Art. 6 Obblighi di comunicazione delle imprese di assicurazione italiane 1. I dati per l'alimentazione delle banche dati sono comunicati all'IVASS, dal momento del pervenimento della richiesta di risarcimento o della denuncia e fino alla definizione del sinistro, da parte dell'impresa di assicurazione italiana: a) che ha ricevuto la richiesta di risarcimento del danneggiato, nel caso di sinistri soggetti alla procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del Decreto; b) che gestisce la procedura di liquidazione a seguito della denuncia di sinistro del responsabile o, in mancanza, della richiesta di risarcimento del danneggiato, nel caso di sinistri soggetti alla procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del decreto. 2. I dati da comunicare sono indicati nell'allegato 1 e sono relativi alle seguenti categorie: a) elementi identificativi del sinistro; b) elementi identificativi dei testimoni del sinistro; c) elementi identificativi dei danneggiati dal sinistro; d) elementi identificativi dei contraenti, dei proprietari e dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro; e) elementi identificativi dei veicoli coinvolti nel sinistro; f) elementi identificativi dei professionisti incaricati in relazione al sinistro; g) elementi identificativi delle carrozzerie o autofficine di riparazione dei veicoli coinvolti nel sinistro; h) elementi identificativi delle autorita' e dei presidi di pronto soccorso eventualmente intervenuti in relazione al sinistro; i) elementi di valutazione del danno alle cose e/o alle persone. In caso di danni alle cose: parti danneggiate; in caso di danni alle persone: sedi delle lesioni, classificate in base a zone anatomiche predeterminate o eventuale decesso; j) elementi identificativi dei pagamenti per danni a cose e/o persone determinati dal sinistro, ivi inclusi i beneficiari.