Art. 17 
 
                      Programmi di informazione 
                  trasmessi sulle emittenti locali 
 
  1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art.  2,  comma
1, lettera b), del Codice di autoregolamentazione di cui  al  decreto
del  Ministro  delle  comunicazioni  8  aprile  2004,  le   emittenti
radiofoniche e televisive  locali  devono  garantire  il  pluralismo,
attraverso la parita' di trattamento, l'obiettivita', la correttezza,
la  completezza,  la  lealta',  l'imparzialita',   l'equita'   e   la
pluralita' dei punti di vista. A tal fine,  quando  vengono  trattate
questioni relative  al  tema  oggetto  del  referendum,  deve  essere
assicurato l'equilibrio tra  i  soggetti  favorevoli  o  contrari  al
quesito referendario, secondo  quanto  previsto  dall'art.  11-quater
della  legge  22  febbraio   2000,   n.   28,   e   dal   Codice   di
autoregolamentazione.  Resta  comunque  salva  per   l'emittente   la
liberta' di commento e di critica  che,  in  chiara  distinzione  tra
informazione e  opinione,  salvaguardi  comunque  il  rispetto  delle
persone. 
  2. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art.  16,
comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'art.  1,  comma  1,
lettera  f),  della   deliberazione   1°   dicembre   1998,   n.   78
dell'Autorita', come definite all'art. 2, comma 1, lettera aa), n. 3,
del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono  esprimere  i
principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme. 
  3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da  quelle  di
comunicazione  politica  e  dai  messaggi  politici  autogestiti,  e'
vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni  o  preferenze
di voto relative al referendum. I conduttori dei programmi, i registi
e gli ospiti  devono  attenersi  ad  un  comportamento  tale  da  non
influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere  scelte
dei votanti, evitando che si determinino condizioni di vantaggio o di
svantaggio per i favorevoli o contrari al quesito referendario.