Art. 16 
 
Modifica  alla  disciplina  fiscale  dei  trasferimenti   immobiliari
                 nell'ambito di vendite giudiziarie 
 
  1. Gli atti  e  i  provvedimenti  recanti  il  trasferimento  della
proprieta' o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito  di
una procedura giudiziaria di espropriazione  immobiliare  di  cui  al
libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero
di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle  imposte  di  registro,
ipotecaria e catastale nella misura fissa  di  200  euro  ciascuna  a
condizione che l'acquirente dichiari che  intende  trasferirli  entro
due anni. 
  2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento  entro  il
biennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale  sono  dovute
nella misura ordinaria e si applica una sanzione  amministrativa  del
30 per cento oltre agli interessi di mora  di  cui  all'articolo  55,
comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta  di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131. Dalla scadenza del biennio decorre il  termine  per  il
recupero  delle  imposte  ordinarie  da  parte   dell'amministrazione
finanziaria. 
  3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti
emessi dalla data di entrata in  vigore  del  presente  provvedimento
fino al 31 dicembre 2016. 
  4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati  in  220
milioni di euro per l'anno 2016. 
  5. All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come  modificata  dal  decreto-legge  4  dicembre   2015,   n.   191,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016,  n.  13,
le parole: «2.100 milioni di euro» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«2.320 milioni di euro».