Art. 15 
 
                         Elenco dei confidi 
 
  1. L'elenco dei confidi contiene le seguenti indicazioni: 
    a) denominazione, forma  giuridica  e  sede  legale  del  confidi
(nonche' sede operativa, ove diversa da quella della sede legale); 
    b) data di iscrizione nell'elenco; 
    c) numero di iscrizione attribuito al confidi dall'Organismo. 
  2. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, i confidi iscritti  sono
tenuti a  comunicare  all'Organismo  le  eventuali  variazioni  delle
informazioni contenute nell'elenco medesimo, secondo le modalita' e i
termini fissati dall'Organismo.