Art. 15 
 
 
                              Adesione 
 
  1.  Non  e'  consentita  l'adesione   alle   forme   pensionistiche
complementari  mediante  sito  web   senza   il   consenso   espresso
dell'interessato all'utilizzo di tale strumento. 
  2. Immediatamente prima che l'interessato completi la procedura  di
adesione, lo stesso e' avvisato delle conseguenze che tale operazione
comporta. 
  3. La volonta' di aderire si formalizza con la compilazione in ogni
sua parte e con la sottoscrizione del modulo di adesione.  Il  modulo
di adesione puo' anche  essere  formato  come  documento  informatico
sottoscritto con firma elettronica avanzata,  con  firma  elettronica
qualificata o con firma digitale,  nel  rispetto  delle  disposizioni
normative vigenti in materia. 
  4. I soggetti di cui all'art. 1: 
    a)   tengono   evidenza   della    prestazione    del    consenso
dell'interessato all'utilizzo dello strumento web; 
    b)  adempiono  agli  obblighi  previsti  dal  presente  articolo,
dall'art. 7, comma 6, e dagli articoli 11, 13, 14 e 16. 
  5. I soggetti di cui all'art. 1 operano in modo da  assicurare  che
gli  incaricati  della  raccolta  delle  adesioni  osservino   quanto
disposto dalle lettere a) e b) del comma 4. 
  6.  In  fase  di  adesione  puo'  essere  acquisita   dall'aderente
l'autorizzazione a ricevere  in  formato  elettronico  le  successive
comunicazioni da parte  del  fondo,  ivi  compresa  la  comunicazione
periodica.