Art. 10 
 
 
                     Trasferimenti di esplosivi 
 
  1. In conformita' alla decisione n. 2004/388/CE  della  Commissione
europea, del 15 aprile 2004, chi intende  introdurre  nel  territorio
nazionale esplosivi per uso civile provenienti da  uno  Stato  membro
dell'Unione europea deve munirsi dell'autorizzazione  rilasciata  dal
prefetto territorialmente competente per il luogo di destinazione. Ai
fini  dell'introduzione  e'  necessaria,  altresi',  l'autorizzazione
della competente autorita' dello  Stato  membro  di  origine  nonche'
delle  autorita'  degli  Stati  membri   interessati   dall'eventuale
transito. 
  2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma  1,  il
prefetto  verifica  che   il   destinatario   sia   provvisto   delle
autorizzazioni per l'acquisto ed il deposito degli esplosivi previste
dalla normativa vigente. 
  3.    Qualora    sussistano    motivi    ostativi    al    rilascio
dell'autorizzazione  medesima,  il  prefetto  trasmette  le  relative
informazioni  al  Ministero  dell'interno,  anche   ai   fini   della
comunicazione alla Commissione dell'Unione europea. 
  4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1
contiene: 
    a) le generalita' e la residenza o sede del destinatario e  della
persona o ente che fornisce gli esplosivi; 
    b) l'indirizzo del luogo di destinazione degli esplosivi; 
    c) una descrizione completa degli esplosivi che  formano  oggetto
del  trasferimento,  compresi   la   quantita'   e   il   numero   di
identificazione delle Nazioni unite; 
    d) le indicazioni relative all'attestato di esame «UE del tipo» e
alle valutazioni di conformita' riguardanti gli esplosivi oggetto del
trasferimento; 
    e) le modalita' del trasferimento e l'itinerario; 
    f) le date previste di partenza e di arrivo degli esplosivi; 
    g) il punto di entrata nello Stato  e,  ove  si  tratti  di  mero
transito, quello di uscita; 
    h) gli estremi dei titoli abilitanti  l'acquisto  e  il  deposito
degli esplosivi. 
  5. Entro i due giorni lavorativi successivi alla  data  dell'arrivo
degli  esplosivi,  il   titolare   dell'autorizzazione   o   un   suo
rappresentante ne da' comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza
del luogo di destinazione e, su richiesta di  quest'ultimo,  esibisce
l'autorizzazione medesima. 
  6. In conformita' alla decisione n. 2004/388/CE  della  Commissione
europea, del 15 aprile 2004, il trasferimento di  esplosivi  per  uso
civile dal territorio nazionale verso uno  Stato  membro  dell'Unione
europea  e'  consentito  previa   autorizzazione   rilasciata   dalla
competente autorita' dello Stato membro di destinazione. Ai fini  del
trasferimento  sono  necessarie,   altresi',   l'autorizzazione   del
prefetto  territorialmente  competente  per  il  luogo  di  partenza,
rilasciata in presenza dei requisiti previsti per il  rilascio  della
licenza di trasporto di cui all'articolo 47  del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con  regio  decreto  18  giugno
1931, n. 773, nonche'  l'autorizzazione  dell'autorita'  degli  Stati
membri interessati dall'eventuale transito. 
  7. Le autorizzazioni di cui al presente articolo  accompagnano  gli
esplosivi durante  il  trasporto  nel  territorio  nazionale  e  sono
esibite ad ogni  richiesta  degli  ufficiali  e  agenti  di  pubblica
sicurezza. 
 
            NOTE ALL'ART. 10 
            Per i riferimenti normativi della decisione  2004/388/CE,
          della Commissione delle Comunita' europee,  del  15  aprile
          2004 si veda nelle note alle premesse. 
            Per i riferimenti normativi del regio decreto  18  giugno
          1931, n. 773 si veda nelle note alle premesse.