Art. 15 Elenco dei confidi 1. L'elenco dei confidi contiene le seguenti indicazioni: a) denominazione, forma giuridica e sede legale del confidi (nonche' sede operativa, ove diversa da quella della sede legale); b) data di iscrizione nell'elenco; c) numero di iscrizione attribuito al confidi dall'Organismo. 2. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, i confidi iscritti sono tenuti a comunicare all'Organismo le eventuali variazioni delle informazioni contenute nell'elenco medesimo, secondo le modalita' e i termini fissati dall'Organismo.