Art. 15 Adesione 1. Non e' consentita l'adesione alle forme pensionistiche complementari mediante sito web senza il consenso espresso dell'interessato all'utilizzo di tale strumento. 2. Immediatamente prima che l'interessato completi la procedura di adesione, lo stesso e' avvisato delle conseguenze che tale operazione comporta. 3. La volonta' di aderire si formalizza con la compilazione in ogni sua parte e con la sottoscrizione del modulo di adesione. Il modulo di adesione puo' anche essere formato come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia. 4. I soggetti di cui all'art. 1: a) tengono evidenza della prestazione del consenso dell'interessato all'utilizzo dello strumento web; b) adempiono agli obblighi previsti dal presente articolo, dall'art. 7, comma 6, e dagli articoli 11, 13, 14 e 16. 5. I soggetti di cui all'art. 1 operano in modo da assicurare che gli incaricati della raccolta delle adesioni osservino quanto disposto dalle lettere a) e b) del comma 4. 6. In fase di adesione puo' essere acquisita dall'aderente l'autorizzazione a ricevere in formato elettronico le successive comunicazioni da parte del fondo, ivi compresa la comunicazione periodica.