Art. 8 Ricevimento, convalida e registrazione dei dati 1. Il processo di gestione delle banche dati si articola nelle seguenti fasi ed attivita': a) ricevimento delle comunicazioni; b) convalida; c) registrazione dei dati. 2. Al ricevimento dei dati, l'IVASS verifica che gli stessi siano stati comunicati secondo le modalita' previste dal provvedimento di cui all'art. 7, comma 1 e, in caso di esito positivo, provvede alla loro convalida entro sette giorni. 3. L'IVASS, tramite le interconnessioni con le fonti dati esterne dell'archivio informatico integrato definite con il decreto ministeriale dell'11 maggio 2015, n. 108, puo' effettuare verifiche di congruita' delle informazioni comunicate alle banche dati. 4. Quando i dati trasmessi non superano la verifica di cui al comma 2, l'IVASS ne da' informativa alle imprese di assicurazione, affinche' provvedano ad una nuova comunicazione, con le necessarie integrazioni o correzioni, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta. 5. I dati sono registrati nelle banche dati per cinque anni dalla data di definizione di ciascun sinistro. 6. Decorso il termine di cui al comma 5, i dati relativi a ciascun sinistro definito sono estratti dalle banche dati e riversati su altro supporto informatico gestito dall'IVASS. Tali dati sono comunicati dall'IVASS esclusivamente per esigenze di giustizia penale o a seguito di esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 7. Decorsi dieci anni dalla data di definizione di ciascun sinistro, i dati che permettono di identificare le persone fisiche e giuridiche coinvolte a vario titolo nei sinistri vengono cancellati; i restanti dati sono conservati su altro supporto informatico in forma anonima e non possono essere utilizzati al fine di identificare gli interessati. 8. L'IVASS puo' diffondere i dati a scopi statistici ed in forma aggregata per le finalita' di cui all'art. 135, comma 1, del Decreto, garantendo l'anonimato.