Art. 6 
 
Prelievo, gestione e tipizzazione del profilo  del  DNA  del  reperto
  biologico acquisito nel corso di procedimenti penali, nel  caso  di
  denuncia di  persone  scomparse  e  nel  caso  di  rinvenimento  di
  cadaveri e resti cadaverici non identificati 
  1. Nei casi di denuncia di scomparsa di  una  persona,  la  polizia
giudiziaria  acquisisce,  ove  ritenuto  necessario,   gli   elementi
informativi della persona scomparsa e gli oggetti  ad  uso  esclusivo
della stessa, al fine  di  ottenerne  il  profilo  del  DNA.  Per  la
denuncia di scomparsa, formulata ai sensi  della  legge  14  novembre
2012, n. 203, gli organi  di  polizia  danno,  altresi',  contestuale
comunicazione della predetta attivita' al prefetto competente per  il
tempestivo e diretto coinvolgimento del Commissario straordinario del
Governo per le persone scomparse, nominato ai sensi dell'articolo  11
della legge 23 agosto  1988,  n.  400.  Per  incrementare  il  potere
identificativo  del  profilo  di  DNA,  puo'  essere   richiesto   ai
consanguinei di sottoporsi volontariamente al prelievo biologico.  In
questo  caso  il  soggetto  e'  sottoposto  ad   una   procedura   di
identificazione mediante acquisizione  dei  suoi  dati  anagrafici  e
degli estremi del documento di identificazione. 
  2. I dati anagrafici dei soggetti consanguinei di cui  al  comma  1
sono inseriti in un sottoinsieme  dell'AFIS  ed  i  profili  del  DNA
conservati in un sottoinsieme della banca dati consultabili  solo  ai
fini dell'identificazione della persona scomparsa. 
  3. L'operatore  che  accede  al  sottoinsieme  di  AFIS,  prima  di
effettuare il prelievo di campione di mucosa orale del  consanguineo,
verifica l'eventuale presenza di un precedente prelievo. In  caso  di
esito negativo effettua il prelievo  di  due  campioni  della  mucosa
orale  e  l'operazione  di  prelievo  viene  registrata   dall'organo
procedente nel sottoinsieme di  AFIS  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 5. 
  4. Per la gestione complessiva del flusso dei dati di  laboratorio,
i laboratori delle Forze di polizia o i laboratori degli istituti  di
elevata specializzazione si avvalgono di un sistema LIMS  secondo  le
modalita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  3,   che   assicura   la
tracciabilita'  del  reperto  biologico,  delle  varie   fasi   della
tipizzazione del DNA e  delle  operazioni  effettuate  dal  personale
addetto al laboratorio, ivi compresi gli amministratori di sistema, e
la registrazione non modificabile di tutte le variazioni apportate ai
dati. 
  5.  Il  personale  in  servizio  presso  i  laboratori  procede  al
trattamento del reperto biologico  utilizzando  un  LIMS  che  genera
automaticamente il codice  reperto  biologico.  Il  suddetto  codice,
utilizzato nel laboratorio durante le varie fasi  della  tipizzazione
del profilo del  DNA,  non  consente  l'identificazione  diretta  del
reperto biologico. 
  6. Il personale in servizio presso  i  laboratori  delle  Forze  di
polizia, dopo aver proceduto alla tipizzazione del reperto biologico,
su disposizione dell'Autorita' giudiziaria  provvede  all'inserimento
per via telematica nella banca dati del profilo del DNA, del relativo
numero di riferimento, del codice ente e del codice laboratorio. 
  7. L'inserimento per via telematica dei profili del DNA e dei  dati
di cui al comma  6  ottenuti  dai  reperti  biologici  nel  corso  di
procedimenti penali la cui tipizzazione non sia stata effettuata  dai
laboratori delle Forze di polizia viene effettuato dal personale  del
laboratorio  della   Forza   di   polizia   indicata   dall'Autorita'
giudiziaria.  La  trasmissione  del  profilo   del   DNA   da   parte
dell'istituto di elevata specializzazione, per via telematica,  verso
il laboratorio della  Forza  di  polizia  individuato  dall'Autorita'
giudiziaria, avviene secondo le regole indicate dal  decreto  di  cui
all'articolo 3, comma 9. 
  8.  L'elettroferogramma  utilizzato   da   laboratori   accreditati
appartenenti ad  istituzioni  di  elevata  specializzazione,  di  cui
all'articolo 10, comma 1, della legge, diversi da quelli delle  Forze
di polizia e dal laboratorio centrale, per estrapolare il profilo del
DNA viene conservato, a fini di verifica e qualita'  del  dato,  agli
atti del medesimo laboratorio che ha proceduto alla tipizzazione  del
profilo del DNA in forma non consultabile con modalita'  di  ricerche
automatizzate e trasmesso alla banca dati in formato  elettronico  ai
fini di cui all'articolo 13, comma 4, attraverso un'applicazione  del
medesimo  portale  riservata  ai  soli   operatori   specificatamente
abilitati mediante una procedura di autenticazione e autorizzazione. 
  9. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si
applicano  anche  nel  caso  di  rinvenimento  di  cadaveri  e  resti
cadaverici non identificati. 
 
          Note all'art. 6: 
              - La legge 14 novembre 2012, n. 203  (Disposizioni  per
          la ricerca delle persone  scomparse)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2012, n. 278. 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 della  citata  legge
          23 agosto 1988, n. 400: 
              «Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al
          fine  di  realizzare  specifici  obiettivi  determinati  in
          relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
          o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
          esigenze di  coordinamento  operativo  tra  amministrazioni
          statali,  puo'  procedersi  alla   nomina   di   commissari
          straordinari del Governo, ferme  restando  le  attribuzioni
          dei Ministeri, fissate per legge. 
              2. La nomina e' disposta  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio   dei
          ministri.  Con  il  medesimo  decreto  sono  determinati  i
          compiti del commissario  e  le  dotazioni  di  mezzi  e  di
          personale. L'incarico e' conferito per  il  tempo  indicato
          nel  decreto  di  nomina,  salvo  proroga  o  revoca.   Del
          conferimento dell'incarico e' data immediata  comunicazione
          al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
              3.   Sull'attivita'   del   commissario   straordinario
          riferisce al Parlamento il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o un ministro da lui delegato.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 della  citata  legge
          30 giugno 2009, n. 85: 
              «Art.  10  (Profili  del  DNA  tipizzati   da   reperti
          biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali). - 1.
          Se,  nel  corso  del  procedimento  penale,  a   cura   dei
          laboratori delle Forze di polizia o di altre istituzioni di
          elevata specializzazione, sono tipizzati profili del DNA da
          reperti  biologici  a  mezzo   di   accertamento   tecnico,
          consulenza  tecnica  o  perizia,  l'autorita'   giudiziaria
          procedente dispone la trasmissione degli stessi alla  banca
          dati nazionale del DNA, per la raccolta e i confronti. 
              2. Se non sono state effettuate le analisi  di  cui  al
          comma 1, dopo il passaggio  in  giudicato  della  sentenza,
          ovvero   in   seguito   all'emanazione   del   decreto   di
          archiviazione, il pubblico ministero  competente  ai  sensi
          dell'art. 655, comma 1, del codice di procedura penale puo'
          chiedere  al  giudice  dell'esecuzione   di   ordinare   la
          trasmissione dei reperti ad un laboratorio delle  Forze  di
          polizia   ovvero   di   altre   istituzioni   di    elevata
          specializzazione per  la  tipizzazione  dei  profili  e  la
          successiva  trasmissione  degli  stessi  alla  banca   dati
          nazionale del DNA.».