Art. 14 
 
                       Sorteggi e collocazione 
         dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito 
 
  1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico  nella  sede
del Comitato  regionale  per  le  comunicazioni  nella  cui  area  di
competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmettera'  i
messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.  Il  Comitato
procede  sollecitamente  al  sorteggio  nei   giorni   immediatamente
successivi alla scadenza del termine di cui al  precedente  art.  12,
comma 2. 
  2. La collocazione nei  contenitori  dei  giorni  successivi  viene
determinata, sempre alla presenza di un funzionario del  Comitato  di
cui al comma 1, secondo un criterio di  rotazione  a  scalare  di  un
posto all'interno di ciascun contenitore, in modo  da  rispettare  il
criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.  Gli
spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque  ripartiti  in
parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari  al  quesito
referendario.