          trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto
          assicuratore. 
              Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia
          professionale deve essere trasmesso esclusivamente per  via
          telematica  all'Istituto  assicuratore,  direttamente   dal
          medico o dalla struttura sanitaria competente al  rilascio,
          contestualmente alla sua compilazione. 
              La trasmissione per via telematica del  certificato  di
          infortunio sul lavoro o di malattia professionale,  di  cui
          ai commi ottavo e nono, e' effettuata utilizzando i servizi
          telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore.
          I  dati  delle   certificazioni   sono   resi   disponibili
          telematicamente  dall'istituto  assicuratore  ai   soggetti
          obbligati a effettuare la denuncia in modalita' telematica,
          nel  rispetto  delle  disposizioni  di   cui   al   decreto
          legislativo  30  giugno  2003,   n.   196,   e   successive
          modificazioni. 
              I  contravventori  alle  precedenti  disposizioni  sono
          puniti con l'ammenda da lire 18.000 a lire 36.000.". 
              Si  riporta  l'articolo  54  del  citato  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  n.  1124  del  1965,   come
          modificato dal presente decreto, con efficacia a  decorrere
          dal centottantesimo giorno successivo alla data di  entrata
          in vigore del medesimo: 
              "Art. 54. 
              Il  datore  di  lavoro,  anche  se  non  soggetto  agli
          obblighi del presente titolo,  deve,  nel  termine  di  due
          giorni,  dare  notizia  all'autorita'  locale  di  pubblica
          sicurezza di ogni  infortunio  sul  lavoro  mortale  o  con
          prognosi superiore a trenta giorni. 
              La denuncia deve essere fatta all'autorita' di pubblica
          sicurezza del Comune in cui e'  avvenuto  l'infortunio.  Se
          l'infortunio  sia  avvenuto  in  viaggio  e  in  territorio
          straniero, la denuncia e' fatta all'autorita'  di  pubblica
          sicurezza nella cui circoscrizione  e'  compreso  il  primo
          luogo  di  fermata  in  territorio  italiano,  e   per   la
          navigazione marittima e la pesca marittima la  denuncia  e'
          fatta,  a  norma  del   penultimo   comma   dell'art.   53,
          all'autorita' portuale o consolare competente. 
              Gli uffici, ai quali e' presentata la denuncia  debbono
          rilasciarne  ricevuta  e  debbono  tenere  l'elenco   degli
          infortuni denunciati. 
              La denuncia deve indicare: 
              1)  il  nome  e  il  cognome,  la  ditta,   ragione   o
          denominazione sociale del datore di lavoro; 
              2) il luogo, il giorno  e  l'ora  in  cui  e'  avvenuto
          l'infortunio; 
              3)  la  natura  e  la  causa   accertata   o   presunta
          dell'infortunio e le circostanze nelle  quali  esso  si  e'
          verificato anche in riferimento ad eventuali deficienze  di
          misure di igiene e di prevenzione; 
              4) il  nome  e  il  cognome,  l'eta',  la  residenza  e
          l'occupazione abituale della persona rimasta lesa; 
              5) lo stato di quest'ultima, le  conseguenze  probabili
          dell'infortunio e il tempo in cui sara' possibile conoscere
          l'esito definitivo; 
              6) il nome, il  cognome  e  l'indirizzo  dei  testimoni
          dell'infortunio. 
              Per il datore di  lavoro  soggetto  agli  obblighi  del
          presente titolo, l'adempimento di cui  al  primo  comma  si
          intende assolto con l'invio all'Istituto assicuratore della
          denuncia di infortunio di cui all'articolo 53 con modalita'
          telematica. Ai fini degli adempimenti di  cui  al  presente
          articolo, l'Istituto  assicuratore  mette  a  disposizione,
          mediante la cooperazione applicativa  di  cui  all'articolo
          72, comma 1, lettera e), del decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, i dati relativi alle denunce  degli  infortuni
          mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.". 
              Si  riporta  l'articolo  56  del  citato  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  n.  1124  del   1965,   come
          modificato dal presente decreto, con efficacia a  decorrere
          dal centottantesimo giorno successivo alla data di  entrata
          in vigore del medesimo: 
              "Art. 56. 
              L'Istituto assicuratore mette a disposizione,  mediante
          la cooperazione applicativa di cui all'articolo  72,  comma
          1, lettera e), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
          i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o  con
          prognosi superiore a trenta giorni. 
              Nel piu' breve tempo possibile, e in  ogni  caso  entro
          quattro  giorni  dalla  disponibilita'  dei  dati  con   le
          modalita' di cui al primo comma, la direzione  territoriale
          del lavoro - settore ispezione del  lavoro  competente  per
          territorio  o  i  corrispondenti   uffici   della   regione
          siciliana e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
          procedono, su richiesta del lavoratore infortunato,  di  un
          superstite o dell'Istituto assicuratore, ad  una  inchiesta
          ai fini di accertare: 
              1)  la  natura  del  lavoro  al   quale   era   addetto
          l'infortunato; 
              2) le circostanze in cui e' avvenuto l'infortunio e  la
          causa  e  la  natura  di  esso,  anche  in  riferimento  ad
          eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione; 
              3) l'identita' dell'infortunato e il luogo dove esso si
          trova; 
              4) la natura e l'entita' delle lesioni; 
              5) lo stato dell'infortunato; 
              6) la retribuzione; 
              7)  in  caso  di  morte,  le  condizioni  di   famiglia
          dell'infortunato, i superstiti aventi diritto a  rendita  e
          la residenza di questi ultimi. 
              La  direzione  territoriale  del   lavoro   -   settore
          ispezione  del  lavoro  competente  per  territorio   o   i
          corrispondenti  uffici  della  regione  siciliana  e  delle
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  qualora  lo
          ritengano   necessario   ovvero    ne    siano    richiesti
          dall'Istituto assicuratore o dall'infortunato  o  dai  suoi
          superstiti, eseguono l'inchiesta sul luogo dell'infortunio. 
              L'Istituto  assicuratore,  l'infortunato   o   i   suoi
          superstiti hanno facolta' di  domandare  direttamente  alla
          direzione territoriale del lavoro - settore  ispezione  del
          lavoro competente per territorio o ai corrispondenti uffici
          della regione siciliana e delle province autonome di Trento
          e di Bolzano che sia eseguita l'inchiesta per gli infortuni
          che abbiano le conseguenze indicate nella prima  parte  del
          presente articolo e per i quali, per non essere stata fatta
          la segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza  o  per
          non essere state previste o indicate nella segnalazione  le
          conseguenze  predette  o  per   qualsiasi   altro   motivo,
          l'inchiesta non sia stata eseguita. 
              Agli  adempimenti  di  cui  al  presente  articolo   si
          provvede con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.". 
              Si  riporta  l'articolo  238  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  n.  1124  del  1965,   come
          modificato dal presente decreto, con efficacia a  decorrere
          dal centottantesimo giorno successivo alla data di  entrata
          in vigore del medesimo: 
              "Art. 238. 
              Qualunque medico  presti  la  prima  assistenza  ad  un
          infortunato e' obbligato a rilasciare un certificato  della
          visita quando, a suo giudizio, la lesione possa  avere  per
          conseguenza un'inabilita' che importi l'astensione assoluta
          dal lavoro per piu' di tre giorni. 
              Detto certificato, salvo quanto previsto  dall'articolo
          25 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,  n.  38,  vale
          anche come denunzia dell'infortunio e deve essere trasmesso
          all'Istituto assicuratore per via  telematica  direttamente
          dal  medico  o  dalla  struttura  sanitaria  competente  al
          rilascio. 
              Il  datore  di   lavoro   deve   fornire   all'Istituto
          assicuratore tutte le notizie necessarie per  l'istruttoria
          delle denunce di cui al secondo comma. 
              La trasmissione per via telematica del  certificato  di
          cui al secondo comma e' effettuata  utilizzando  i  servizi
          telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore.
          I  dati  delle   certificazioni   sono   resi   disponibili
          telematicamente  dall'istituto  assicuratore  ai   soggetti
          obbligati a effettuare la denuncia in modalita' telematica,
          nel  rispetto  delle  disposizioni  di   cui   al   decreto
          legislativo  30  giugno  2003,   n.   196,   e   successive
          modificazioni.". 
              Si  riporta  l'articolo  251  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  1124  del   1965,   come
          modificato dal presente decreto, con efficacia a  decorrere
          dal centottantesimo giorno successivo alla data di  entrata
          in vigore del medesimo: 
              "Art. 251. 
              Il medico, che ha prestato assistenza ad un  lavoratore
          affetto   da   malattia   ritenuta   professionale,    deve
          trasmettere    il     certificato-denuncia     all'Istituto
          assicuratore, entro dieci giorni  dalla  data  della  prima
          visita medica, con le modalita' previste  dall'  art.  238,
          quando la  malattia  possa,  a  suo  giudizio,  determinare
          inabilita' che importi l'astensione assoluta dal lavoro per
          piu' di tre giorni. 
              I  dati  delle  certificazioni  sono  resi  disponibili
          telematicamente  dall'istituto  assicuratore  ai   soggetti
          obbligati a effettuare la denuncia in modalita' telematica,
          nel  rispetto  delle  disposizioni  di   cui   al   decreto
          legislativo  30  giugno  2003,   n.   196,   e   successive
          modificazioni. 
              Con  le  stesse  modalita'  debbono  essere  denunciate
          all'Istituto  assicuratore  le   ricadute   in   precedenti
          malattie professionali.". 
              Si riporta l'articolo 32 del  decreto-legge  21  giugno
          2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          agosto 2013 n. 98 (Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio
          dell'economia), come modificato dal presente  decreto,  con
          efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo
          alla data di entrata in vigore del medesimo: 
              "Art. 32. Semplificazione  di  adempimenti  formali  in
          materia di lavoro 
              1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              0a) all'articolo 3, il comma 12-bis e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla  legge
          11 agosto  1991,  n.  266,  dei  volontari  che  effettuano
          servizio civile,  dei  soggetti  che  prestano  la  propria
          attivita', spontaneamente e a titolo gratuito  o  con  mero
          rimborso  di  spese,  in  favore  delle   associazioni   di
          promozione sociale di cui alla legge 7  dicembre  2000,  n.
          383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di  cui
          alla legge 16 dicembre 1991,  n.  398,  e  all'articolo  90
          della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e   successive
          modificazioni, nonche' nei confronti di tutti i soggetti di
          cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del  testo  unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  21  del
          presente  decreto.  Con  accordi  tra  i  soggetti   e   le
          associazioni o gli enti di servizio civile  possono  essere
          individuate le modalita' di attuazione della tutela di  cui
          al primo periodo. Ove uno dei  soggetti  di  cui  al  primo
          periodo  svolga   la   sua   prestazione   nell'ambito   di
          un'organizzazione di un datore di lavoro, questi e'  tenuto
          a fornire al soggetto dettagliate informazioni  sui  rischi
          specifici esistenti negli ambienti nei quali e' chiamato ad
          operare e  sulle  misure  di  prevenzione  e  di  emergenza
          adottate in relazione alla sua attivita'. Egli e'  altresi'
          tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove  cio'
          non  sia  possibile,  a  ridurre  al  minimo  i  rischi  da
          interferenze  tra  la  prestazione  del  soggetto  e  altre
          attivita'  che  si  svolgano  nell'ambito  della   medesima
          organizzazione»; 
              0b) all'articolo 6, comma 8,  lettera  g),  la  parola:
          «definire» e'  sostituita  dalle  seguenti:  «discutere  in
          ordine ai» e dopo le parole: «con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica,» sono aggiunte le seguenti: «su  proposta
          del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,»; 
              a) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis  sono  sostituiti
          dai seguenti: 
              «3.  Il  datore  di  lavoro  committente  promuove   la
          cooperazione  e  il  coordinamento  di  cui  al  comma   2,
          elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
          indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e'
          possibile, ridurre  al  minimo  i  rischi  da  interferenze
          ovvero individuando, limitatamente ai settori di  attivita'
          a basso rischio di infortuni e  malattie  professionali  di
          cui all'articolo  29,  comma  6-ter,  con  riferimento  sia
          all'attivita' del datore di  lavoro  committente  sia  alle
          attivita'  dell'impresa  appaltatrice  e   dei   lavoratori
          autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione,
          esperienza   e   competenza   professionali,   adeguate   e
          specifiche in relazione dell'incarico conferito, nonche' di
          periodico   aggiornamento   e   di    conoscenza    diretta
          dell'ambiente  di  lavoro,   per   sovrintendere   a   tali
          cooperazione e coordinamento.  In  caso  di  redazione  del
          documento esso e' allegato al contratto  di  appalto  o  di
          opera e deve essere adeguato  in  funzione  dell'evoluzione
          dei lavori, servizi e forniture. A tali  dati  accedono  il
          rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  e  gli
          organismi  locali  delle   organizzazioni   sindacali   dei
          lavoratori comparativamente piu' rappresentative a  livello
          nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato  di  cui  al
          primo periodo o della sua  sostituzione  deve  essere  data
          immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.  Le
          disposizioni del presente comma non si applicano ai  rischi
          specifici propri dell'attivita' delle imprese  appaltatrici
          o  dei  singoli   lavoratori   autonomi.   Nell'ambito   di
          applicazione del codice di cui al  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, tale documento  e'  redatto,  ai  fini
          dell'affidamento del contratto, dal soggetto  titolare  del
          potere decisionale e di spesa relativo alla gestione  dello
          specifico appalto. 
              3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1
          e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai  servizi
          di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o
          attrezzature, ai lavori o servizi  la  cui  durata  non  e'
          superiore a  cinque  uomini-giorno,  sempre  che  essi  non
          comportino rischi derivanti  dal  rischio  di  incendio  di
          livello  elevato,  ai  sensi  del  decreto   del   Ministro
          dell'interno 10  marzo  1998,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7  aprile
          1998,  o  dallo  svolgimento  di  attivita'   in   ambienti
          confinati, di cui al regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 14 settembre 2011,  n.  177,  o
          dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici,
          di amianto o di atmosfere esplosive o  dalla  presenza  dei
          rischi particolari di  cui  all'allegato  XI  del  presente
          decreto. Ai fini del presente comma, per  uomini-giorno  si
          intende l'entita' presunta dei lavori, servizi e  forniture
          rappresentata  dalla  somma  delle   giornate   di   lavoro
          necessarie  all'effettuazione   dei   lavori,   servizi   o
          forniture considerata con riferimento all'arco temporale di
          un anno dall'inizio dei lavori.»; 
              a-bis) all'articolo 27, il comma 1  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «1. Con il decreto del Presidente della  Repubblica  di
          cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i
          settori, ivi compresi i  settori  della  sanificazione  del
          tessile  e  dello  strumentario  chirurgico,  e  i  criteri
          finalizzati   alla   definizione   di   un    sistema    di
          qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con
          riferimento  alla  tutela  della  salute  e  sicurezza  sul
          lavoro, fondato  sulla  base  della  specifica  esperienza,
          competenza  e  conoscenza,   acquisite   anche   attraverso
          percorsi formativi mirati, e sulla base delle attivita'  di
          cui all'articolo 21, comma 2, nonche' sull'applicazione  di
          determinati   standard   contrattuali    e    organizzativi
          nell'impiego della  manodopera,  anche  in  relazione  agli
          appalti e alle tipologie di lavoro flessibile,  certificati
          ai sensi del titolo VIII, capo I, del  decreto  legislativo
          10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni»; 
              b) all'articolo 29: 
              1) ai commi 5 e 6 sono  premesse  le  seguenti  parole:
          «Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter,»; 
              2) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti: 
              «6-ter. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,   da   adottare,   sulla   base   delle
          indicazioni della Commissione consultiva permanente per  la
          salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          individuati  settori  di  attivita'  a  basso  rischio   di
          infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e
          parametri oggettivi, desunti  dagli  indici  infortunistici
          dell'INAIL  e  relativi  alle  malattie  professionali   di
          settore e specifiche della singola azienda. Il  decreto  di
          cui al primo periodo reca in allegato  il  modello  con  il
          quale, fermi restando i  relativi  obblighi,  i  datori  di
          lavoro delle aziende che operano nei settori di attivita' a
          basso rischio infortunistico  possono  dimostrare  di  aver
          effettuato la valutazione dei rischi di cui  agli  articoli
          17 e 28 e al presente articolo.  Resta  ferma  la  facolta'
          delle aziende di  utilizzare  le  procedure  standardizzate
          previste dai commi 5 e 6 del presente articolo. 
              6-quater. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto di cui al comma 6-ter per  le  aziende  di  cui  al
          medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di  cui
          ai commi 5, 6 e 6-bis.» 
              b-bis)  all'articolo  31,  comma  1,  dopo  le  parole:
          «servizio di  prevenzione  e  protezione»  e'  inserita  la
          seguente: «prioritariamente»; 
              c) all'articolo 32, dopo il comma  5,  e'  inserito  il
          seguente: 
              «5-bis. In tutti i casi di formazione e  aggiornamento,
          previsti  dal  presente  decreto  legislativo,  in  cui   i
          contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto
          o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli
          addetti  del  servizio   prevenzione   e   protezione,   e'
          riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti
          della  formazione   e   dell'aggiornamento   corrispondenti
          erogati.  Le  modalita'  di  riconoscimento   del   credito
          formativo e i modelli per mezzo dei  quali  e'  documentata
          l'avvenuta formazione  sono  individuati  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sentita  la
          Commissione consultiva permanente di  cui  all'articolo  6.
          Gli istituti di  istruzione  e  universitari  provvedono  a
          rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e  dell'articolo  37,
          comma 1,  lettere  a)  e  b),  del  presente  decreto,  gli
          attestati di avvenuta formazione sulla salute  e  sicurezza
          sul lavoro.»; 
              d) all'articolo 37, dopo il comma  14  e'  inserito  il
          seguente: 
              «14-bis.   In   tutti   i   casi   di   formazione   ed
          aggiornamento, previsti dal  presente  decreto  legislativo
          per dirigenti, preposti, lavoratori  e  rappresentanti  dei
          lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi
          formativi  si  sovrappongano,  in  tutto  o  in  parte,  e'
          riconosciuto il credito formativo per la  durata  e  per  i
          contenuti    della    formazione    e    dell'aggiornamento
          corrispondenti erogati. Le modalita' di riconoscimento  del
          credito formativo e  i  modelli  per  mezzo  dei  quali  e'
          documentata l'avvenuta formazione  sono  individuati  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sentita  la  Commissione  consultiva  permanente   di   cui
          all'articolo 6. Gli istituti di istruzione  e  universitari
          provvedono  a  rilasciare  agli   allievi   equiparati   ai
          lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera  a),
          e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del  presente
          decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla  salute
          e sicurezza sul lavoro.»; 
              e) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente: 
              «Art.  67.  -  (Notifiche   all'organo   di   vigilanza
          competente per territorio). - 1. In caso di  costruzione  e
          di  realizzazione  di  edifici  o  locali  da   adibire   a
          lavorazioni industriali, nonche' nei casi di ampliamenti  e
          di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi  lavori
          devono essere eseguiti  nel  rispetto  della  normativa  di
          settore e devono essere comunicati all'organo di  vigilanza
          competente per territorio i seguenti elementi informativi: 
              a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni  e  delle
          principali modalita' di esecuzione delle stesse; 
              b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli
          impianti. 
              2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui
          al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni  o
          delle attestazioni presentate allo sportello unico  per  le
          attivita'  produttive  con  le  modalita'   stabilite   dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro  novanta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, con decreto del Ministro del lavoro  e  delle
          politiche  sociali  e  del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate,
          secondo criteri di semplicita' e  di  comprensibilita',  le
          informazioni da trasmettere  e  sono  approvati  i  modelli
          uniformi da utilizzare  per  i  fini  di  cui  al  presente
          articolo. 
              3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni  di
          cui al comma 1 provvedono a trasmettere in  via  telematica
          all'organo  di  vigilanza  competente  per  territorio   le
          informazioni loro pervenute con le modalita'  indicate  dal
          comma 2. 
              4. L'obbligo di comunicazione di  cui  al  comma  1  si
          applica ai luoghi di lavoro ove e' prevista la presenza  di
          piu' di tre lavoratori. 
              5. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto  di
          cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di  cui
          al comma 1.»; 
              f) all'articolo 71,  il  comma  11  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore  di
          lavoro  sottopone  le  attrezzature  di  lavoro   riportate
          nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a  valutarne
          l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai  fini
          di  sicurezza,  con  la  frequenza  indicata  nel  medesimo
          allegato. Per la prima verifica  il  datore  di  lavoro  si
          avvale  dell'INAIL,  che  vi  provvede   nel   termine   di
          quarantacinque   giorni    dalla    messa    in    servizio
          dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine
          di quarantacinque  giorni  sopra  indicato,  il  datore  di
          lavoro puo' avvalersi, a propria scelta, di altri  soggetti
          pubblici o privati abilitati secondo le modalita' di cui al
          comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera
          scelta del datore di lavoro  dalle  ASL  o,  ove  cio'  sia
          previsto con legge  regionale,  dall'ARPA,  o  da  soggetti
          pubblici o privati abilitati che vi provvedono  secondo  le
          modalita' di cui al comma  13.  Per  l'effettuazione  delle
          verifiche l'INAIL puo' avvalersi del supporto  di  soggetti
          pubblici o privati abilitati. I verbali  redatti  all'esito
          delle verifiche di cui  al  presente  comma  devono  essere
          conservati  e  tenuti   a   disposizione   dell'organo   di
          vigilanza. Le verifiche  di  cui  al  presente  comma  sono
          effettuate  a  titolo  oneroso  e  le  spese  per  la  loro
          effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro»; 
              g) all'articolo 88,  comma  2,  la  lettera  g-bis)  e'
          sostituita dalla seguente: 
              g-bis) ai lavori relativi a  impianti  elettrici,  reti
          informatiche, gas, acqua, condizionamento e  riscaldamento,
          nonche' ai piccoli lavori la cui  durata  presunta  non  e'
          superiore   a   dieci   uomini-giorno,   finalizzati   alla
          realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture  per
          servizi, che non espongano i lavoratori ai  rischi  di  cui
          all'allegato XI»; 
              g-bis) all'articolo 88, dopo il comma 2 e' aggiunto  il
          seguente: 
              «2-bis. Le disposizioni di cui al  presente  titolo  si
          applicano  agli  spettacoli  musicali,  cinematografici   e
          teatrali e alle manifestazioni  fieristiche  tenendo  conto
          delle particolari esigenze connesse allo svolgimento  delle
          relative attivita', individuate con  decreto  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministro della salute, sentita  la  Commissione  consultiva
          permanente per la salute e sicurezza sul lavoro,  che  deve
          essere adottato entro il 31 dicembre 2013»; 
              h) al capo I, del titolo IV, e' aggiunto, in  fine,  il
          seguente articolo: 
              «Art. 104-bis. (Misure di semplificazione nei  cantieri
          temporanei o mobili). - 1. Con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  con  il
          Ministro della salute, da adottare sentita  la  Commissione
          consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, sono individuati modelli  semplificati
          per la redazione del piano operativo di  sicurezza  di  cui
          all'articolo  89,  comma  1,  lettera  h),  del  piano   di
          sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma
          1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma
          1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.»; 
              i) all'articolo 225, comma 8, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente   periodo:   «Tale   comunicazione   puo'   essere
          effettuata  in  via  telematica,  anche  per  mezzo   degli
          organismi paritetici o delle organizzazioni  sindacali  dei
          datori di lavoro.»; 
              l) all'articolo 240, comma 3, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente   periodo:   «Tale   comunicazione   puo'   essere
          effettuata  in  via  telematica,  anche  per  mezzo   degli
          organismi paritetici o delle organizzazioni  sindacali  dei
          datori di lavoro.»; 
              m) all'articolo 250, comma 1, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente periodo: «Tale notifica puo' essere effettuata  in
          via telematica, anche per mezzo degli organismi  paritetici
          o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»; 
              n) all'articolo 277, comma 2, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente   periodo:   «Tale   comunicazione   puo'   essere
          effettuata  in  via  telematica,  anche  per  mezzo   degli
          organismi paritetici o delle organizzazioni  sindacali  dei
          datori di lavoro.». 
              2. I decreti di cui agli articoli  29,  comma  6-ter  e
          104-bis, del decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,
          introdotti dal comma 1, lettere b),  ed  h),  del  presente
          articolo  sono  adottati,  rispettivamente,  entro  novanta
          giorni e sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              3. Dall'attuazione della disposizione di cui  al  comma
          1, lettera f), del presente articolo  non  devono  derivare
          nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.   Le
          Amministrazioni interessate adempiono ai compiti  derivanti
          dalla  medesima  disposizione   con   le   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              4. Dopo il comma 2 dell'articolo  131  del  codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  e'
          inserito il seguente: 
              «2-bis. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti  e  con  il  Ministro  della
          salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la
          salute e sicurezza sul lavoro, previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          individuati modelli semplificati per la redazione del piano
          di  sicurezza  sostitutivo  del  piano   di   sicurezza   e
          coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando
          i relativi obblighi.». 
              5. Il decreto previsto dal comma 4  e'  adottato  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              6. (Abrogato). 
              7. (Abrogato). 
              7-bis.  All'articolo  82  del  codice   dei   contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3
          e' inserito il seguente: 
              «3-bis. Il prezzo piu' basso e'  determinato  al  netto
          delle spese relative al costo del personale, valutato sulla
          base dei minimi  salariali  definiti  dalla  contrattazione
          collettiva  nazionale  di  settore  tra  le  organizzazioni
          sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale,   delle   voci   retributive   previste    dalla
          contrattazione  integrativa  di  secondo  livello  e  delle
          misure di  adempimento  alle  disposizioni  in  materia  di
          salute e sicurezza nei luoghi di lavoro». 
              7-ter. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11  marzo
          1988, n. 67, e successive modificazioni, si interpreta  nel
          senso che  il  pagamento  dei  contributi  previdenziali  e
          assicurativi in misura ridotta e' riconosciuto  anche  alle
          cooperative  e  relativi  consorzi  di  cui  al   comma   1
          dell'articolo 2 della legge 15 giugno  1984,  n.  240,  non
          operanti in zone svantaggiate  o  di  montagna,  in  misura
          proporzionale  alla  quantita'  di  prodotto  coltivato   o
          allevato dai propri soci, anche  avvalendosi  di  contratti
          agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo  II,
          capo  II,  del  codice  civile,  in  zone  di  montagna   o
          svantaggiate e successivamente conferito alla  cooperativa.
          Non si da' luogo alla ripetizione di  eventuali  versamenti
          contributivi  effettuati  antecedentemente  alla  data   di
          entrata in vigore della presente disposizione.". 
              Per il testo del citato decreto legislativo n. 196  del
          2003 si vedano le note all'articolo 8. 
              Si riporta l'articolo 72, comma 1, del  citato  decreto
          legislativo n. 82 del 2005: 
              "Art. 72. Definizioni relative al sistema  pubblico  di
          connettivita' 
              1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
              a) "trasporto di dati": i servizi per la realizzazione,
          gestione  ed  evoluzione  di  reti  informatiche   per   la
          trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia; 
              b)  "interoperabilita'  di  base":  i  servizi  per  la
          realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti  per  lo
          scambio  di  documenti   informatici   fra   le   pubbliche
          amministrazioni e tra queste e i cittadini; 
              c) "connettivita'": l'insieme dei servizi di  trasporto
          di dati e di interoperabilita' di base; 
              d) "interoperabilita'  evoluta":  i  servizi  idonei  a
          favorire  la   circolazione,   lo   scambio   di   dati   e
          informazioni,   e    l'erogazione    fra    le    pubbliche
          amministrazioni e tra queste e i cittadini; 
              e) "cooperazione applicativa":  la  parte  del  sistema
          pubblico di connettivita' finalizzata all'interazione tra i
          sistemi informatici  delle  pubbliche  amministrazioni  per
          garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e
          dei procedimenti amministrativi.". 
              Si riporta l'articolo 25  del  decreto  legislativo  23
          febbraio  2000,  n.  38:  (Disposizioni   in   materia   di
          assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
          professionali, a norma dell'articolo  55,  comma  1,  della
          legge 17 maggio 1999, n. 144): 
              "Art. 25. Denuncia degli infortuni sul lavoro 
              1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo, l'obbligo di  denuncia  degli
          infortuni sul lavoro di cui agli articoli  238  e  239  del
          testo unico e' posto a carico del datore di lavoro, per gli
          operai  agricoli  a  tempo  determinato,  e  a  carico  del
          titolare del nucleo di appartenenza dell'infortunato, per i
          lavoratori agricoli autonomi. 
              2. Le modalita' operative per la  denuncia  di  cui  al
          comma 1  sono  stabilite  con  delibera  del  consiglio  di
          amministrazione dell'INAIL da approvarsi  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale.". 
              Si  riporta  l'articolo  139  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965: 
              "Art. 139. 
              E' obbligatoria  per  ogni  medico,  che  ne  riconosca
          l'esistenza, la denuncia delle malattie  professionali  che
          saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del
          Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di  concerto
          con quello per la sanita', sentito il  Consiglio  superiore
          di sanita'. 
              La  denuncia  deve  essere  fatta  all'Ispettorato  del
          lavoro competente per territorio,  il  quale  ne  trasmette
          copia all'Ufficio del medico provinciale. 
              I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti
          sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o  con  l'ammenda
          da lire cinquecentomila a lire due milioni. 
              Se la contravvenzione e' stata commessa dal  medico  di
          fabbrica previsto dall'art. 33 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 19 marzo 1956, n.  303,  contenente  norme
          generali per l'igiene del lavoro, la pena  e'  dell'arresto
          da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un  milione  a
          lire cinque milioni.". 
              Si riporta l'articolo 10, comma 5  del  citato  decreto
          legislativo n. 38 del 2000: 
              "Art. 10. Malattie professionali 
              (Omissis).. 
              5. Ai fini del presente articolo, e' istituito,  presso
          la banca dati INAIL, il registro nazionale  delle  malattie
          causate dal lavoro ovvero ad esso  correlate.  Al  registro
          possono accedere, in ragione della specificita' di ruolo  e
          competenza e nel rispetto delle disposizioni  di  cui  alla
          legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive  modificazioni
          ed integrazioni, oltre la commissione di cui al comma 1, le
          strutture del Servizio sanitario  nazionale,  le  direzioni
          provinciali del lavoro e gli altri soggetti  pubblici  cui,
          per legge o regolamento, sono attribuiti compiti in materia
          di protezione della salute e di  sicurezza  dei  lavoratori
          sui luoghi di lavoro.".