Art. 11 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3,  4,  8  e  9,  pari
complessivamente a euro 354.100.162 per l'anno 2015, si provvede: 
    a) quanto a euro 10.670.252,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; 
    b) quanto a euro 154.400.000, mediante  corrispondente  riduzione
della dotazione del fondo di cui all'articolo  16,  comma  l,  ultimo
periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23; 
    c) quanto a euro 116.833.724,  mediante  corrispondente  utilizzo
del contributo  aggiuntivo  per  la  concessione  della  proroga  dei
diritti uso in banda 900  e  1800  MHz  in  tecnologia  GSM,  di  cui
all'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,  gia'
versato all'entrata del bilancio dello Stato; 
    d)  quanto  a  euro  4.807.948,  mediante  utilizzo  delle  somme
relative ai rimborsi corrisposti  dall'organizzazione  delle  Nazioni
Unite, quale corrispettivo di prestazioni  rese  dalle  Forze  armate
italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di  cui
all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
che alla data di entrata in vigore del  presente  decreto-legge,  non
sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1,  comma  1240,
della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e  che  restano  acquisite
all'entrata del bilancio dello Stato; 
    e)  quanto  a  euro  58.458.104,  mediante  una  riprogrammazione
straordinaria per l'anno 2015, da parte del Ministero  della  difesa,
delle spese correnti iscritte  a  legislazione  vigente  nel  proprio
stato di previsione, da effettuare entro il 30  ottobre  2015.  Nelle
more della definizione dei suddetti interventi  di  riprogrammazione,
sono accantonate le risorse  corrispondenti  all'importo  di  cui  al
primo periodo assicurando comunque la prosecuzione  degli  interventi
previsti dal presente decreto  fino  al  31  dicembre  2015.  Per  le
finalita' di cui al primo periodo,  il  Ministro  della  difesa,  con
propri decreti da  comunicare  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, e'  autorizzato  a  disporre  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio sui pertinenti capitoli di spesa; 
    f) quanto a euro  8.930.134,  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2015-2017,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale. 
  2. All'articolo 5, comma  5-quater,  del  decreto-legge  1°  agosto
2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  ottobre
2014, n. 141, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Agli
ulteriori oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a  euro  794.395  per
l'anno 2016, a euro 779.275 per l'anno 2017,  a  euro  1.569.196  per
l'anno 2018 e a euro 4.076.030 per l'anno 2019, si provvede  mediante
corrispondente riduzione della dotazione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.». 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.