Art. 14 
 
Attraversamento di beni  demaniali  da  parte  di  opere  della  rete
                 elettrica di trasmissione nazionale 
 
  1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.  239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,  n.  290,
dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: 
  «4-bis.1. I soggetti titolari ovvero  gestori  di  beni  demaniali,
aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali,  miniere
e  foreste  demaniali,   strade   pubbliche,   aeroporti,   ferrovie,
funicolari,   teleferiche   e    impianti    similari,    linee    di
telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche e  gasdotti,
che siano interessati dal passaggio di opere della rete elettrica  di
trasmissione nazionale, sono  tenuti  ad  indicare  le  modalita'  di
attraversamento degli impianti autorizzati. A tal  fine  il  soggetto
richiedente l'autorizzazione alla costruzione delle opere della  rete
di   trasmissione   nazionale,   successivamente   al   decreto    di
autorizzazione, propone le modalita' di attraversamento  ai  soggetti
sopra indicati,  che  assumono  le  proprie  determinazioni  entro  i
successivi sessanta giorni.  Decorso  tale  termine,  in  assenza  di
diversa  determinazione,   le   modalita'   proposte   dal   soggetto
richiedente  si  intendono  assentite  definitivamente.  Alle   linee
elettriche  e  agli  impianti  facenti  parte  della  rete  elettrica
nazionale, anche in materia di distanze, si applicano  esclusivamente
le disposizioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici
21 marzo 1988, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, recante approvazione  delle  norme
tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee
aeree esterne, e successive modificazioni». 
  2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  presente
legge. 
 
          Note all'art. 14: 
              Si   riporta   il   testo   dell'art.   1-sexies    del
          decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni  urgenti
          per la  sicurezza  e  lo  sviluppo  del  sistema  elettrico
          nazionale  e  per  il  recupero  di  potenza   di   energia
          elettrica), convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
          ottobre 2003, n. 290, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1-sexies.  Semplificazione  dei  procedimenti  di
          autorizzazione  per  le   reti   nazionali   di   trasporto
          dell'energia e per gli impianti  di  energia  elettrica  di
          potenza superiore a  300  MW  termici.  -  1.  Al  fine  di
          garantire  la  sicurezza  del  sistema  energetico   e   di
          promuovere  la   concorrenza   nei   mercati   dell'energia
          elettrica, la costruzione e l'esercizio degli  elettrodotti
          facenti   parte   della   rete   nazionale   di   trasporto
          dell'energia  elettrica  sono   attivita'   di   preminente
          interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica
          comprendente tutte le opere connesse  e  le  infrastrutture
          indispensabili all'esercizio degli stessi,  rilasciata  dal
          Ministero delle attivita' produttive  di  concerto  con  il
          Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e
          previa intesa con la regione o le regioni  interessate,  la
          quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e
          atti di assenso comunque denominati  previsti  dalle  norme
          vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari  alla
          risoluzione delle  interferenze  con  altre  infrastrutture
          esistenti, costituendo titolo a  costruire  e  ad  esercire
          tali infrastrutture, opere o interventi e ad attraversare i
          beni demaniali, in conformita' al  progetto  approvato.  Il
          Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
          provvede alla valutazione  di  impatto  ambientale  e  alla
          verifica  della  conformita'  delle   opere   al   progetto
          autorizzato.  Restano  ferme,  nell'ambito   del   presente
          procedimento  unico,  le  competenze  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti in  merito  all'accertamento
          della conformita' delle opere alle prescrizioni delle norme
          di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. 
              2. L'autorizzazione di cui al comma 1: 
              a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa
          posti a carico del soggetto  proponente  per  garantire  il
          coordinamento e  la  salvaguardia  del  sistema  energetico
          nazionale e la tutela ambientale, nonche' il termine  entro
          il quale l'iniziativa e' realizzata; 
              b) comprende la  dichiarazione  di  pubblica  utilita',
          indifferibilita'   ed   urgenza   dell'opera,   l'eventuale
          dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo
          preordinato  all'esproprio  dei  beni  in  essa   compresi,
          conformemente al decreto del Presidente della Repubblica  8
          giugno  2001,  n.  327,  recante  il  testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione per pubblica utilita'. Qualora le  opere  di
          cui  al  comma  1  comportino  variazione  degli  strumenti
          urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto  di
          variante urbanistica. 
              3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e'  rilasciata  a
          seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di
          centottanta  giorni,   nel   rispetto   dei   principi   di
          semplificazione e con le modalita'  di  cui  alla  legge  7
          agosto 1990, n. 241. Il procedimento  puo'  essere  avviato
          sulla base di un progetto  preliminare  o  analogo  purche'
          evidenzi,   con    elaborato    cartografico,    le    aree
          potenzialmente impegnate sulle  quali  apporre  il  vincolo
          preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e
          le necessarie misure  di  salvaguardia.  Dalla  data  della
          comunicazione dell'avviso dell'avvio  del  procedimento  ai
          comuni interessati, e' sospesa ogni determinazione comunale
          in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito
          delle aree potenzialmente impegnate, fino alla  conclusione
          del procedimento autorizzativo. In ogni caso la  misura  di
          salvaguardia perde efficacia decorsi tre  anni  dalla  data
          della comunicazione dell'avvio del procedimento,  salvo  il
          caso in  cui  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ne
          disponga, per una sola volta, la proroga  di  un  anno  per
          sopravvenute   esigenze   istruttorie.   Al    procedimento
          partecipano  il  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e le altre amministrazioni interessate nonche' i
          soggetti preposti ad esprimersi in relazione  ad  eventuali
          interferenze con altre  infrastrutture  esistenti.  Per  il
          rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica  della
          conformita' urbanistica dell'opera,  e'  fatto  obbligo  di
          richiedere il parere motivato degli  enti  locali  nel  cui
          territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio
          del parere non puo' incidere sul rispetto del termine entro
          il quale e' prevista la conclusione del procedimento. 
              4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le
          opere di  cui  al  presente  articolo  siano  sottoposte  a
          valutazione di impatto ambientale (VIA),  l'esito  positivo
          di  tale  valutazione  costituisce   parte   integrante   e
          condizione  necessaria  del  procedimento   autorizzatorio.
          L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei
          casi  previsti,  acquisito  l'esito   della   verifica   di
          assoggettabilita' a VIA e, in ogni caso, entro  il  termine
          di cui al comma 3.  Per  i  procedimenti  relativamente  ai
          quali non sono prescritte le procedure  di  valutazione  di
          impatto  ambientale,  il  procedimento  unico  deve  essere
          concluso entro il termine di centoventi giorni  dalla  data
          di presentazione della domanda. 
              4-bis. In caso di mancata definizione  dell'intesa  con
          la  regione  o  le  regioni  interessate  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione, entro i novanta giorni  successivi  al
          termine di cui al comma 3, si provvede  al  rilascio  della
          stessa previa intesa da concludere in un apposito  comitato
          interistituzionale, i cui  componenti  sono  designati,  in
          modo   da   assicurare    una    composizione    paritaria,
          rispettivamente dai  Ministeri  dello  sviluppo  economico,
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          delle infrastrutture e dei  trasporti  e  dalla  regione  o
          dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora  alla
          definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi
          al  termine  di  cui  al   primo   periodo,   si   provvede
          all'autorizzazione  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, integrato con la  partecipazione  del  presidente
          della regione o delle regioni interessate, su proposta  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare  e  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della presente disposizione, con decreto del Ministro dello
          sviluppo  economico,   previo   parere   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite  le
          regole di funzionamento del comitato  di  cui  al  presente
          comma. Ai componenti del  comitato  interistituzionale  non
          spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              4-bis.1. I soggetti titolari  ovvero  gestori  di  beni
          demaniali,  aree  demaniali  marittime  e  lacuali,  fiumi,
          torrenti,  canali,  miniere  e  foreste  demaniali,  strade
          pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari,  teleferiche  e
          impianti similari, linee di telecomunicazione  di  pubblico
          servizio,  linee   elettriche   e   gasdotti,   che   siano
          interessati dal passaggio di opere della rete elettrica  di
          trasmissione  nazionale,  sono  tenuti   ad   indicare   le
          modalita' di attraversamento degli impianti autorizzati.  A
          tal fine  il  soggetto  richiedente  l'autorizzazione  alla
          costruzione  delle  opere  della   rete   di   trasmissione
          nazionale, successivamente al  decreto  di  autorizzazione,
          propone le modalita' di attraversamento ai  soggetti  sopra
          indicati, che assumono le proprie  determinazioni  entro  i
          successivi  sessanta  giorni.  Decorso  tale  termine,   in
          assenza di diversa determinazione,  le  modalita'  proposte
          dal   soggetto   richiedente   si    intendono    assentite
          definitivamente. Alle  linee  elettriche  e  agli  impianti
          facenti parte della  rete  elettrica  nazionale,  anche  in
          materia  di  distanze,  si  applicano   esclusivamente   le
          disposizioni previste dal decreto del Ministro  dei  lavori
          pubblici  21  marzo  1988,   pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile  1988,
          recante  approvazione   delle   norme   tecniche   per   la
          progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree
          esterne, e successive modificazioni. 
              4-ter.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti
          in corso alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione  eccetto  i  procedimenti  per  i  quali   sia
          completata  la  procedura  di  VIA,  ovvero   il   relativo
          procedimento risulti in fase di conclusione. 
              4-quater. Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano alle  reti  elettriche  di  interconnessione  con
          l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150  kV
          qualora per esse vi sia un  diritto  di  accesso  a  titolo
          prioritario, e si applicano  alle  opere  connesse  e  alle
          infrastrutture per il collegamento alle reti  nazionali  di
          trasporto dell'energia delle  centrali  termoelettriche  di
          potenza superiore a 300 MW  termici,  gia'  autorizzate  in
          conformita' alla normativa vigente. 
              4-quinquies. Non richiedono alcuna  autorizzazione  gli
          interventi  di  manutenzione  su  elettrodotti   esistenti,
          consistenti nella  riparazione,  nella  rimozione  e  nella
          sostituzione  di  componenti  di  linea,  quali,  a  titolo
          esemplificativo, sostegni,  conduttori,  funi  di  guardia,
          catene,  isolatori,  morsetteria,  sfere  di  segnalazione,
          impianti  di  terra,  con   elementi   di   caratteristiche
          analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche. 
              4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio
          attivita' gli interventi sugli elettrodotti che  comportino
          varianti di lunghezza non superiore a metri lineari  1.500,
          ovvero metri lineari 3.000 qualora non  ricadenti,  neppure
          parzialmente, in aree naturali protette, e  che  utilizzino
          il medesimo tracciato,  ovvero  se  ne  discostino  per  un
          massimo di 60 metri lineari, e componenti di linea,  quali,
          a titolo esemplificativo,  sostegni,  conduttori,  funi  di
          guardia,   catene,   isolatori,   morsetteria,   sfere   di
          segnalazione,  fondazioni,  impianti   di   terra,   aventi
          caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni
          tecnologiche. Sono altresi' realizzabili mediante  denuncia
          di inizio attivita'  varianti  all'interno  delle  stazioni
          elettriche che non comportino aumenti della cubatura  degli
          edifici  ovvero  che   comportino   aumenti   di   cubatura
          strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature
          o impianti tecnologici al servizio delle  stazioni  stesse.
          Tale aumento di cubatura non dovra' superare di piu' del 30
          per cento le cubature esistenti all'interno della  stazione
          elettrica.  Tali  interventi  sono  realizzabili   mediante
          denuncia di inizio attivita' a condizione che non siano  in
          contrasto  con  gli   strumenti   urbanistici   vigenti   e
          rispettino le norme in materia di  elettromagnetismo  e  di
          progettazione,   costruzione   ed   esercizio   di    linee
          elettriche, nonche' le norme tecniche per le costruzioni. 
              4-septies. La denuncia di inizio attivita'  costituisce
          parte integrante del provvedimento di  autorizzazione  alla
          costruzione e all'esercizio dell'opera principale. 
              4-octies. Il gestore dell'elettrodotto,  almeno  trenta
          giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta  al
          Ministero dello sviluppo economico e, in copia,  ai  comuni
          interessati la denuncia di inizio  attivita',  accompagnata
          da  una   dettagliata   relazione,   sottoscritta   da   un
          progettista  abilitato,  e  dal  progetto  definitivo,  che
          assevera la conformita'  delle  opere  da  realizzare  agli
          strumenti urbanistici approvati  e  non  in  contrasto  con
          quelli adottati e ai regolamenti edilizi  vigenti,  nonche'
          il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo
          e di progettazione, costruzione ed  esercizio  delle  linee
          elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. 
              4-novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte
          ad un vincolo, il termine di trenta  giorni  decorre  dalla
          data del rilascio del relativo atto di  assenso.  Ove  tale
          atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 
              4-decies. La sussistenza del titolo e' provata  con  la
          copia della denuncia di inizio attivita' da  cui  risultino
          la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco  dei
          documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione
          del professionista abilitato, nonche' gli atti  di  assenso
          eventualmente necessari. 
              4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine
          indicato al comma 4-octies riscontri  l'assenza  di  una  o
          piu' delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello
          sviluppo  economico  che  puo'  notificare  all'interessato
          l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. 
              4-duodecies. E' fatta salva la facolta' di ripresentare
          la denuncia di inizio attivita',  con  le  modifiche  o  le
          integrazioni  necessarie   per   renderla   conforme   alla
          normativa urbanistica ed edilizia. 
              4-terdecies.   Ultimato   l'intervento,   il   soggetto
          incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo
          finale,  da  presentare   al   Ministero   dello   sviluppo
          economico, con il quale attesta la  conformita'  dell'opera
          al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'. 
              4-quaterdecies. Le varianti da  apportare  al  progetto
          definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto
          esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non
          assumano  rilievo  sotto  l'aspetto   localizzativo,   sono
          sottoposte al regime di inizio attivita' gia'  previsto  al
          comma  4-sexies.  Non  assumono  rilievo  localizzativo  le
          varianti di tracciato contenute nell'ambito  del  corridoio
          individuato in sede di approvazione del  progetto  ai  fini
          urbanistici.  In   mancanza   di   diversa   individuazione
          costituiscono corridoio di riferimento a  fini  urbanistici
          le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di
          elettromagnetismo.  Non  assumono  rilievo   localizzativo,
          inoltre, le varianti all'interno delle stazioni  elettriche
          che non comportino aumenti  della  cubatura  degli  edifici
          ovvero che  comportino  aumenti  di  cubatura  strettamente
          necessari alla collocazione di apparecchiature  o  impianti
          tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento
          di cubatura non dovra' superare di piu' del 20 per cento le
          cubature esistenti all'interno della stazione elettrica. Le
          eventuali modificazioni del  piano  di  esproprio  connesse
          alle varianti di tracciato prive di  rilievo  localizzativo
          sono approvate ai  fini  della  dichiarazione  di  pubblica
          utilita' dall'autorita' espropriante  ai  sensi  del  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327,  e  non  richiedono  nuova  apposizione  del   vincolo
          preordinato    all'esproprio.    Ove    assumano    rilievo
          localizzativo, le varianti  sono  approvate  dal  Ministero
          dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti  e  con  il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
          il  consenso  dei  presidenti  delle  regioni  e   province
          autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema  di
          pubblicita'. 
              5.  Le   regioni   disciplinano   i   procedimenti   di
          autorizzazione alla costruzione  e  all'esercizio  di  reti
          elettriche  di  competenza  regionale  in  conformita'   ai
          principi  e  ai  termini  temporali  di  cui  al   presente
          articolo, prevedendo che, per le  opere  che  ricadono  nel
          territorio  di  piu'  regioni,  le   autorizzazioni   siano
          rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso  di
          inerzia o di  mancata  definizione  dell'intesa,  lo  Stato
          esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della
          Costituzione. 
              6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano  accordi
          di  programma  con  i  quali  sono  definite  le  modalita'
          organizzative  e  procedimentali  per  l'acquisizione   del
          parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi
          delle opere inserite nel programma  triennale  di  sviluppo
          della rete elettrica  di  trasmissione  nazionale  e  delle
          opere di rilevante importanza che interessano il territorio
          di piu' regioni. 
              7.  Le  norme  del  testo  unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  espropriazione
          per pubblica utilita', di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si  applicano  alle
          reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004. 
              8. Per la costruzione  e  l'esercizio  di  impianti  di
          energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici  si
          applicano le  disposizioni  del  decreto-legge  7  febbraio
          2002, n. 7, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
          aprile 2002, n. 55. 
              9. All'art. 3, comma 14,  del  decreto  legislativo  16
          marzo 1999, n. 79, le parole: «previo parere conforme  del»
          sono sostituite dalle seguenti: «previo parere del»."