Art. 7 Modalita' e termini di comunicazione dei dati 1. Le imprese di assicurazione italiane comunicano all'IVASS i dati relativi al sinistro secondo principi di esattezza e completezza, con le modalita' tecniche stabilite dall'IVASS con proprio provvedimento. 2. Le imprese di cui al comma 1 comunicano i dati di cui all'art. 6, relativi a ciascun sinistro, in via telematica, entro sette giorni, esclusi il sabato e i festivi, dal pervenimento della richiesta di risarcimento o della denuncia. 3. Le imprese di cui al comma 1 comunicano, entro il termine di sette giorni dall'acquisizione, esclusi il sabato e i festivi, i dati di cui all'art. 6 conosciuti successivamente alla trasmissione effettuata ai sensi del comma 2. 4. Le imprese di cui al comma 1 apportano tempestivamente ogni rettifica o cancellazione dei dati che si renda necessaria e ne danno notizia all'IVASS entro il termine di venti giorni di calendario. 5. Le imprese di cui al comma 1 assumono misure preventive ed idonee al fine di assicurare la riservatezza, la sicurezza e l'integrita' dei dati e delle comunicazioni, in conformita' al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 6. Ai soli fini sanzionatori, si considera quale comunicazione periodica di cui all'art. 316 del Decreto, indipendentemente dalla frequenza dei flussi dei dati comunicati ai sensi del presente articolo, l'insieme delle trasmissioni effettuate dall'impresa in ciascuna settimana di calendario rientrante nel periodo di osservazione assunto in sede di accertamento delle eventuali violazioni. 7. Per specifiche esigenze tecniche, le imprese possono chiedere la transcodifica dei sinistri comunicati alle banche dati. In caso di operazioni straordinarie quali fusioni, scorpori o acquisizioni di portafoglio, le imprese inoltrano all'IVASS una relazione sul piano di integrazione delle basi dati coinvolte, indicando la tempistica entro cui tali operazioni saranno concluse e richiedendo le eventuali necessarie operazioni di transcodifica con riferimento ai dati gia' comunicati dall'impresa oggetto di fusione o scorporo o che gestiva il portafoglio acquisito.