Art. 8 
 
           Ricevimento, convalida e registrazione dei dati 
 
  1. Il processo di gestione delle  banche  dati  si  articola  nelle
seguenti fasi ed attivita': 
    a) ricevimento delle comunicazioni; 
    b) convalida; 
    c) registrazione dei dati. 
  2. Al ricevimento dei dati, l'IVASS verifica che gli  stessi  siano
stati comunicati secondo le modalita' previste dal  provvedimento  di
cui all'art. 7, comma 1 e, in caso di esito positivo,  provvede  alla
loro convalida entro sette giorni. 
  3. L'IVASS, tramite le interconnessioni con le fonti  dati  esterne
dell'archivio  informatico  integrato   definite   con   il   decreto
ministeriale dell'11 maggio 2015, n. 108, puo'  effettuare  verifiche
di congruita' delle informazioni comunicate alle banche dati. 
  4. Quando i dati trasmessi non superano la verifica di cui al comma
2,  l'IVASS  ne  da'  informativa  alle  imprese  di   assicurazione,
affinche' provvedano ad una nuova comunicazione,  con  le  necessarie
integrazioni o correzioni, entro  il  termine  di  venti  giorni  dal
ricevimento della richiesta. 
  5. I dati sono registrati nelle banche dati per cinque  anni  dalla
data di definizione di ciascun sinistro. 
  6. Decorso il termine di cui al comma 5, i dati relativi a  ciascun
sinistro definito sono estratti dalle  banche  dati  e  riversati  su
altro  supporto  informatico  gestito  dall'IVASS.  Tali  dati   sono
comunicati dall'IVASS esclusivamente per esigenze di giustizia penale
o a seguito di esercizio dei  diritti  degli  interessati,  ai  sensi
dell'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  7.  Decorsi  dieci  anni  dalla  data  di  definizione  di  ciascun
sinistro, i dati che permettono di identificare le persone fisiche  e
giuridiche coinvolte a vario titolo nei sinistri vengono  cancellati;
i restanti dati sono conservati  su  altro  supporto  informatico  in
forma anonima e non possono essere utilizzati al fine di identificare
gli interessati. 
  8. L'IVASS puo' diffondere i dati a scopi statistici  ed  in  forma
aggregata per le finalita' di cui all'art. 135, comma 1, del Decreto,
garantendo l'anonimato.