Art. 6 
 
                      Obblighi di comunicazione 
               delle imprese di assicurazione italiane 
 
  1. I dati per l'alimentazione delle  banche  dati  sono  comunicati
all'IVASS,  dal  momento  del   pervenimento   della   richiesta   di
risarcimento o della denuncia e fino alla definizione  del  sinistro,
da parte dell'impresa di assicurazione italiana: 
  a) che ha ricevuto la richiesta di  risarcimento  del  danneggiato,
nel caso di sinistri soggetti alla procedura di risarcimento  diretto
di cui all'art. 149 del Decreto; 
  b) che gestisce  la  procedura  di  liquidazione  a  seguito  della
denuncia di sinistro del responsabile o, in mancanza, della richiesta
di risarcimento del danneggiato, nel caso di sinistri  soggetti  alla
procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del decreto. 
  2. I dati da  comunicare  sono  indicati  nell'allegato  1  e  sono
relativi alle seguenti categorie: 
  a) elementi identificativi del sinistro; 
  b) elementi identificativi dei testimoni del sinistro; 
  c) elementi identificativi dei danneggiati dal sinistro; 
  d) elementi identificativi dei contraenti, dei  proprietari  e  dei
conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro; 
  e) elementi identificativi dei veicoli coinvolti nel sinistro; 
  f)  elementi  identificativi  dei  professionisti   incaricati   in
relazione al sinistro; 
  g) elementi  identificativi  delle  carrozzerie  o  autofficine  di
riparazione dei veicoli coinvolti nel sinistro; 
  h) elementi identificativi delle autorita' e dei presidi di  pronto
soccorso eventualmente intervenuti in relazione al sinistro; 
  i) elementi di valutazione del danno alle cose e/o alle persone. In
caso di danni alle cose: parti danneggiate; in  caso  di  danni  alle
persone: sedi delle lesioni, classificate in base a  zone  anatomiche
predeterminate o eventuale decesso; 
  j) elementi identificativi dei  pagamenti  per  danni  a  cose  e/o
persone determinati dal sinistro, ivi inclusi i beneficiari.