Art. 3 
 
 
               Requisiti per la specifica abilitazione 
 
  1. L'abilitazione specifica per l'esercizio di guida turistica  per
i siti  individuati  col  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, sentita la  Conferenza  Unificata,
di cui all'art. 2, comma 1, e' ottenuta mediante il  superamento  del
relativo esame di abilitazione di cui all'art. 5. 
  2. Per partecipare  all'esame  di  abilitazione  e'  necessario  il
possesso dei seguenti requisiti: 
    a. maggiore eta'; 
    b.  cittadinanza  italiana  o  cittadinanza   di   stato   membro
dell'Unione  Europea.   Possono   partecipare   anche   i   cittadini
extracomunitari in regola con le disposizioni vigenti in  materia  di
immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in
materia; 
    c. godimento dei diritti civili e politici; 
    d. possesso della  qualifica  professionale  di  guida  turistica
conseguita negli Stati membri dell'Unione Europea o  di  abilitazione
all'esercizio della professione qualora lo Stato  membro  dell'Unione
Europea di provenienza della guida  preveda  un'abilitazione  per  lo
svolgimento della professione; 
    e. assenza di condanne  passate  in  giudicato  per  delitti  non
colposi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione  non
inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a  cinque  anni,  fatti
salvi gli effetti della riabilitazione; 
    f. diploma di laurea triennale. 
  3. I requisiti di cui al comma precedente devono  essere  posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  della
domanda previsto dal bando di cui all'art. 4.