Art. 7 
 
 
               Elenco nazionale delle guide turistiche 
                  dotate di specifica abilitazione 
 
  1. In  caso  di  superamento  della  prova  d'esame,  il  candidato
consegue  la  specifica  abilitazione  per  i  siti  di   particolare
interesse storico,  artistico  o  archeologico  presenti  nell'ambito
regionale in cui ha sostenuto la prova.  Tale  abilitazione  consente
l'iscrizione nell'Elenco nazionale delle guide turistiche dei siti di
particolare interesse storico, artistico  o  archeologico,  tenuto  a
livello nazionale dal Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo. 
  2. L'elenco nazionale di cui al comma precedente  e'  tenuto  dalla
Direzione generale turismo del Ministero dei beni e  delle  attivita'
culturali e del turismo in formato elettronico ed e' alimentato dalle
banche dati regionali. 
  3. Le  regioni  provvedono  a  fornire  ai  soggetti  abilitati  un
apposito  tesserino   comprovante   il   possesso   della   specifica
abilitazione. 
  4. Resta ferma la facolta' per lo Stato, le  regioni,  le  province
autonome, gli enti locali e gli altri enti  pubblici,  che  hanno  in
consegna siti individuati nel decreto del Ministro dei beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo di cui  all'art.  2,  comma  1  del
presente  decreto,  di  istituire  specifici  servizi  di  assistenza
culturale e di ospitalita' per il pubblico,  ai  sensi  dell'articolo
117, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, nel rispetto della normativa vigente.