Art. 7 
 
            Modalita' e termini di comunicazione dei dati 
 
  1. Le imprese di assicurazione italiane comunicano all'IVASS i dati
relativi al sinistro secondo principi di esattezza e completezza, con
le modalita' tecniche stabilite dall'IVASS con proprio provvedimento. 
  2. Le imprese di cui al comma 1 comunicano i dati di  cui  all'art.
6, relativi a  ciascun  sinistro,  in  via  telematica,  entro  sette
giorni, esclusi  il  sabato  e  i  festivi,  dal  pervenimento  della
richiesta di risarcimento o della denuncia. 
  3. Le imprese di cui al comma 1 comunicano,  entro  il  termine  di
sette giorni dall'acquisizione, esclusi il sabato e i festivi, i dati
di  cui  all'art.  6  conosciuti  successivamente  alla  trasmissione
effettuata ai sensi del comma 2. 
  4. Le imprese di cui al  comma  1  apportano  tempestivamente  ogni
rettifica o cancellazione dei dati che si renda necessaria e ne danno
notizia all'IVASS entro il termine di venti giorni di calendario. 
  5. Le imprese di cui al  comma  1  assumono  misure  preventive  ed
idonee  al  fine  di  assicurare  la  riservatezza,  la  sicurezza  e
l'integrita' dei  dati  e  delle  comunicazioni,  in  conformita'  al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  6. Ai soli fini  sanzionatori,  si  considera  quale  comunicazione
periodica di cui all'art. 316 del  Decreto,  indipendentemente  dalla
frequenza dei flussi  dei  dati  comunicati  ai  sensi  del  presente
articolo, l'insieme delle  trasmissioni  effettuate  dall'impresa  in
ciascuna  settimana  di  calendario   rientrante   nel   periodo   di
osservazione  assunto  in  sede  di  accertamento   delle   eventuali
violazioni. 
  7. Per specifiche esigenze tecniche, le imprese possono chiedere la
transcodifica dei sinistri comunicati alle banche dati.  In  caso  di
operazioni straordinarie quali fusioni, scorpori  o  acquisizioni  di
portafoglio, le imprese inoltrano all'IVASS una relazione  sul  piano
di integrazione delle basi dati coinvolte,  indicando  la  tempistica
entro cui tali operazioni saranno concluse e richiedendo le eventuali
necessarie operazioni di transcodifica con riferimento ai  dati  gia'
comunicati dall'impresa oggetto di fusione o scorporo o  che  gestiva
il portafoglio acquisito.