Art. 13 
 
             Rimborso dei messaggi politici autogestiti 
                          a titolo gratuito 
 
  1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di
trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito e' riconosciuto un
rimborso da parte della Stato  nei  limiti  e  secondo  le  modalita'
previste dall'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. I
competenti Comitati regionali per le comunicazioni provvedono a porre
in essere tutte  le  attivita',  anche  istruttorie,  finalizzate  al
rimborso nel  rispetto  dei  criteri  fissati  dal  citato  comma  5,
informandone l'Autorita'. 
  2. Il rimborso di cui al comma precedente e' erogato per gli  spazi
effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla  emittente
radiofonica e televisiva locale e dal soggetto politico. 
  3. A tal fine, le emittenti televisive e  radiofoniche  locali  che
hanno trasmesso messaggi autogestiti a  titolo  gratuito  inviano  al
Comitato regionale per le comunicazioni competente la  documentazione
relativa agli spazi effettivamente utilizzati e attestante, ai  sensi
di  legge,  la  persona   del   rappresentante   elettorale   e   del
rappresentante legale dell'emittente.