Art. 9 Revoca finanziamenti interventi non attuati e abrogazioni procedure per aeroporti 1. Al fine di garantire l'utilizzo delle risorse stanziate e di accelerare la realizzazione di opere valutate di interesse pubblico generale, all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Ai fini della revoca dei finanziamenti di cui ai commi 5 e 6, le condizioni di appaltabilita' e di cantierabilita' si realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma 2, sono compiuti entro il 31 dicembre dell'anno dell'effettiva disponibilita' delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti.»; b) al comma 5 le parole: «dei termini fissati al comma 2 lettere a), b) e c) per l'appaltabilita' e la cantierabilita' delle opere» sono sostituite dalle seguenti: «delle condizioni fissate dal comma 3-bis» ed in fine sono aggiunte le seguenti: «secondo le tabelle di finanziamento allegate ai decreti di cui al comma 2». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per gli interventi finanziati a decorrere dall'esercizio finanziario 2014. Sono fatti salvi gli effetti degli adempimenti gia' compiuti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il comma 3-bis, dell'articolo 71, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 37, e' abrogato.