Art. 22 
 
 
(Trasparenza  nella  partecipazione  di  portatori  di  interessi   e
                         dibattito pubblico) 
 
  1. Le  amministrazioni  aggiudicatrici  e  gli  enti  aggiudicatori
pubblicano, nel  proprio  profilo  del  committente,  i  progetti  di
fattibilita'  relativi  alle  grandi  opere  infrastrutturali  e   di
architettura di  rilevanza  sociale,  aventi  impatto  sull'ambiente,
sulle citta' e sull'assetto del territorio, nonche' gli  esiti  della
consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti  degli  incontri  e
dei dibattiti  con  i  portatori  di  interesse.  I  contributi  e  i
resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti
predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori. 
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottato
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentito
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e
il Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere  delle
Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi
avviati dopo la data di entrata in vigore del presente  codice,  sono
fissati i criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma 1,
distinte per  tipologia  e  soglie  dimensionali,  per  le  quali  e'
obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e  sono
altresi' definiti  le  modalita'  di  svolgimento  e  il  termine  di
conclusione della medesima procedura. 
  3.  L'amministrazione   aggiudicatrice   o   l'ente   aggiudicatore
proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico  indice  e  cura  lo
svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalita'
individuate dal decreto di cui al comma 2. 
  4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono
valutate in sede di predisposizione del progetto  definitivo  e  sono
discusse  in  sede  di  conferenza  di  servizi  relativa   all'opera
sottoposta al dibattito pubblico.