Art. 11 Spazi finanziari per interventi nel settore delle linee metropolitane 1. Per l'esercizio finanziario 2015, ai comuni che hanno effettuato pagamenti nell'anno 2015 con risorse proprie in cofinanziamento per interventi relativi a linee metropolitane approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, sono attribuiti spazi finanziari ai fini del patto di stabilita' interno, pari a complessivi 50 milioni di euro. 2. L'ammontare degli spazi attribuiti a ciascun comune e' determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione ai pagamenti di cui al comma 1. A tal fine, entro il termine perentorio di 8 giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge i comuni comunicano, mediante l'applicativo web del patto di stabilita' interno, i pagamenti sostenuti nell'anno 2015. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi disponibili, gli spazi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste.