Art. 9 
 
                  Condizioni per il riconoscimento 
 
  1. La Corte  di  appello  riconosce  la  decisione  sulle  sanzioni
pecuniarie quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) la persona condannata dispone nel territorio  dello  Stato  di
beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero ha
la propria sede legale; 
    b) il fatto per cui e' stata emessa la decisione e' previsto come
reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente  dagli  elementi
costitutivi   o   dalla   denominazione,   salvo   quanto    previsto
dall'articolo 10.