Art. 16 
 
 
                         Diritto di recesso 
 
  1. L'aderente dispone di un termine di trenta giorni  per  recedere
senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo. 
  2. Il termine entro il quale puo' essere esercitato il  diritto  di
recesso decorre dalla data in cui l'adesione e' conclusa. 
  3. Per esercitare il  diritto  di  recesso,  l'aderente  invia  una
comunicazione scritta al fondo pensione  o  al  soggetto  istitutore,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altri mezzi
da questi indicati, anche elettronici, che garantiscano  la  certezza
della data di ricezione. 
  4. Il fondo o il  soggetto  istitutore,  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento  della  comunicazione  relativa  al  recesso,  procede  a
rimborsare le somme eventualmente pervenute al netto delle  spese  di
adesione ove trattenute. 
  5. Il momento in cui l'adesione  si  intende  conclusa,  nonche'  i
termini, le modalita' e  i  criteri  di  determinazione  delle  somme
oggetto di rimborso, in caso di  esercizio  del  diritto  di  recesso
devono essere previamente resi noti all'aderente. 
    Roma, 25 maggio 2016 
 
                                                Il presidente: Padula