Art. 11 
 
Spazi finanziari per interventi nel settore delle linee metropolitane 
 
  1. Per l'esercizio finanziario 2015, ai comuni che hanno effettuato
pagamenti nell'anno 2015 con risorse proprie in  cofinanziamento  per
interventi relativi a  linee  metropolitane  approvati  dal  Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica  nel  trasporto
(CIPET) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della  legge  26  febbraio
1992, n. 211, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo  2  della
legge 29 dicembre 1969, n. 1042, sono attribuiti spazi finanziari  ai
fini del patto di stabilita' interno, pari a complessivi  50  milioni
di euro. 
  2.  L'ammontare  degli  spazi  attribuiti  a  ciascun   comune   e'
determinato con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
in proporzione ai pagamenti di cui al comma 1. A tal fine,  entro  il
termine perentorio di 8 giorni successivi all'entrata in  vigore  del
presente decreto-legge i comuni  comunicano,  mediante  l'applicativo
web del patto di stabilita' interno, i pagamenti sostenuti  nell'anno
2015. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore  agli  spazi
disponibili, gli spazi sono attribuiti in misura  proporzionale  alle
singole richieste.