Art. 9 
 
Revoca finanziamenti interventi non attuati e  abrogazioni  procedure
                            per aeroporti 
 
  1. Al fine di garantire l'utilizzo delle  risorse  stanziate  e  di
accelerare la realizzazione di opere valutate di  interesse  pubblico
generale, all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Ai fini della revoca dei finanziamenti di cui ai  commi
5 e 6, le  condizioni  di  appaltabilita'  e  di  cantierabilita'  si
realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti di cui
al  comma  2,  sono  compiuti  entro   il   31   dicembre   dell'anno
dell'effettiva  disponibilita'  delle  risorse  necessarie  ai   fini
rispettivamente corrispondenti.»; 
    b) al comma 5 le parole: «dei termini fissati al comma 2  lettere
a), b) e c) per l'appaltabilita' e la  cantierabilita'  delle  opere»
sono sostituite dalle seguenti: «delle condizioni fissate  dal  comma
3-bis» ed in fine sono aggiunte le seguenti: «secondo le  tabelle  di
finanziamento allegate ai decreti di cui al comma 2». 
  2. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  hanno  effetto  per  gli
interventi finanziati a decorrere  dall'esercizio  finanziario  2014.
Sono fatti salvi gli effetti degli  adempimenti  gia'  compiuti  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Il comma 3-bis, dell'articolo 71, del decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 37, e' abrogato.